{"id":1114,"date":"2017-01-18T14:23:47","date_gmt":"2017-01-18T13:23:47","guid":{"rendered":"http:\/\/europa.basilicata.it\/feasr\/?page_id=1114"},"modified":"2018-04-11T18:59:33","modified_gmt":"2018-04-11T16:59:33","slug":"pronunce-del-tar-basilicata","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/appaltipsr-bas-1420\/documentazione-di-settore\/pronunce-del-tar-basilicata\/","title":{"rendered":"Pronunce del TAR Basilicata"},"content":{"rendered":"<p>[:it]In questa pagina \u201cPronunce del TAR Basilicata\u201d viene dato specifico rilievo agli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, mediante la segnalazione di alcune interessanti sentenze inerenti alla disciplina degli appalti pubblici, emesse a decorrere dal primo gennaio 2016.<\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 111 del 15 febbraio 2016<\/h2>\n<h3>Rifacimento della gara e sorteggio tra i concorrenti<\/h3>\n<p>Pronuncia del T.A.R. Basilicata \u2013 in riferimento ad una procedura negoziata indetta ai sensi dell\u2019art. 122 comma 7 del D.lgs. 163\/2006 \u2013 secondo la quale, in caso di rifacimento della gara e di non modificazione del risultato in seguito al ricalcolo della media delle offerte, non deve essere ripetuto il sorteggio tra i medesimi concorrenti che hanno offerto lo stesso ribasso.<\/p>\n<p>\u201cNel caso di rifacimento della gara e di non modificazione del risultato in seguito al ricalcolo della media delle offerte, non va ripetuto il sorteggio tra i medesimi concorrenti che hanno offerto il medesimo ribasso, perch\u00e9 se fosse disposta la ripetizione del sorteggio si darebbe una seconda chance di ottenere l\u2019aggiudicazione ai concorrenti che non sono stati sorteggiati la prima volta, in violazione del principio che la sorte decide; d\u2019altronde, l\u2019esame di un\u2019offerta, precedentemente non valutata, non vizia la decisione della sorte che debba essere aggiudicatario il concorrente estratto tra coloro che erano legittimati a partecipare al sorteggio: cio\u00e8 il sorteggio non va mai ripetuto ove non muti, in senso ampliativo, la platea di coloro che avrebbero dovuto partecipare ad esso, come, per esempio, nel caso in cui con l\u2019offerta non esaminata sia stato formulato lo stesso ribasso\u201d.<\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 160 del 29 febbraio 2016<\/h2>\n<h3>Impugnazione di provvedimenti lesivi di interessi comuni<\/h3>\n<p>Sussiste la legittimazione a ricorrere nel caso di coloro che, trovandosi in vicinanza dell\u2019impianto ed in stabile collegamento con il relativo territorio, allo stato degli atti appaiono logicamente portatori di interessi sostanziali sotto vari profili (in particolare con riguardo alla eventuale svalutazione delle loro aree, alla minore appetibilit\u00e0 delle stesse, alla salubrit\u00e0 dei siti). Come tali, sono legittimati ad agire per il rispetto della normativa anche procedimentale di settore (fattispecie relativa ad impianto di cogenerazione).<\/p>\n<p><em>Pubblicata in Lexambiente del 20 aprile 2016<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA,\u00a0sentenza n. 260 del 22 marzo 2016<\/h2>\n<h3>Clausola del bando sul pregresso svolgimento di \u201cservizi analoghi\u201d da parte dei concorrenti<\/h3>\n<p>Pronuncia del T.A.R. Basilicata \u2013 in riferimento ad una gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163\/2006,\u00a0\u00a0indetta da un Comune lucano per l\u2019affidamento del servizio di patrocinio legale \u2013 con la quale viene chiarita l\u2019interpretazione di una clausola del bando che richiede ai candidati di dimostrare il pregresso svolgimento di \u201cservizi analoghi\u201d.<\/p>\n<p>\u201cLaddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non pu\u00f2, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di servizi identici, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l\u2019appalto. In altri termini, nel caso in cui con il bando venga richiesto ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non \u00e8 legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto, n\u00e9 ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la\u00a0ratio\u00a0sottesa alla succitata clausola del bando va individuata nel contemperamento tra l\u2019esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche\u201d.<\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA sentenza n. 692 del 29 giugno 2016<\/h2>\n<h3>Profili di giurisdizione in tema di rapporto tra la Societ\u00e0 organismo attestazione e le imprese da qualificare.