FAQ – Bando sottomisura 16.1
FAQ n. 1 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – SAFE RICERCA- LUIGI VERGARA (26.04.2017)
D1. Con riferimento all’articolo 5 del Bando, si chiede di voler precisare se la SAFE può essere soggetto capofila di un solo GO per ognuno dei 9 (nove comparti) di cui all’art 7 del bando.
R1. Per quanto disciplinato nell’articolo 5 del bando, ultimo capoverso, ogni soggetto fisico e/o giuridico (con le precisazioni ivi riportate per enti di ricerca / Università, ovvero che la limitazione si applica ai singoli dipartimenti / istituti / centri o laboratori e non all’Ente nel suo complesso) può partecipare ad un solo GO per comparto e può essere soggetto capofila di uno solo dei GO che presentano domanda di partecipazione alla sottomisura 16.1.
Come precisato nell’art. 11 del Bando (“Motivi di esclusione”), per altro, la presentazione, da parte di uno stesso GO, di più di un Progetto costituisce motivo di inammissibilità per tutte le domanda eventualmente presentate.
FAQ n. 2 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – GENNARO VENTURA (28.04.2017)
D2. Con riferimento all’articolo 5 del Bando, si chiede se il capofila, rappresentante legale del GO, debba avere la sede legale in Basilicata o possa avere la sede operativa.
R2. Come specificato nel Bando, al pari di tutti i partner, anche il Soggetto Capofila deve avere almeno una sede operativa in Basilicata. Il GO che si va a costituire, invece, dovrà avere anche la sede legale in Basilicata.
FAQ n. 3 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – SAFE RICERCA- LUIGI VERGARA (26.04.2017)
D3. Con riferimento all’articolo 5 del Bando, si pongono i seguenti quesiti:
D.3.1 Se un Istituto di ricerca di altra regione, avente una sede operativa in Basilicata, possa essere soggetto capofila in un GO in cui è presente l’Università degli Studi della Basilicata.
D.3.2 Se un consorzio di Università, di cui fa parte l’Università degli Studi della Basilicata, può essere capofila di un GO, senza che ciò comporti una violazione della disposizione dell’art. 5 sopra richiamata, quindi la inammissibilità di tutti i progetti/GO presentati dall’Università (si veda la nota 8 all’art. 5, pag. 4 del bando).
R3. Si forniscono le seguenti risposte:
R.3.1 Si, a condizione che il GO che si andrà a costituire abbia sede legale in Basilicata;
R.3.2 Si, ma solo se il consorzio di Università ha una propria natura giuridica.
FAQ n. 4 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – MONICA CARMOSINO (02.05.2017)
D4. in previsione di un incontro tra gli enti di ricerca regionali del cluster di Bioeconomia, necessitano chiarimenti sui seguenti punti del Bando della misura 16.1 del PSR:
D.4.1 L’Articolo 5 del Bando recita che tra i soggetti beneficiari ci sono università e centri di ricerca rappresentati da istituti, dipartimenti, centri e laboratori o comunque denominati. L’Università della Basilicata è organizzata in dipartimenti e all’interno di ogni dipartimento si identificano laboratori. Ogni dipartimento conta almeno 50 laboratori.
Per l’università è assolutamente necessario chiarire se un soggetto universitario si identifica in un singolo dipartimento o in un singolo laboratorio.
D.4.2 L’Articolo 5 del Bando recita che ogni soggetto può partecipare solo ad un GO per ognuno dei 9 comparti e può essere capofila di un solo GO. Recita anche che un Soggetto capofila può candidare al presente Bando al Massimo un Progetto.
Si chiede se un ente di Ricerca o un’azienda può essere capofila di un solo GO su tutta la Misura 16.1.
D.4.3 L’Articolo 5 del Bando recita che la cooperazione deve interessare almeno 6 soggetti di cui uno appartenente al mondo della ricerca ed almeno altri 5 al mondo imprenditoriale agricolo e/o forestale con sede operativa in Basilicata.
Si chiede se la sede operativa in Basilicata è obbligatoria anche per il soggetto appartenente al mondo della ricerca.
R4. Si forniscono le seguenti risposte:
R.4.1 Un soggetto universitario si identifica in un singolo Dipartimento.
R.4.2 Si, un ente di Ricerca o un’azienda può essere capofila di un solo GO su tutta la Misura 16.1.
R.4.3 Per i soli soggetti appartenenti al mondo della ricerca, è possibile la partecipazione al GO anche in assenza di sede operativa in Basilicata, a condizione che:
- nel GO vi sia almeno un altro soggetto appartenente al mondo della ricerca con sede operativa in Basilicata;
- il soggetto appartenente al mondo della ricerca privo di sede operativa in Basilicata, non sia Soggetto Capofila del GO.
FAQ n. 5 – ALSIA – SALVATORE INFANTINO (02.05.2017)
D5. Atteso che l’ALSIA, ai sensi della Legge Regionale 20 marzo 2015, n. 9 – “Riorganizzazione dell’attività amministrativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)” è un Ente pubblico strumentale della Regione Basilicata che effettua, tra l’altro, attività di ricerca e sperimentazione agraria d’interesse regionale attraverso le proprie Aree e le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative dislocate sul territorio regionale, si chiede se sia possibile che l’Agenzia partecipi, attraverso le richiamate Aree e Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative, in qualità di partner, a più Gruppi di cooperazione per tutti i tematismi previsti dal bando.
R5. Si è possibile partecipare in qualità di partner a più Gruppi Operativi, uno per ciascun tematismo, ma per le sole attività di divulgazione e non anche per quelle di trasferimento dell’innovazione. Per quest’ultima, infatti, si conferma il limite di partecipazione ad un solo GO.
FAQ n. 6 – AGREENMENT SrL – GIUSEPPE CARLUCCI- (03.05.2017)
D6. Si pongono i seguenti quesiti:
D.6.1 Da quanto riportato nell’articolo 5 del bando risulta che un dipartimento /istituto /centro /laboratorio possa partecipare come generico partner in diversi GO (di diversi comparti ovviamente) e come Soggetto Capofila solo ad uno dei GO.
E’ corretta questa interpretazione?
D.6.2 Secondo quanto disciplinato nell’Articolo 11 del Bando, “La partecipazione, da parte di un medesimo soggetto fisico/giuridico, a più di un GO, e/o suo ruolo Soggetto Capofila in più di un GO” (con la specifica di cui alla nota 21 per cui Nel caso degli enti di ricerca/ Università, la disposizione si applica ai singoli ricercatori/docenti e non all’ente nel suo complesso”) costituisce motivo di esclusione.