<\/h3>\n<p>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto il rapporto privatistico tra la SOA e l\u2019impresa aspirante all\u2019attestazione, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallgma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell\u2019attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso.<\/p>\n<p><em>Pubblicata, con nota, in Sentenzeitalia<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA sentenza n. 951 del 24 ottobre 2016<\/h2>\n<h3>Edilizia<\/h3>\n<ol>\n<li>La presentazione di istanza di sanatoria di abuso edilizio, ai sensi dell\u2019art. 36 TU 6 giugno 2001 n.380, non priva definitivamente di efficacia un ordine di demolizione, precedentemente emesso, implicando soltanto la priorit\u00e0 logico-giuridica del relativo esame, rispetto all\u2019esecutoriet\u00e0 del provvedimento repressivo, con conseguente arresto di efficacia dell\u2019ordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell\u2019Amministrazione.<\/li>\n<li>I locali aventi le destinazioni complementari a quella residenziale di soffitta, stenditoi e\/o lavatoi chiusi e ripostigli, come quella del sottotetto oggetto della controversia in esame, vanno computati ai fini del calcolo della volumetria.<\/li>\n<li>Lo stato di necessit\u00e0 quale esimente penale non ha rilevanza nell\u2019ambito del procedimento amministrativo di contrasto all\u2019abusivismo edilizio.<\/li>\n<li>L\u2019ordine di demolizione dell\u2019abuso edilizio rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull\u2019interesse pubblico, essendo sufficiente evidenziare le opere abusive e le norme azionate.<\/li>\n<li>I procedimenti preordinati all\u2019emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non vanno preceduti dall\u2019obbligo di comunicare l\u2019avvio dell\u2019iter procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per s\u00e9 inconfigurabile l\u2019apporto partecipativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Pubblicata su Edizioni Libra<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n.426 del 23 aprile 2016<\/h2>\n<h3>Silenzio<\/h3>\n<p>Sussiste l\u2019obbligo dell\u2019amministrazione di riscontrare, con un provvedimento espresso e motivato, l\u2019istanza del privato tesa all\u2019emanazione di un provvedimento ai sensi dell\u2019art.42bis del DPR n.327\/2001, in quanto la sussistenza di tale obbligo va desunta dalle peculiarit\u00e0 della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia ed equit\u00e0 impongono l\u2019adozione di un provvedimento che definisca la sorte dei beni di propriet\u00e0 del privato ricorrente che, in tesi, sarebbero illegittimamente e irreversibilmente trasformati.<\/p>\n<p><em>Pubblicata su Espropri on line<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 252 del 08 marzo 2017<\/h2>\n<h3>Sorteggio pubblico per la scelta delle ditte da invitare<\/h3>\n<p>Con riferimento ad una procedura negoziata, interessante pronuncia del T.A.R. Basilicata nella quale viene evidenziato che il sorteggio per la scelta delle ditte da invitare deve essere effettuato in una seduta pubblica, in osservanza dei princ\u00ecpi di trasparenza e pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>\u201c<em>La stazione appaltante deve effettuare il sorteggio degli offerenti da invitare in un\u2019apposita seduta pubblica, alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione, ma con modalit\u00e0 tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate. La data di tale seduta pubblica, dedicata al sorteggio, pu\u00f2 essere indicata nell\u2019Avviso di indagine di mercato oppure con qualche giorno di anticipo nel sito internet della stazione appaltante<\/em>\u201d.<\/p>\n<h2><strong>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 42 del 7 dicembre 2016<\/strong><\/h2>\n<h3>Limiti di intangibilit\u00e0 dell\u2019offerta economica<\/h3>\n<p>Con la suindicata pronuncia il T.A.R. Basilicata dispone che la commissione di gara, in presenza di un evidente errore dell\u2019offerente, pu\u00f2 rideterminare la percentuale di ribasso nel valore esatto.<\/p>\n<p><em>\u201cRisulta quindi corretto, e scevro da rilievi di illegittimit\u00e0, l\u2019operato della commissione di gara che, ravvisato l\u2019evidente errore in cui \u00e8 incorsa l\u2019offerente &#8211; determinato dall&#8217;aver calcolato il ribasso sull&#8217;importo a base d&#8217;asta e non sul totale del computo metrico estimativo complessivo offerto &#8211; in applicazione di quanto previsto dalla lettera d\u2019invito ha rideterminato la percentuale di ribasso nell\u2019esatto valore del 34,108%, poi arrotondato a 34,11%. In tal senso, il Collegio richiama il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui \u00able offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volont\u00e0 del dichiarante; con la conseguenza, fra l\u2019altro, che tale attivit\u00e0 interpretativa pu\u00f2 consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo. A condizione, s\u2019intende, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all\u2019offerta medesima n\u00e9 a dichiarazioni integrative o rettificative dell\u2019offerente, che non sono ammesse (salva l\u2019ipotesi dell\u2019applicazione dell\u2019art. 46 del codice dei contratti)\u00bb (Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2014, n. 487). Nel caso di specie, la stazione appaltante si \u00e8 limitata a rideterminare la percentuale del ribasso offerto secondo quanto previsto nella disciplina di gara, senza necessit\u00e0 alcuna di ricorrere ad elementi estranei alla documentazione costituente l\u2019offerta economica\u201d.<\/em><\/p>\n<h2><strong>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 195 del 08 marzo 2017<\/strong><\/h2>\n<h3>Carattere vincolante della lex specialis della gara<\/h3>\n<p>Nel caso di specie il T.A.R. Basilicata condivide il diffuso orientamento giurisprudenziale che sancisce l\u2019imperativit\u00e0 del divieto di disapplicazione delle prescrizioni racchiuse nella lex specialis, tanto per i concorrenti quanto per l\u2019amministrazione, fatto salvo l\u2019esercizio del potere di autotutela.<\/p>\n<p><em>\u201c&#8230;in sede di gara la stazione appaltante \u00e8 tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la<\/em>\u00a0<em>lex specialis<\/em><em>\u00a0della procedura ad evidenza pubblica, che non pu\u00f2 essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non pi\u00f9 conformi allo\u00a0ius superveniens, salvo l\u2019esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201). In altri termini, le prescrizioni stabilite nella\u00a0lex specialis<\/em> <em>vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalit\u00e0 nella loro concreta attuazione n\u00e9 pu\u00f2 disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilit\u00e0 di procedere all\u2019annullamento del bando nell\u2019esercizio del potere di autotutela\u201d (Cons. Stato , sez. V, 30 settembre 2010 , n. 7217;\u00a0<\/em><em>id<\/em><em>. 22 marzo 2010, n. 1652)\u201d.<\/em><\/p>\n<h2><strong>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 457 del 04 luglio 2017<\/strong><\/h2>\n<h3>Congruit\u00e0 dell\u2019offerta: costo del lavoro e tabelle ministeriali<\/h3>\n<p>Con la presente pronuncia il T.A.R. Basilicata stabilisce che il giudizio di <strong>incongruit\u00e0 delle offerte non pu\u00f2 essere desunto automaticamente dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali.<\/strong><\/p>\n<p><em>\u201cAl riguardo, va rilevato che secondo questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 104 del 5.3.2010 e n. 957 del 19.10.2005) la garanzia della congruit\u00e0 dell\u2019offerta non comporta l\u2019obbligo del rigido rispetto del costo medio orario indicato nelle Tabelle Ministeriali ex art. 86, comma 3 bis, D.Lg.vo n. 163\/2006, per cui sono possibili scostamenti in diminuzione agli importi indicati nel vigente DM 8.7.2009 (\u201cDeterminazione del costo medio orario per il personale dipendente degli Istituti di Vigilanza privata\u201d), purch\u00e9 vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, cos\u00ec come stabilite in sede di contrattazione collettiva (le quali peraltro secondo un orientamento giurisprudenziale costante e pacifico costituiscono minimi retributivi inderogabili, in quanto risultano attuativi del principio costituzionale ex art. 36, comma 1, Cost. di garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie un\u2019esistenza libera e dignitosa) e gli oneri previdenziali e di sicurezza fissati dalla normativa vigente, per cui possono essere derogate soltanto quelle voci della Tabella Ministeriale che non si riferiscono in maniera diretta al costo del lavoro, cio\u00e8 a quelle voci che risultano necessarie a garantire sia le retribuzioni minime, sia gli oneri previdenziali e di sicurezza, inderogabili da parte dei datori di lavoro\u201d.