Si chiede:
questa sentenza segue le indicazioni di pag.4 (sezione Beneficiari), ma si applica secondo la nota ai singoli ricercatori/docenti anche dello stesso ente/istituto. Si potrebbe fare chiarezza?
E’ motivo di esclusione la partecipazione di un dipartimento/ente/istituto a più di un GO di diverso comparto oppure si è esclusi se è lo stesso docente/ricercatore a partecipare ai diversi GO (riportato a pag.9)?
Quest’ultimo non può assolutamente partecipare a GO di diverso comparto, con ruoli diversi (direttore tecnico, responsabile scientifico, partner generico, altro)?
D.6.3 A pagina 21 dello schema procedurale (soggetti capofila del PEI) è riportato testualmente, tra gli altri:
“e. Sottoscrive e presenta fidejussione bancaria in nome e per conto del GO”.
Si chiede: nel caso di un ente pubblico come ad esempio l’Università, è necessario sottoscrivere e presentare la fidejussione bancaria?
R6. Si forniscono le seguenti risposte:
R.6.1 Vedasi, per analogia, la risposta R.1 alla FAQ n. 1
R.6.2 In analogia a quanto affermato nella risposta R.1 alla FAQ n. 1, si è esclusi se lo stesso docente/ricercatore partecipa, anche se con ruoli diversi, a più GO per un medesimo comparto.
R.6.3 Si, se previsto dalle procedure dell’OP e secondo le relative modalità.
FAQ n. 7 – DYTECH SRL (03.05.2017) e AGES SRL (05.05.2017)
D7. Si propone una sintesi delle due richieste, entrambe relative a quanto previsto dall’Art. 5 del Bando di Misura 16.1. In particolare, si chiede se uno Spin-off universitario, anche costituito in srl e con sede legale ed operativa in Basilicata, può partecipare come partner di misura e, nel tal caso, gli altri partner possono indicarlo come capofila del progetto?
R7. No, ad entrambe le domande.
FAQ n. 8 – Agreenment – Giuseppe Carlucci (04.05.2017)
D8. Vengono posti i seguenti quesiti:
D8.1 Da quanto riportato nel bando risulta che un dipartimento/istituto/centro/laboratorio possa partecipare come generico partner in diversi GO (di diversi comparti ovviamente) e come Soggetto Capofila solo ad uno dei GO. E’ corretta questa interpretazione?
D8.2 nel bando si prevede che “La partecipazione, da parte di un medesimo soggetto fisico/giuridico, a più di un GO, e/o suo ruolo Soggetto Capofila in più di un GO” (Nota 21. “Nel caso degli enti di ricerca/ Università” si applica ai singoli ricercatori/docenti e non all’ente nel suo complesso”).
Si chiede se questa sentenza segue le indicazioni di pag.4 (sezione Beneficiari), ma si applica secondo la nota ai singoli ricercatori/docenti anche dello stesso ente/istituto. Si potrebbe fare chiarezza?
Inoltre, E’ motivo di esclusione la partecipazione di un dipartimento/ente/istituto a più di un GO di diverso comparto oppure si è esclusi se è lo stesso docente/ricercatore a partecipare ai diversi GO (riportato a pag.9)?
Quest’ultimo non può assolutamente partecipare a GO di diverso comparto, con ruoli diversi (direttore tecnico, responsabile scientifico, partner generico, altro)?
D8.3 Nel caso di un ente pubblico come ad esempio l’ Università, è necessario sottoscrivere e presentare la fidejussione bancaria?
R8. Si forniscono le seguenti risposte:
R8.1 Sì, vedi anche FAQ n. 1
R8.2 La disposizione si applica a singoli docenti/ricercatori. È motivo di esclusione SIA la partecipazione di uno stesso dipartimento, CHE di uno stesso docente/ricercatore, a più di un GO per uno stesso comparto. Un medesimo docente/ricercatore non può assolutamente partecipare a più di un GO per lo stesso comparto, nemmeno con ruoli diversi.
R8.3 Sì, se previsto dalle procedure dell’OP e secondo le relative modalità, come peraltro già riportato nella risposta n. 3 alla FAQ n. 6.
FAQ n. 9 – EXO RICERCHE – FAUSTO VILLANI (05.05.2017)
D9. Si pongono i seguenti quesiti:
D.9.1 Lo schema di attuazione riportato nell’All. 1 al punto 5 – Schema Procedurale – e al punto 6 – Processi e fasi attuative -, non corrisponde a quanto riportato nel Bando pubblicato sul BUR n. 8/2017. In particolare, la Fase 1 di costituzione del GO e la Fase 2 di realizzazione della proposta di progetto del GO sono indicate come “incorporate”. Si chiede, pertanto, se sono documentabili e rendicontabili, tenendo presente la tipologia di spese ammissibili e le modalità di rendicontazione indicate nel suddetto All. 1, tutte le attività connesse con le tematiche del costituendo GO, sostenute da uno qualsiasi dei partners indicati nel costituendo GO dal 29/07/2016 fino alla data di presentazione della domanda oppure possono essere riportate anche attività e spese che si programma di svolgere successivamente alla presentazione della domanda.
Si chiede, inoltre, come conciliare spese eventualmente già sostenute prima della pubblicazione del Bando BUR n, 8/2017 con le indicazioni ivi previste all’art. 16, per esempio tracciabilità flussi finanziari, riferimento sui titoli di pagamento (è sufficiente aggiungere un timbro con i riferimenti alla misura sulla contabile di bonifico bancario?)
D.9.2 Il Bando pubblicato sul BUR n. 8/2017 indica, all’art. 7 i comparti di riferimento per i progetti da presentare; nell’All.1 viene indicato che “saranno ammissibili a finanziamento le iniziative progettuali innovative che riguarderanno, ad insindacabile giudizio dell’AdG e della Commissione di Selezione, esclusivamente le seguenti tematiche, anche in maniera trasversale”. Nel formulario da compilare, anche nella versione on line, viene introdotto l’ulteriore concetto del settore/comparto e viene indicato in nota a piè pagina che è da “scegliere fra le “Tematiche ammissibili” di cui al paragrafo 8”. Ciò non sembra trovare corrispondenza nella versione on line, dove la voce settore/comparto non è correlata con le tematiche di cui al paragrafo 8. La selezione della somma delle liste sul formulario on line, tutte obbligatorie, rende complicata l’applicazione e la scelta di quanto indicato sul Bando e sull’All. 1 che chiedono di selezionare un comparto ed una tematica (anche in maniera trasversale, ergo più tematiche). La cosa è ancora più complessa nel caso di Progetti trasversali a più comparti. Si chiede, pertanto, di conoscere se è possibile uniformare il formulario on line a quanto indicato sul Bando e sull’All. 1 o quantomeno di non rendere obbligatorio il campo “settore/comparto”.
D.9.3 Nel Bando pubblicato sul BUR n. 8/2017, Art. 11, si dice che è motivo di esclusione la “partecipazione, da parte di un medesimo soggetto fisico e/o giuridico, a più di un GO…” Essendo tale indicazione in contrasto con quanto indicato nell’art. 5 del medesimo Bando, si chiede di conoscere se trattasi di mero refuso.
R9. Si forniscono le seguenti risposte:
R.9.1 Il Bando ha previsto al suo art. 5 esplicitamente che le due fasi siano unificate proceduralmente. Tutte le spese oggettivamente riconducibili alla costituzione del GO sono rendicontabili a far data dal 29/07/2016 (cfr. art. 7 del Bando). Al fine dell’ammissibilità delle stesse è tuttavia necessario che sulle fatture e sul titolo di pagamento collegato risulti un riferimento alla costituzione del GO, che non potrà essere inserito ex – post, come desumibile dal quesito.
R.9.2 il campo “Settore/comparto” è obbligatorio e, nel caso di progetti trasversali a più comparti, indica il comparto al quale “prevalentemente” si applicherà il progetto, ovvero quello nel quale si ritiene siano più immediatamente applicabili i risultati del progetto.
R.9.3 trattasi di mero refuso. Il motivo di esclusione è da leggersi “partecipazione, da parte di un medesimo soggetto fisico e/o giuridico, a più di un GO per lo stesso comparto, e/o il suo ruolo di Soggetto Capofila in più di un GO“.
FAQ n. 10 – AGROBIOS – FRANCESCO CIELLINI (05.05.2017) E, PER IL TERZO QUESITO, ANCHE UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA – SAFE RICERCA (08.05.2017)
D10. Si pongono i seguenti quesiti:
D.10.1 Relativamente alla partecipazione al GO di soggetti non obbligatori, ossia altri soggetti non appartenenti al mondo della ricerca e delle imprese agro-forestali, si rileva un’incoerenza tra quanto disposto dal Bando all’art. 5 – Beneficiari e quanto contenuto al Paragrafo 10 Schema di Progetto dell’Allegato 1 Schema Procedurale.
L’art.5 del Bando individua specifiche fattispecie giuridiche di altre imprese, in particolare cooperative e consorzi. Lo schema di progetto invece: 1) consente ad imprese singole, e comunque anche ad altri soggetti non esplicitati nel bando, di essere proponenti; 2) apre la possibilità di partecipazione di singole imprese.
Considerato che i regolamenti Europei in tema PEI non pongono limiti al profilo giuridico di altri partecipanti al GO, purché utili al trasferimento dell’innovazione, si chiede se singole imprese o comunque altri soggetti con profilo giuridico diverso da consorzi e cooperative possano partecipare in qualità di partner/beneficiari.
D.10.2 L’Art. 5 del Bando apre la possibilità di partecipazione al partenariato del GO di consulenti, che, tra l’altro, compaiono in modo esplicito tra i partecipanti nello schema di Progetto dell’Allegato 1. Sulla base di questo ragionamento, sembrerebbe dunque che i consulenti possano partecipare in qualità di beneficiari. La nota 6 dell’Art. 5 indica al contrario di fare riferimento alla voce consulenza del Progetto, individuando un rapporto di prestazione di servizio tra beneficiario e consulente, limitando al contempo l’importo al massimo del 5% del Progetto. In virtù di quanto esposto, i consulenti come figure professionali esperte, possono partecipare al partenariato in qualità di beneficiari per azioni utili al GO (ad esempio brokeraggio)? E se si, è possibile superare in questo caso la soglia del 5% imposta alla voce consulenze?
D.10.3 L’Art. 5 del bando impone a ciascun soggetto fisco/giuridico di partecipare solo ad un GO per ciascuno dei comparti individuati all’Art. 7 del medesimo bando. Questo limite è coerente con la prevista approvazione di un progetto per comparto. Considerato che il comparto 9 vedrà approvati minimo tre progetti, è possibile che un medesimo soggetto possa partecipare ad un massimo di tre progetti?
R10. Si forniscono le seguenti risposte:
R.10.1 Si ringrazia per aver segnalato il refuso al formulario “Schema di Progetto” di cui al Paragrafo 10 dell’Allegato 1 Schema Procedurale. Ai fini della partecipazione al GO vale, ovviamente, solo ed esclusivamente quanto disposto dall’art. 5 del Bando.
R.10.2 È ammissibile qualunque tipo di consulenza debitamente illustrata come necessaria nel Progetto del GO, mentre non è possibile in alcun caso superare la soglia del 5% fissata dal richiamato art. 5 del Bando.
R.10.3 Anche per il comparto 9 alias “Progetti trasversali a più comparti” vale il vincolo di partecipazione ad un solo GO.
FAQ n. 11 – TERESA ANGELILLO (06.05.2017)
D11. Si pongono i seguenti quesiti:
D.11.1 I preventivi a chi vanno intestati, al GO oppure al capofila?
D.11.2 Come contabilizzare, in fase preventiva, le spese immateriali quali: trasferimenti, divulgazione, promozione, gestione amministrativa, consulenza ecc.?
R11. Si forniscono le seguenti risposte:
R.11.1 Possono essere intestati sia al GO che al capofila, preferibilmente al GO, se costituito.
R.11.2 Si veda, in proposito, il Paragrafo 11 delle Disposizioni Attuative, Allegato n. 1 al Bando.
FAQ n. 12 – Francesco SPINELLA – Rameus Consulting Srl (12.05.2017)
D12.1. All’art.10 del Bando – Documentazione richiesta, al punto 3 viene richiesto mandato collettivo speciale con rappresentanza di tutti i partecipanti al GO a uno di essi (Capofila) per la presentazione della domanda di sostegno, il coordinamento generale, la presentazione di tutte le fasi e istanze successive alla domanda di sostegno in caso di ammissione a finanziamento, e accordo per la ripartizione del contributo concesso.
Si chiede se in questa fase di presentazione del progetto, tale mandato possa essere presentato in forma libera oppure occorra già l’atto pubblico.
R12.1. È possibile redigere tale mandato collettivo speciale sotto forma di scrittura privata registrata, che andrà poi perfezionata come atto pubblico in caso di ammissione al finanziamento.
D12.2. All’art. 14 del bando Mis.16.1, vengono indicate le modalità di erogazione del contributo pubblico, non prevedendo alcuna forma di anticipazione.
Tuttavia nello schema procedurale all’art.7 al punto c) I Soggetti Capofila dei PEI, lettera e) viene stabilito che il Soggetto Capofila sottoscrive e presenta fidejussione bancaria in nome e per conto del GO. Non è chiaro a cosa sia finalizzata la predetta fidejussione bancaria se nel bando non è prevista alcuna erogazione in anticipazione.