<\/em><\/p>\n<h2><strong>T.A.R. BASILICATA, ordinanza n. 525 del 25 luglio 2017<\/strong><\/h2>\n<h3>Quesito interpretativo alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea<\/h3>\n<p>Nella presente ordinanza, il T.A.R. Basilicata ha formulato alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea il seguente quesito interpretativo:<\/p>\n<p><em>\u201c<\/em><em>Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libert\u00e0 di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea (TFUE), nonch\u00e9 i principi che ne derivano, come la parit\u00e0 di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalit\u00e0 e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014\/24\/UE, ostino all\u2019applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lg.vo n. 50\/2016, secondo la quale l\u2019omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l\u2019esclusione della ditta offerente senza possibilit\u00e0 di soccorso istruttorio, anche nell\u2019ipotesi in cui l\u2019obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell\u2019allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l\u2019offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale\u201d.<\/em><\/p>\n<h2><strong>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 237 del 22 marzo 2017<\/strong><\/h2>\n<h3>Servizi di prima necessit\u00e0 e adozione di un\u2019ordinanza contingibile e urgente.<\/h3>\n<p>Il T.A.R. Basilicata chiarisce che l\u2019esigenza di garantire la continuit\u00e0 di un servizio di prima necessit\u00e0, rilevante per la salute pubblica, pu\u00f2 giustificare l&#8217;adozione di un\u2019ordinanza contingibile e urgente, in attesa che venga definita la procedura di gara per la scelta del nuovo gestore.<\/p>\n<p>\u201c<em>Nella specie, sussistono i presupposti per l\u2019emanazione delle impugnate Ordinanze contingibili e urgenti, in quanto, come evidenziato nei predetti provvedimenti, la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l\u2019ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuit\u00e0 dell\u2019espletamento del servizio da parte dell\u2019attuale gestore, nelle more della definizione della gara per la scelta del nuovo contraente. Al riguardo, va rilevato che, con specifico riferimento alle Ordinanze contingibili e urgenti di proroga degli appalti di servizi rifiuti, la giurisprudenza (cfr. proprio la Sentenza C.d.S. Sez. V n. 2610 del 26.5.2015, che richiama C.d.S. Sez. IV n. 5639 del 25.9.2006 e Sez. V n. 1585 del 9.11.1998) ha precisato che tali Ordinanze &lt;prescindono dall\u2019imputabilit\u00e0 delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare&gt;, in quanto &lt;l\u2019urgenza del provvedere all\u2019eliminazione della situazione di pericolo prescinde dall\u2019accertamento dell\u2019eventuale responsabilit\u00e0 della provocazione di quest\u2019ultimo, poich\u00e9 non ha natura sanzionatoria&gt;, e perci\u00f2, &lt;ai fini dell\u2019adozione dell\u2019Ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento \u00e8 volto ad affrontare&gt;\u201d.<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 276 del 01 aprile 2017<\/h2>\n<h3>Diritto di accesso agli atti di gara<\/h3>\n<p>Nella suindicata pronuncia, il T.A.R. Basilicata richiama significative disposizioni dettate dal Codice in ordine all\u2019accesso ai contenuti dell\u2019offerta tecnica.<\/p>\n<p><em>&lt;<\/em>Ai <em>sensi dell\u2019art. 13, comma 5, lett. a), D.Lg.vo n. 163\/2006 (ora sostituito dall\u2019art. 53, comma 5, lett. a), del nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50\/2016) nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici sono esclusi dal diritto di accesso \u201cle informazioni fornite dagli offerenti nell\u2019ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell\u2019offerente, segreti tecnici o commerciali\u201d, cio\u00e8 possono essere sottratte all\u2019accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all\u2019art. 98 D.Lg.vo n. 30\/2005, in quanto pu\u00f2 nuocere al patrimonio aziendale soltanto la divulgazione e\/o diffusione di \u201cdisegni e modelli\u201d ex artt. 31-44, \u201cinvenzioni\u201d ex artt. 45-81 o \u201cmodelli di utilit\u00e0\u201d ex artt. 82-97 D.Lg.vo n. 30\/2005 oppure di \u201csegreti tecnici e\/o commerciali\u201d non \u201cfacilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore\u201d e che sono sottoposti \u201ca misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete\u201d, dalla cui conoscenza pu\u00f2 derivare un indebito vantaggio commerciale all\u2019interno del mercato di riferimento e\/o pu\u00f2 avvantaggiare ingiustificatamente i concorrenti in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo\u201d. Inoltre, il comma 6 del predetto art. 13 D.Lg.vo n. 163\/2006 (cfr. ora l\u2019art. 53, comma 6, D.Lg.vo n. 50\/2016), con esplicito riferimento alle suddette informazioni relative a segreti tecnici o commerciali, prevede che deve essere \u201ccomunque consentito l\u2019accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell\u2019ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso\u201d, cio\u00e8 quando la conoscenza delle parti delle offerte risulta necessaria per l\u2019articolazione di apposite censure o per approntare un\u2019adeguata difesa giurisdizionale dei propri interessi, volti ad ottenere l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto&gt;.