Si chiede di chiarire tale punto e di confermare che non è possibile procedere a domanda di pagamento in anticipazione.
R12.2. Non è possibile procedere a domanda di pagamento in anticipazione. La previsione in ordine alla fidejussione bancaria è stata inserita in maniera prudenziale, nelle more delle disposizioni dell’Organismo Pagatore.
D12.3. All’art. 7 del bando Mis.16.1, alla nota 12 viene testualmente riportato il Capofila sostiene la spesa, anticipando il pagamento di tutte le fatture/giustificativi di spesa. Quindi il Bando lascia intendere che tutte le spese devono essere intestate alla Capofila e sostenute da quest’ultima. Tuttavia al punto D.1) Partner del PEI si stabilisce che il partner trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa ( contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico, poi all’art. 14 dello Schema Procedurale, ovvero nell’Accordo di Cooperazione laddove vengono definiti il ruolo ed i compiti del Capofila (art.7 ) , e precisamente quando vengono trattati gli aspetti finanziari al punto c) stabilisce che “Qualora sia il Capofila a trasmettere la domanda di pagamento per il GO, riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute” e all’art.8 laddove vengono definiti il ruolo ed i compiti dei partner, precisamente quando vengono trattati gli aspetti finanziari al punto a) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico; quindi lascia intendere che le spese in capo ai partner vengono sostenute da questi ultimi e non dal Capofila.
Si chiede un chiarimento sulla gestione delle spese progettuali, ovvero se queste ultime devono essere anticipate tutte dal Capofila oppure se possono essere sostenute dal Capofila e dai vari partner , come specificato nel dettaglio del piano finanziario di progetto (Informazioni economico-finanziarie).
R12.3. L’Organismo Pagatore ha recentemente chiarito la questione, che sarà oggetto di apposita modifica alla nota 12 in oggetto, con DGR n. 434/2017 di prossima pubblicazione sul BURB. In sostanza, per la sola Misura 16, le spese possono essere sostenute dal Capofila e dai vari partner, ma verranno rendicontate dal solo Capofila.
FAQ n. 13 – ARA Basilicata – Domenico PISANI (12.05.2017)
D13. Con riferimento alla parte D1 – SOGGETTI COINVOLTI, D.1.1 SOGGETTO CAPOFILA dell’Allegato 1 del bando, in cui si precisa che la tipologia del soggetto capofila può essere “scelta tra le seguenti opzioni: Imprese agricole e forestali, Altre imprese; Università degli Studi e Enti di ricerca; Soggetti eroganti servizi di consulenza; Organizzazioni professionali agricole; Ordini e Associazioni professionali; Organizzazioni sindacali; Associazioni riconosciute e di categoria; Consorzi di tutela e di valorizzazione; Organizzazioni dei produttori e degli allevatori; Parchi tecnologici; Enti di formazione professionale”, si chiede se l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (ARA Basilicata), con sede legale in via dell’Edilizia-Potenza, P.IVA 01840540767, possa svolgere ruolo di Capofila nella presentazione del progetto?
R13. I partner che possono svolgere il ruolo di Capofila sono solo quelli specificati all’art. 5 del Bando. Il citato refuso di cui alla Sottosezione D.1.1 del Paragrafo 10 dell’Allegato 1 al Bando è oggetto di correzione con DGR n. 434/2017 di prossima pubblicazione sul BURB.
FAQ n. 14 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – GENNARO VENTURA (12.05.2017)
D14. In merito all’articolo 5 del bando il quesito riguarda le imprese di trasformazione boschiva. Tali imprese sono assimilabili ad imprenditori della filiera della gestione forestale? Possono pertanto essere beneficiari?
R14. Sì, ma solo a condizione che l’impresa sia nel contempo anche imprenditore ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
FAQ n. 15 – CHECK PROJECT – (12-13-16-19.05.2017)
D15.1. Si chiede di chiarire come si concilia quanto previsto dalla Nota 12 (art. 7 Dotazione finanziaria), in riferimento alla SOVVENZIONE GLOBALE “Sarà necessario presentare una domanda di accesso individuale con creazione dei c.d. legami associativi” (il capofila sostiene la spesa, anticipando il pagamento di tutte le fatture/giustificativi di spesa)”, con :
- le regole amministrative degli enti pubblici che non possono anticipare spese piuttosto che effettuare giroconti su conti intestati a soggetti diversi che poi provvedano ad effettuare il pagamento es. cedolini paga, f24 ecc ecc
- il punto 3.5 delle Linee guida sull’ammissibilità della spesa del MIPAAF “legittimità e contabilizzazione delle spese” che recita
Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili. Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità con l’articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’Autorità di gestione. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente
LADDOVE IL BENEFICIARIO FINALE DI FATTO SIA IL PARTNER E NON IL CAPOFILA DEL GO
- Quanto previsto dal punto D.1 Partner del PEI riportato nell’allegato 1 (bando) art. 7 Soggetti coinvolti e loro ruolo
In particolare il Partner:
trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico
Si chiede di chiarire come si concilia quanto previsto dalla Nota 12 (art. 7 Dotazione finanziaria), in riferimento alla SOVVENZIONE GLOBALE “Sarà necessario presentare una domanda di accesso individuale con creazione dei c.d. legami associativi” (il capofila sostiene la spesa, anticipando il pagamento di tutte le fatture/giustificativi di spesa)” , con :
- le regole amministrative degli enti pubblici che non possono anticipare spese piuttosto che effettuare giroconti su conti intestati a soggetti diversi che poi provvedano ad effettuare il pagamento es. cedolini paga, f24 ecc ecc
- il punto 3.5 delle Linee guida sull’ammissibilità della spesa del MIPAAF “legittimità e contabilizzazione delle spese” che recita:
Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili. Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità con l’articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’Autorità di gestione. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente
LADDOVE IL BENEFICIARIO FINALE DI FATTO SIA IL PARTNER E NON IL CAPOFILA DEL GO
- Quanto previsto dal punto D.1 Partner del PEI riportato nell’allegato 1 (bando) art. 7 Soggetti coinvolti e loro ruolo
In particolare il Partner:
trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico
R15.1. L’Organismo Pagatore ha recentemente chiarito la questione, che sarà oggetto di apposita modifica alla nota 12 in oggetto, con DGR n. 434/2017 di prossima pubblicazione sul BURB. In sostanza, per la sola Misura 16, le spese possono essere sostenute dal Capofila e dai vari partner, ma verranno rendicontate dal solo Capofila.
D15.2. Si chiede Si chiede di chiarire se sono previsti limiti % alle spese ammissibili – così come riportate al paragrafo 11 dell’allegato 1 – per voci di spesa
R15.2. I limiti percentuali alle spese ammissibili sono solo quelli riportati dal Bando.
D15.3. Si chiede di chiarire se la documentazione di cui all’art. 10 del bando, con particolare riferimento a:
– Dichiarazione impegno
– Mandato collettivo
– Allegato 2
– Allegato 4
Debba esser sottoscritta (olografa) dai partner oltre che – come previsto dall’art. 8 del citato bando – digitalmente dal soggetto capofila
R15.3. I partner possono apporre firma digitale o olografa; per il Soggetto Capofila è ammessa la sola firma digitale.
D15.4. Si chiede se il partner indiretto di un Gruppo Operativo che sottoscrive l’accordo di cooperazione debba avere la sede operativa in regione Basilicata.
R15.4. Premesso che il Bando non prevede una figura di partner “indiretto”, si ricorda che ogni partner del costituendo GO deve avere almeno una sede operativa in Basilicata, con la sola eccezione prevista dalla Risposta n. 3 alla FAQ n. 4 (R.4.3).
D15.5. Si chiede se una cooperativa, che ha più di 6 associati, come tale eleggibile ex art 5 del Bando DEVE far partecipare all’accordo almeno 6 soci o può partecipare dimostrando di avere oltre 6 imprese?
R15.5. Premesso che il Bando, all’art. 5, richiede che fra i partner vi sia almeno un soggetto appartenente al mondo della ricerca ed almeno cinque partner che siano imprenditori agricoli e/o forestali, anche in forma associata, nel caso in specie la cooperativa può partecipare purché l’introduzione dell’innovazione prevista dal Progetto presentato riguardi, in maniera verificabile, almeno cinque dei soci.
FAQ n.16 – AGREENMENT Srl – GIUSEPPE CARLUCCI – (17.05.2017)
D16. In riferimento a quanto previsto dall’Art. 5 del Bando di Misura 16.1, si chiede se una Start-up innovativa regolarmente costituita in Srl e iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (art. 64 comma 1 del DPR 11 luglio 1980 n. 382), secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) può partecipare come partner o fare da capofila per la misura 16.1, poiché riconosciuta ufficialmente come ente di ricerca.
R16. Solo un soggetto della ricerca iscritto all’Albo dei Laboratori previsto dall’art. 14, c. 9-15 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (http://albolaboratori.miur.it/), la cui attività sia compatibile con i tematismi proposti nel Progetto, può essere fra i partner del costituendo GO e, in quanto tale, può anche esserne il Capofila.
FAQ n.17 – Wat-TUBE Srl – Luciana GIUZIO – (11.05.2017)
D17.1. Uno spin-off accademico dell’Università degli studi di Basilicata rientra tra i soggetti appartenenti al mondo della ricerca? Può essere soggetto capofila di un GO?
R17.1. Si rinvia alle FAQ n. 7 e n. 16
D17.2. Un Professore universitario, socio dello spin off e responsabile di un laboratorio dell’Università, può partecipare al GO sia come socio dello spin-off che come partner rappresentante dell’Università?
R17.2. NO
D17.3. Un Professore si identifica in un dipartimento e non in un laboratorio del medesimo dipartimento? Quindi se per quel dipartimento, i diversi laboratori presentano più progetti come soggetto capofila per comparti differenti, la domanda viene comunque ritenuta inammissibile?
R17.3. Si rinvia alla FAQ R.6.2
D17.4. Un’impresa non agricola, ma che si occupa di: Agricoltura di precisione, telerilevamento, agricoltura digitale, DSS (Decision Support Systems), remote sensing; può essere partner del GO a patto che nel proprio oggetto sociale si evinca questo?
R17.4. No, a meno che non sia un soggetto della ricerca
D17.5. Le spese per assegni di ricerca sono ammissibili fino ad un massimo del 5% dell’importo progettuale? Mentre altri tipi di contratti di collaborazione non hanno vincoli percentuali?
R17.5. I vincoli percentuali sono solo quelli previsti dal Bando
FAQ n.18 – DY-Tech Srl – Carmela Sica – (11.05.2017)
D18. Si chiede di conoscere le motivazioni (regolamento, legge, articolo….) che hanno determinato la risposta negativa relativamente alla richiesta di partecipazione al Bando di Misura 16.1.
R18. Si ribadisce che gli spin-off universitari non sono previsti quali beneficiari della Sottomisura 16.1 dalla relativa Scheda di Misura del PSR Basilicata 2014-2020.
FAQ n. 19 – Check Project (23.05.2017)
D19.1. In riferimento alla risposta della D15.4 qui riportata:
R15.4. Premesso che il Bando non prevede una figura di partner “indiretto”, si ricorda che ogni partner del costituendo GO deve avere almeno una sede operativa in Basilicata, con la sola eccezione prevista dalla Risposta n. 3 alla FAQ n. 4 (R.4.3).
Si chiede come mai è ricompresa a pagina 6 dell’allegato 1 al Bando la seguente dicitura
Partner indiretto: soggetto giuridico coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del Progetto, con una ricaduta positiva dei vantaggi derivanti dalla realizzazione della proposta progettuale stessa che, pur non possedendo i requisiti per accedere alla sottomisura del PSR, non richiede contributi. I partner indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo di Cooperazione
Nonché nello schema di progetto alle sezioni C5 “Soggetti partecipanti altri non beneficiari” – D1.6 “soggetti partecipanti altri non beneficiari”
Si chiede se in questa fase di presentazione del progetto, tale mandato possa essere presentato in forma libera oppure occorra già l’atto pubblico.
R19.1. Nel ribadire che il Bando non prevede una figura di partner “indiretto”, la figura prevista dalle Disposizioni Attuative non può essere né beneficiario della Sottomisura 16.1, né fornitore del costituendo GO. Per quanto riguarda la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione, quest’ultimo, come da art. 6, punto 2, lett. b) del Bando, ha forma libera, fermo restando l’obbligo di cui all’art. 6, punto 1 del Bando. È di tutta evidenza, tuttavia, l’opportunità che la proposta di Progetto, l’Accordo di Cooperazione ed il Regolamento Interno di cui all’art. 6, punto 2 del Bando costituiscano anche allegati all’atto formale di cui all’art. 6, punto 1 del Bando.
D19.2. In riferimento alla Risposta D15.2, il bando (art. 5) precisa che i Consulenti e organismi di consulenza possono essere coinvolti nel processo di bottom up fino ad un massimo del 5% dell’importo progettuale.