<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 439 del 7 giugno 2017<\/h2>\n<h3>Presentazione dell\u2019offerta e sopralluogo<\/h3>\n<p>Il T.A.R. Basilicata evidenzia l\u2019obbligo dell\u2019impresa partecipante di effettuare la prescritta visita dei luoghi, precisando che le disposizioni dell\u2019art. 79 comma 2 del Codice non sono riferite ai soli appalti di lavori.<\/p>\n<p>\u201c<em>L\u2019art. 79, comma 2, D.Lg.vo n. 50\/2016, nel disciplinare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, contempla i casi in cui le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, riferendosi a tutti le tipologie di pubblici appalti e perci\u00f2 anche agli appalti di servizi e\/o alle concessioni di servizi e non solo agli appalti ed alle concessione di lavori pubblici, come il previgente art. 106 DPR n. 207\/2010\u2026.<\/em> <em>Non pu\u00f2 essere condivisa la tesi della societ\u00e0 ricorrente, secondo cui la sanzione dell\u2019esclusione dalla gara non poteva essere applicata alla ditta, che attualmente gestiva il servizio, in quanto gi\u00e0 conosceva bene lo stato dei luoghi, per cui risultava inutile nei suoi confronti l\u2019obbligo del sopralluogo, attesoch\u00e8, in virt\u00f9 del fondamentale principio della par condicio in tutti i procedimenti di evidenza pubblica, le regole, stabilite dalla lex specialis di gara, devono essere applicate a tutti i concorrenti\u2026\u00a0 Va inoltre richiamata la Sentenza C.d.S. Sez. V n. 2668 del 9.5.2000, secondo la quale\u00a0 &lt;in una gara d\u2019appalto pubblico, qualora il bando prescriva l\u2019obbligo per l\u2019impresa partecipante di prender diretta visione dei luoghi, il verbale di sopralluogo non pu\u00f2 esser surrogato dalla dichiarazione di presa visione di tutti gli elementi che possono influire nella determinazione del prezzo, in quanto quest\u2019ultimo svolge una funzione meramente formale e serve a rendere pi\u00f9 agevole l\u2019emersione della responsabilit\u00e0 dell\u2019appaltatore in caso d\u2019inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, mentre il verbale di sopralluogo impone il compimento di un\u2019attivit\u00e0 materiale diretta a ridurre il rischio dell\u2019inconsapevole presentazione di offerte non sufficientemente motivate, onde le due formalit\u00e0 sono diverse ed infungibili&gt;\u201d.<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 612 del 27 settembre 2017<\/h2>\n<h3 align=\"justify\">Servizi ad alta intensit\u00e0 di manodopera e criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa<\/h3>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il T.A.R. Basilicata evidenzia che, secondo le disposizioni dall\u2019art. 95 del codice appalti<\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">, nel caso di appalti di servizi ad alta intensit\u00e0 di manodopera l\u2019aggiudicazione della gara deve avvenire applicando il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u201c\u2026<span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta un obbligo speciale di adozione del criterio dell&#8217;o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall&#8217;entit\u00e0 dello sforzo motivazionale dell&#8217;amministrazione\u2026.\u201d<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 614 del 28 settembre 2017<\/h2>\n<h3 align=\"justify\">Esclusione dalla gara e criteri di collegamento sostanziale tra operatori economici<\/h3>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Interessante pronuncia del T.A.R. Basilicata in cui viene sottolineato che, ai sensi dell\u2019art. 80 del codice appalti, vanno esclusi dalla gara gli operatori economici che versino in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare l\u2019imputabilit\u00e0 delle offerte a un unico centro decisionale<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\">\u201c\u2026<span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Tale previsione \u00e8 volta a evitare che talune relazioni tra imprese partecipanti allo stesso appalto possano condizionare i rispettivi comportamenti e precludere il rapporto concorrenziale che costituisce la stessa ragion d\u2019essere delle procedure di gara. In altri termini, va assicurata l\u2019effettiva ed efficace tutela della regolarit\u00e0 della gara e, in particolare, la\u00a0par condicio\u00a0fra tutti i concorrenti, nonch\u00e9 la seriet\u00e0, compiutezza, completezza ed indipendenza delle offerte, evitando che, attraverso meccanismi di influenza societari, pur non integranti collegamenti o controlli di cui all\u2019art. 2359 cod. civ., possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo l\u2019interesse pubblico alla scelta del giusto contraente\u2026<\/i><\/span><\/span> <span style=\"font-family: Times New Roman,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui ben possono costituire indici presuntivi della sussistenza di un collegamento di fatto i rapporti di parentela fra amministratori delle societ\u00e0, nonch\u00e9 le circostanze di tempo e di luogo di spedizione delle domande di partecipazione e gli elementi formali connotanti i documenti di gara (Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1091)\u2026\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 621 del 04 ottobre 2017<\/h2>\n<h3 align=\"justify\">Procedura di gara e ricorso incidentale nel c.d. \u201crito superspeciale\u201d<\/h3>\n<p align=\"justify\">Interessante pronuncia del T.A.R. Basilicata in relazione alle disposizioni dettate dai commi 2bis e 6bis dell\u2019art. 120 del codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>\u201cInvero, ai sensi dell\u2019art. 120, n. 2-bis, cod. proc. amm. \u00abil provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all\u2019esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale, va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell\u2019art. 29, co. 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L\u2019omessa impugnazione preclude la facolt\u00e0 di far valere l\u2019illegittimit\u00e0 derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E\u2019 altres\u00ec inammissibile l\u2019impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivit\u00e0\u00bb. E \u2019stato cos\u00ec fissato l\u2019onere di impugnazione \u201cimmediata\u201d dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, con la previsione di un apposito rito al successivo n. 6-bis, secondo cui, tra l\u2019altro, la camera di consiglio o l\u2019udienza possono essere rinviate per la proposizione di ricorso incidentale. Proprio tale previsione testuale \u00e8 indice dell\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso incidentale anche nell\u2019ambito del c.d. \u201crito superspeciale\u201d, al pari dell\u2019ulteriore considerazione secondo cui alcuna limitazione all\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 42 del codice del processo amministrativo, relativo al ricorso incidentale, \u00e8 recata dal medesimo n. 6-bis\u201d.<\/em><\/p>\n<h2>T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 622 del 11 ottobre 2017<\/h2>\n<h3 align=\"justify\">Procedura di gara e assenza di sottoscrizione dell\u2019offerta economica<\/h3>\n<p align=\"justify\">Nella sentenza il T.A.R. Basilicata evidenzia che non possono essere sanate con il soccorso istruttorio e\/o con il pagamento della sanzione pecuniaria le offerte tecniche ed economiche prive degli elementi essenziali, come nella specie, della relativa sottoscrizione<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>\u201cInfatti non risulta condivisibile la Determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione n. 1 dell\u20198.1.2015, secondo cui l\u2019offerta, priva di sottoscrizione, pu\u00f2 essere sanata ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 163\/2006, poich\u00e9 in tali casi non sarebbero incerti il contenuto e la provenienza dei predetti atti, atteso che un atto negoziale privo di firme deve considerarsi inesistente, in quanto l\u2019omessa sottoscrizione fa venire meno la certezza della provenienza e dell\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 e\/o dell\u2019impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto. N\u00e9 l\u2019assenza della sottoscrizione in calce all\u2019offerta economica pu\u00f2 essere surrogata dall\u2019indicazione del relativo importo nell\u2019ambito dell\u2019offerta tecnica, firmata dal legale rappresentante della ricorrente, in quanto l\u2019offerta tecnica evidenzia