Si chiede se tali vincoli valgano anche per le spese che i partner dovessero sostenere avvalendosi di terzi per l’acquisizione di servizi e/o consulenza.
R19.2. SI.
D19.3. IZSPB (Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata) come nelle altre Regioni è assimilabile agli enti di ricerca (Università e/o altri enti pubblici)?
R19.3. SI.
D19.4. Si chiede perché le borse di studio e gli assegni di ricerca, vengono annoverati tra le tipologie di Consulenze (ex allegato 1, articolo 11 “Spese Ammissibili” pagina 71) se trattasi di “rapporto definito da altri istituti contrattuali” ed infatti soggette a tassazione come “redditi assimilabili a lavoro dipendente” salvo alcuni casi di esenzione? Inoltre di solito i percettori di Borse di studio non possono avere altri contratti similari al contrario di quanto permesso ai “professionisti”.
R19.4. Perché, al fine di limitarne l’uso, così è stato previsto nell’ambito dell’allegato “Spese ammissibili” sopra richiamato
FAQ n. 20 – CNR IBBR – GIULIA ranieri (24.05.2017)
D20.1. Nell’allegato 1 schema procedurale, paragrafo 11 “spese ammissibili” al punto h. spese generali è riportato un esempio di quali siano tali spese, include in esso le spese di missioni e le spese di materiale di consumo.
Al contrario al paragrafo 10 “schema di progetto” nella parte G “piano economico-finanziario” le stesse voci di spesa sono distinte come voci a se stanti del prospetto. Si chiede, pertanto, quali siano le spese generali ritenute ammissibili?
R20.1. Le spese generali ritenute ammissibili sono tutte quelle riconducibili alla realizzazione del Progetto; il citato Paragrafo 11 dell’Allegato 1 ne riporta alcune a titolo esemplificativo. Fra queste, il Piano economico-finanziario del Progetto evidenzia le spese di missione e le spese di materiale di consumo per fini statistici e di indagine, anche in vista della programmazione successiva.
D20.2. Nell’allegato 1, paragrafo 10 nella parte G.1 Piano dei costi del progetto è riportata la distinzione:
G.1.1. Contributo pubblico richiesto € ____________
(max … euro)
G.1.2 Quota di cofinanziamento € ____________
(…% del costo totale)
Si chiede se è obbligatorio valorizzare la voce G.1.2 (Cofinanziamento). Se è sì, il contributo pubblico complessivo sarà decurtato dell’importo del cofinanziamento?
R20.2. Il cofinanziamento privato, meramente eventuale, sarebbe aggiuntivo ed ovviamente non influirebbe sul contributo pubblico, erogato al 100% nei limiti dei massimali di cui all’art. 7 del Bando.
D20.3. Nel bando all’art. 14 “pagamenti” si parla di “erogazione di anticipo”. In quale misura? Con quali modalità si può richiedere?
R20.3. Come precisato al primo paragrafo dell’art. 14, l’erogazione dell’eventuale anticipo era legata ad eventuali decisioni nazionali sul tema, che non si sono verificate. Si conferma che, alla data, non vi è la possibilità di erogare anticipi, oltre a ribadire quanto previsto dall’art. 14, primo paragrafo, del Bando.
D20.4. L’art. 5 del bando stabilisce che i soggetti partecipanti debbano avere una sede operativa in Basilicata ciò non esclude che la sede legale sia in un’altra Regione.
Si chiede se sono considerate ammissibili le spese di missione e trasferte svolte dalla sede legale del soggetto alla sede del GO e/o altre zone della Basilicata?
R20.4. Si, se direttamente imputabili al progetto, come desumibile dai time sheet allegati alla documentazione di spesa.
FAQ n. 21 – AGREENMENT Srl – GIUSEPPE CARLUCCI (25.05.2017)
D21. In riferimento all’art. 5 si chiede se una società consortile, che ha per oggetto sociale il trasferimento delle innovazioni tecnologiche in agricoltura, possa essere ritenuta partner beneficiario, ed in caso affermativo se c’è un vincolo legato alla data di costituzione.
Si chiede inoltre se i consorzi di bonifica possono essere ritenuti partner beneficiari.
R21. No, a tutte e due le richieste.
FAQ n. 22 – CASSANDRO Srl – CATERINA SPADAFORA (31.05.2017
D22.1. Come viene verificato il rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del bando “… una percentuale pari almeno al 5% e fino al 15% dell’importo ammesso a finanziamento dovrà essere impiegata per la divulgazione e diffusione dei risultati del progetto”, considerato che il piano finanziario (parte G) è suddiviso per voci di spesa che non ricomprende la tipologia DIVULGAZIONE?
R22.1. Tale tipologia di spesa è stata introdotta nella parte “Piano finanziario” del formulario online, disponibile come parte dell’applicativo ProgettiGO (http://progettigo.basilicatapsr.it).
D22.2. anche per i materiali di consumo è necessario presentare i 3 preventivi?
R22.2. è possibile fare riferimento alle modalità semplificate previste dal dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
D22.3. In quale voce deve essere riportato il costo per le attività di coordinamento del progetto e/o animatore brokering – laddove affidate ad un soggetto terzo (società e/o consulente libero professionista) – ? Nella voce di spesa afferente alla tipologia di spesa o in quella di “servizi e consulenze”?
R22.3. Nella voce “servizi e consulenze”, soggetto al limite del 5% previsto dall’art. 5 del Bando.
D22.4. I costi per la registrazione all’Agenzia delle Entrate del mandato collettivo speciale di rappresentanza possono essere riportate nella voce di costo spese generali?
R22.4. Sì.
D22.5. Nell’allegato 1 si precisa che “le spese ammissibili non indicate si fa rinvio a quanto previsto dalle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative alla Sviluppo rurale 2014-2020”, a tal proposito si chiede se per la consulenza tecnico finanziaria (ricompresa nella voce spese generali paragrafo 4.15 delle citate linee guida) debbano essere presentati 3 preventivi.
R22.5. Sì.
D22.6. Se è possibile integrare/modificare gli allegati da presentare in fase di candidatura quali regolamento e accordo al fine di renderli “calzanti” con la compagine che si andrà a costituire e con le specificità delle attività progettuali?
R22.6. Non solo è possibile, ma è anche auspicabile.
D22.7. Cosa deve essere riportato nella colonna “misura PSR” della Tabella G.1.4?
R22.7. La dizione “16.1”.