gli aspetti progettuali e qualitativi della proposta contrattuale, mentre con la formulazione dell\u2019offerta economica i concorrenti determinano la precisa entit\u00e0 del prezzo delle prestazioni, che si impegnano ad eseguire. Ci\u00f2, peraltro, risulta in linea con il vigente art. 83, comma 9, del nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50\/2016, ai sensi del quale non possono essere sanate con il soccorso istruttorio e\/o con il pagamento della sanzione pecuniaria, non inferiore all\u2019uno per mille e non superiore all\u2019uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a \u20ac 5.000,00, le offerte tecniche ed economiche prive degli elementi essenziali, come nella specie, della relativa sottoscrizione, anche perch\u00e9 nell\u2019ambito oggettivo dell\u2019ultimo periodo del predetto art. 83, comma 9, D.Lg.vo n. 50\/2016 (\u201ccostituiscono irregolarit\u00e0 essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l\u2019individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa\u201d) rientra sicuramente l\u2019omessa apposizione della firma in calce all\u2019offerta economica, perch\u00e9, come sopra gi\u00e0 detto, l\u2019assenza della sottoscrizione rende l\u2019offerta economica inesistente, in quanto fa venire meno la certezza della provenienza e dell\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 nei confronti della stazione appaltante\u2026\u201d<\/em><\/p>\n<h2 align=\"justify\">T.A.R. BASILICATA, sentenza n. 108 del 06 febbraio 2018<\/h2>\n<h3>Impugnazione del bando di gara<\/h3>\n<p>Il T.A.R. Basilicata evidenzia che l\u2019immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara \u00e8 possibile solo in caso di clausole escludenti.<\/p>\n<p><em>&#8220;Secondo un ampio indirizzo pretorio dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l\u2019immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara \u00e8 possibile solo in caso di clausole escludenti, ovverosia quelle che impediscono la partecipazione alla gara, nonch\u00e9 le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile e quelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2413;\u00a0id. 2 febbraio 2015, n. 491). Le altre clausole ritenute lesive, diversamente, vanno impugnate unitamente all\u2019atto di approvazione della graduatoria che definisce la procedura ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 510). Orbene, nel caso di specie l\u2019impresa ricorrente risulta aver presentato la sua candidatura in ben 105 lotti, ed \u00e8 stata ammessa al prosieguo della gara in ciascuno di essi. Essa dunque risulta potenzialmente aggiudicataria delle predette procedure, per cui non \u00e8 ancora titolare di un interesse attuale all\u2019impugnazione, poich\u00e9 non sa ancora se l\u2019astratta o potenziale illegittimit\u00e0 della clausola si risolver\u00e0 in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura di gara, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito pu\u00f2 derivare (in termini, Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181). Nei propri scritti difensivi parte ricorrente ha richiamato l\u2019ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2017 n. 5138, la quale, tuttavia, non costituisce un caposaldo delle ragioni dell\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso, connotandosi per la mera rimessione all\u2019Adunanza Plenaria della questione della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, dell\u2019eventuale individuazione di ulteriori ipotesi in cui possa ritenersi sussistente l\u2019onere di immediata impugnazione di atti della procedura precedenti l\u2019aggiudicazione, nonch\u00e9, se del caso, delle modalit\u00e0 temporali di applicazione di tale innovativo indirizzo&#8221;.<\/em>[:]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[:it]In questa pagina \u201cPronunce del TAR Basilicata\u201d viene dato specifico rilievo agli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1061,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-1114","page","type-page","status-publish","hentry","category-appaltipsr-bas-1420"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-09-03 11:51:32","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1114"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1114\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3405,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1114\/revisions\/3405"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1061"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}