FAQ n.23 – ARA BASILICATA – DOMENICO PISANI – (07.06.2017)
D23. Alla luce della precedente FAQ da me inoltrata e da voi codificata come “FAQ N. 13 – ARA Basilicata – Domenico Pisani (12.05.2017)” con la quale si chiedeva se l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (ARA Basilicata) potesse svolgere il ruolo di Capofila nella presentazione del progetto e alla luce della vostra relativa risposta codificata come R13 con la quale si specifica che possono svolgere il ruolo di Capofila i soggetti specificati all’art. 5 del bando, si ritiene che l’ARA, in quanto associazione che raggruppa gli allevatori (imprenditori agricoli) operanti nel territorio regionale, abbia i requisiti per poter svolgere il suddetto ruolo di Capofila. Con la presente, se ne chiede conferma.
R23. L’ARA Basilicata può svolgere il ruolo di capofila solo se classificabile essa stessa impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
FAQ n.24 – Univ. degli studi della Basilicata – Donatella Farina – (07.06.2017)
D24.1. Con riferimento al punto “D.2.2- Direttore tecnico scientifico” dell’allegato 1, Sottomisura 16.1, si chiede se, qualora il soggetto appartenente al mondo della ricerca sia rappresentato da un Dipartimento dell’Università degli Studi della Basilicata, la figura di “direttore tecnico scientifico del progetto” debba essere rappresentata dal direttore del dipartimento in qualità di suo rappresentante legale o possa essere rappresentata da un ricercatore/professore universitario afferente al suddetto dipartimento?
R24.1. Il Bando non pone limiti in tal senso.
D24.2. Qualora un progetto (X) presentato nell’ambito di uno dei comparti sia proposto da un dipartimento dell’Università degli Studi della Basilicata, ma richieda anche le competenze di un singolo ricercatore/professore afferente ad un altro dipartimento dell’Università degli Studi della Basilicata, già impegnato come tale nello stesso comparto ma su altro progetto (Y), con quale modalità e in che ruolo il ricercatore/professore potrà essere ufficialmente coinvolto nel progetto X?
R24.2. Un singolo ricercatore/professore, già impegnato nell’ambito di un progetto candidato/finanziato sulla sottomisura 16.1, non può essere coinvolto in alcun altro progetto candidato/finanziato sulla medesima sottomisura.
FAQ n. 25 – CATERINA SPADAFORA – CASSANDRO S.R.L. (13-15.06.2017)
D25.1. Si chiede se un socio lavoratore con contratto subordinato di lavoro e qualifica di operaio bracciante agricolo specializzato possa esser coinvolto nelle attività e rendicontato nella voce personale.
R25.1. È necessario osservare, preliminarmente, che un bracciante può solo essere utilizzato come manodopera “senza dazione diretta di danaro”, non come prestazione intellettuale. Dalla domanda non si comprende a quale titolo tale figura sia coinvolta nel progetto. Sarà possibile fornire una risposta, verosimilmente solo in sede istruttoria, e solo prendendo in esame lo specifico caso.
D25.2. Si chiede se le spese per la divulgazione ricomprese nei servizi da terzi, quali
Coffe break
Creazione e gestione sito
Pubblicazione articoli su testate nazionali
Fitto sale per convegni
Piuttosto che le attività di trasferimento di una innovazione da una società al gruppo operativo siano ricomprese nel vincolo del 5%.
R25.2. Si fa riferimento a due tipologie di spese diverse. Quelle per la divulgazione di cui al puntato, sono ricomprese nel vincolo min 5% – max 15%. Le attività di trasferimento di una innovazione da una società al gruppo operativo non rientrano, sicuramente, nella voce “Divulgazione”.
FAQ n.26 – ARA BASILICATA – DOMENICO PISANI – (15.06.2017)
D26. nCOME RIPORTATO NELL’ALL. 1 “C.5 SOGGETTI PARTECIPANTI – CONSULENZA” ALLA SCELTA DELLA TIPOLOGIA “(scelta tra le seguenti opzioni: Soggetto pubblico di consulenza; Soggetto afferente alle OOPP; Soggetto afferente alle Assoc. Prod.; Soggetto privato (singolo); Soggetto privato (collettivo); Altro (specificare))”
SI CHIEDE SE LA VOCE “ALTRO” PUO’ CONTEMPLARE ANCHE GLI “Ordini e Associazioni professionali “ ?.
R26. Sì, solo se l’Ordine in quanto tale può prestare attività di consulenza.
FAQ n.27 – UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA – GENNARO VENTURA – (20.06.2017)
D27. Vorrei sapere se un Istituto scolastico della Basilicata, che possiede azienda agricola con regolare fascicolo aziendale, può essere soggetto beneficiario.
R27. Sì, se dal fascicolo aziendale si evince che lo stesso Istituto esercita attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
FAQ n.28 – DOTT.SSA CARLA CORTICELLI – (21.06.2017)
D28. In merito al bando della Misura 16.1 chiedo se, relativamente ai ruoli di: “D.2.2- Direttore tecnico scientifico” e “D.2.3- Partner con specifici compiti” (indicati nell’allegato I – scheda procedurale PEI) per i quali si intenderebbe attivare un contratto a tempo determinato (solo e se il progetto verrà approvato), sia necessario:
1) Indicare ugualmente il nome della persona alle voci D.2.2 e/o D.2.3;
2) Allegare una lettera di incarico nella quale si comunica all’interessato che (qualora il progetto verrà finanziato) verrà attivato “un contratto a tempo determinato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente” e in relazione al ruolo e alle attività indicate nella proposta progettuale.
Chiedo anche: nel caso il contratto a tempo determinato sia stipulato ex- novo, verrà indicato un costo effettivo annuo lordo stimato sulla base delle caratteristiche e competenze della persona interessata?
R28. Non è strettamente necessario indicare il nome della persona alle voci D.2.2 e/o D.2.3, però occorrerebbe individuarne le “caratteristiche” e, se non viene scelta subito, come verrà scelta in seguito.
La lettera di incarico, IN QUESTA FASE, è anch’essa non strettamente necessaria (ma sicuramente utile), mentre è da sottolineare la necessità di presentare un curriculum vitae.
Si risponde affermativamente alla precisazione riguardante il costo effettivo annuo lordo stimato.
FAQ n. 29 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – MONICA CARMOSINO (28.06.2017)
D29: Come enti di ricerca universitari abbiamo necessità di una risposta ufficiale sulla presentazione di 3 preventivi per le spese relative ai consumabili necessari per lo svolgimento delle attività relative allo progetti della misura 16.1. Come centri di ricerca universitari usufruiamo di un mercato elettronico e di convenzioni CONSIP. Siamo quindi esenti dal presentare i 3 preventivi?
R29: L’art. 36, comma 6 del dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. “Nuovo Codice Appalti”) dà la possibilità di avvalersi di un mercato elettronico, ed in particolare del MEPA messo a disposizione da CONSIP, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.
FAQ n. 30 – Studio pisani ced srls (28.06.2017)
D30. Come Il bando prevede all’art.3 F20, tra gli altri obiettivi, l’adozione di pratiche agricole e forestali innovative e sostenibili in relazione a fenomeni di land degradation; ed in particolare prevede all’art.5 : la cooperazione deve interessare almeno sei soggetti di cui almeno uno appartenente al mondo della ricerca che sono enti di ricerca pubblici e privati, rappresentati da istituti, dipartimenti, centri e laboratori, o comunque denominati.
Ai fini della ammissibilità e della realizzazione della proposta di progetto, peraltro già illustrata a codesta AdG, con avviso esplorativo ( manifestazione di interesse ) nell’ottobre 2016, si chiede se: la società BIO SOIL EXPERT, con sede a Rovereto, operante nei settori della ingegneria naturalistica-idraulica, nella bonifica biologica di terreni e nel ripristino di territori, detentrice del Know How delle soluzioni chiodi vegetali – erosion control, che sfrutta, tra l’altro, le proprietà di particolari varietà di piante e microrganismi per la bonifica di terreni inquinati, per contrastare il dissesto idrogeologico e per la salvaguardia dei corsi di acqua in agricoltura, possa essere considerata appartenente al mondo della ricerca, avendo codice Ateco 72.19.09 (Ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali) e quindi partecipare al citato bando nel previsto raggruppamento.
R30. Si rimanda alle FAQ già pubblicate, in particolare e non esclusivamente alla n. 16.
FAQ n. 31 – FABIO LANCIONI (29.06.2017)
D31. Vi contatto per una informazione circa il bando in oggetto: quando leggiamo che “La cooperazione deve interessare almeno sei soggetti di cui almeno uno appartenente al mondo della ricerca…”, quali requisiti deve avere l’ente per dimostrare di appartenere al mondo della ricerca? Basta che la ricerca sia tra le attività del proprio oggetto sociale? Può esser un ente privato?
R31. Si rimanda alle FAQ già pubblicate, in particolare e non esclusivamente alla n. 16.
FAQ n. 32 – CASSANDRO – DOTT.SSA CATERINA SPADAFORA (03.07.2017)
D32.1. È possibile in questa fase, in via precauzionale, definire un Piano di costi ed in fase di attuazione modificare le categorie di voci di spesa fermo restando i vincoli del bando (5% consulenza e 5-15% divulgazione) nonché il budget complessivo laddove ammesso a finanziamento?.
R32.1. in questa fase il Piano finanziario dovrebbe avere necessariamente carattere definitivo (e non orientativo). Se nel corso della vita progettuale dovessero emergere necessità di variazioni, queste saranno affrontate come previsto dal paragrafo 19 dell’Allegato I al bando.
D32.2 Con la presente per chiedere se per le consulenze tecnico amministrative (voce spese generali delle linee guida sulla rendicontazione) sia sufficiente la presentazione di tre preventivi e la relazione di scelta; inoltre in merito alle attività di consulenza specifica (es. attività veterinari) si chiede di esplicitare meglio la nota riportate nell’allegato 1 al bando
“I compensi dei consulenti dovranno essere parametrati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012. In particolare, In riferimento alle spese tecnico – progettuali – consulenziali, al fine di garantirne la congruità, gli onorari andranno valutati sulla base dei dettami del D. M. 140/2012 e ss. mm. ii e dei relativi allegati, secondo la formula
CP= ∑ (V*G*Q*P)
dove
V = valore dell’opera come da computo metrico o determinato da preventivi;
G= il Grado di complessità, avendo cura di prendere sempre il valore più basso Tabella Z-1;
Q =Il coefficiente per l’attività prestata, rilevabili per la tipologia di opere nelle Tabelle Z-2;
P = è l’incidenza percentuale dell’opera di riferimento sul totale del costo progetto.”
Ovvero se tale formula deve esser applicata anche alle consulenze non riferite a opere pubbliche/idrauliche forestali ecce cc; laddove così fosse Le chiedo di fare un esempio su progetto costo € 260.000,00.
R32.2. Le consulenze tecnico-amministrative vanno, in primo luogo, debitamente giustificate. La debita giustificazione porta anche ad individuare l’ambito o “categoria merceologica” in cui tali consulenze andranno rese. In tale ambito, si procede poi col metodo dei tre preventivi o altra procedura ammissibile ai sensi del dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda la seconda parte di cui parte, la formula di cui sopra, e tutta la metodologia di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, viene applicata da anni alle più varie consulenze in ambito CTU. Una banale ricerca su Internet permette di trovare numerosi esempi di applicazione della metodologia. Fra le plurime risorse disponibili, si richiama l’attenzione su: http://www.dottcomm.bs.it/images/files/ELABORATOCommissCompensi%20Professionali%20MANUALE%20DM140-1.pdf
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FAQ n. 33 – CREA-ZA DI BELLA (PZ) – DOTT.SSA LUCIA SEPE (05.07.2017)
D33.1. In merito alla Dichiarazione di essere soggetto Affidabile (di cui al punto 6 dell’Art. 11 del Bando), chiedo se gli enti pubblici di ricerca, come Università, CREA, CNR ed ENEA, sono tenuti a presentarla fra la documentazione.
R33.1. Il concetto di affidabilità è chiarito dalla nota 11 all’art. 6 del Bando, e riguarda anche gli enti pubblici.
D33.2 Nel Bando e nell’All. 1 (Schema procedurale) non è riportato come motivo di esclusione la firma olografa da parte del Soggetto Capofila dei documenti di cui all’Art. 10 del medesimo Bando. Il nostro Rappresentante Legale si è attenuto a tale documentazione e ha apposto firma olografa. Chiedo conferma di validità di tale firma.
R33.2. Il Bando, all’art. 8, richiede che la documentazione di cui all’art. 10 pervenga tramite PEC, e sia firmata digitalmente dal Soggetto Capofila.
FAQ n. 34 – UNIV. STUDI DELLA BASILICATA – DOTT. GENNARO VENTURA (07.07.2017)
D34. In fase di compilazione della proposta progettuale sulla piattaforma on line (http://progettigo.basilicatapsr.it) sono state rilevate differenze sostanziali nei limiti di inserimento dei contenuti progettuali rispetto lo schema di cui al paragrafo 10 “Schema di Progetto PEI del Gruppo Operativo” contenuto nell’allegato 1 del Bando. Si chiede quale sia il format da impiegare, viste le differenze e le limitazioni di testo rilevate sulla piattaforma on line.
R34. Il “format” da impiegare è quello della piattaforma online ProgettiGO. La medesima, per superare alcuni limiti testuali, consente altresì di allegare alcuni documenti in formato PDF.