{"id":2731,"date":"2018-02-14T18:37:12","date_gmt":"2018-02-14T17:37:12","guid":{"rendered":"http:\/\/europa.basilicata.it\/feasr\/?page_id=2731"},"modified":"2018-04-09T11:11:17","modified_gmt":"2018-04-09T09:11:17","slug":"sentenze-in-evidenza-anno-2018","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/appaltipsr-bas-1420\/documentazione-di-settore\/sentenze-in-evidenza-anno-2018\/","title":{"rendered":"Sentenze in evidenza anno 2018"},"content":{"rendered":"<p>[:it]In questa pagina \u201cSentenze in evidenza anno 2018\u201d viene dato specifico rilievo agli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del Tribunale Amministrativo delle altre regioni, mediante la segnalazione di alcune interessanti sentenze inerenti alla disciplina degli appalti pubblici, emesse a decorrere dal primo gennaio 2018.<\/p>\n<h2>T.A.R.TOSCANA \u2013 FIRENZE, SEZ. I, 2 gennaio 2018, n. 17<\/h2>\n<h3>Carattere eccezionale dell\u2019invito all\u2019affidatario uscente.<\/h3>\n<p>Nell\u2019ambito della procedura negoziata di cui all\u2019art. 36, 2\u00b0 comma lett. b, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante \u00e8 tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunit\u00e0 di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d&#8217;arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (cfr. Linee Guida ANAC n. 4).<\/p>\n<h2>T.A.R. PIEMONTE \u2013 TORINO, SEZ. I, 2 gennaio 2018, n. 1<\/h2>\n<h3>Avvalimento cumulativo o frazionato.<\/h3>\n<p>Deve ritenersi che la direttiva 2004\/18\/CE e la direttiva 2014\/24\/UE abbiano consentito senza riserve, ed in sostanziale continuit\u00e0 tra loro, il cumulo delle capacit\u00e0 di pi\u00f9 operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di qualificazione imposti dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, purch\u00e9 alla stessa si dimostri che l\u2019appaltatore che si avvale delle capacit\u00e0 di uno o di svariati altri soggetti ausiliari disporr\u00e0 effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all\u2019esecuzione dell\u2019appalto. Tale interpretazione, per espressa affermazione della Corte di Giustizia, risponde all\u2019obiettivo dell\u2019apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura pi\u00f9 ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici stabiliti negli Stati membri, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Essa, inoltre, \u00e8 idonea a facilitare l\u2019accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, principio enunciato dalla direttiva 2004\/18\/CE e rafforzato, come \u00e8 noto, dalla direttiva 2014\/24\/UE.<\/p>\n<h2>T.A.R. CAMPANIA \u2013 NAPOLI, SEZ. I, 9 gennaio 2018, n. 139<\/h2>\n<h3>Carenza di copertura economica e revoca dell\u2019aggiudicazione.<\/h3>\n<p>Nei contratti pubblici, anche dopo l&#8217;intervento dell&#8217;aggiudicazione definitiva, non \u00e8 precluso all&#8217;amministrazione appaltante di revocare l&#8217;aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben pu\u00f2 consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell&#8217;opera (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4116\/2012; Sez. IV, n. 1457\/2003)\u2026In base ai principi civilistici in materia di responsabilit\u00e0 in contrahendo, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, perch\u00e9 possa parlarsi di violazione del dovere di correttezza e di buona fede che deve sostenere le trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c. devono ricorrere i seguenti presupposti: I) che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l&#8217;affidamento nella conclusione del contratto; II) che una delle parti abbia interrotto le trattative cos\u00ec eludendo le ragionevoli aspettative dell&#8217;altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni pi\u00f9 favorevoli: III) la violazione della buona fede che, sulla base dell&#8217;affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca fra le parti (Cass. Civ., n. 14188\/2016).<\/p>\n<h2>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 18 gennaio 2018, n. 310<\/h2>\n<h3>Forniture\/servizi infungibili e deroga ai princ\u00ecpi dell\u2019evidenza pubblica.<\/h3>\n<p>Come precisato dall\u2019ANAC, nelle Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell\u2019attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l\u2019esito di un\u2019eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l\u2019indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l\u2019infungibilit\u00e0 sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell\u2019amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicit\u00e0, efficacia, tempestivit\u00e0 e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parit\u00e0 di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<h2>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 gennaio 2018, n. 435<\/h2>\n<h3>Offerte anormalmente basse e metodo di calcolo ex art. 97, comma 2, lett. b)<\/h3>\n<p>In definitiva, il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione de qua sembra doversi cos\u00ec ricostruire: 1.escludere il 10 % (arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); 2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica; 3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta \u00e8 una cifra pari, oppure \u00e8 zero, la media resta invariata; se \u00e8 dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.<\/p>\n<h2>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 02 febbraio 2018, n. 671<\/h2>\n<h3>Parit\u00e0 di trattamento dei concorrenti e cause di esclusione dalla gara d&#8217;appalto<\/h3>\n<p>\u201cIl principio di parit\u00e0 di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bens\u00ec da un&#8217;interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonch\u00e9 dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorit\u00e0 o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti\u201d (Corte Giustizia UE, Sez. VI, 2\/6\/2016, in C\u201327\/15).<\/p>\n<h2>T.A.R. LOMBARDIA, MILANO \u2013 SEZ. IV, 3 febbraio 2018, n. 323<\/h2>\n<h3>Valutazione delle offerte<\/h3>\n<p>Come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: \u201cNell&#8217;ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 necessario che, nell&#8217;assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo &#8211; attribuendo il punteggio minimo pari a zero all&#8217;offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all&#8217;offerta che presenta lo sconto maggiore &#8211; al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell&#8217;offerta\u201d (Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2017, n. 4004).<\/p>\n<h2>T.A.R. TOSCANA, FIRENZE \u2013 SEZ. I, 7 febbraio 2018, n. 218<\/h2>\n<h3>Associazione Temporanea d&#8217;Impresa e legittimazione processuale ad impugnare gli atti di gara<\/h3>\n<p>La legittimazione dell&#8217;impresa ad impugnare gli atti di una procedura di affidamento alla quale ha partecipato in qualit\u00e0 di mandante di a.t.i. discende dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di personalit\u00e0 giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento di imprese non d\u00e0 luogo a un&#8217;entit\u00e0 giuridica autonoma che escluda la soggettivit\u00e0 delle singole imprese che lo compongono (Con. Stato, V, 25.2.2015, n. 941; idem, sez. VI, 23.7.2008, n. 3652). Invero ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, pu\u00f2 sempre, sia prima che dopo la formale costituzione dell&#8217;ATI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d&#8217;appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell&#8217;ambito del raggruppamento di imprese (TAR Lombardia, Milano, IV, 3.3.2008, n. 454).<\/p>\n<h2>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V, 7 febbraio 2018, n. 815<\/h2>\n<h3>Offerta economica e soccorso istruttorio<\/h3>\n<p>E&#8217; ormai definitivo che:<\/p>\n<ul>\n<li>per le gare indette all\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore del nuovo Codice non vi sono pi\u00f9 i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all\u2019articolo 95, comma 10. Ci\u00f2, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo;<\/li>\n<li>pi\u00f9 in generale, il nuovo Codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarit\u00e0 relative all\u2019offerta economica (in tal senso \u2013 e in modo espresso \u2013 l\u2019articolo 95, comma 10, cit.). L\u2019esclusione \u00e8 anche intesa ad evitare che il rimedio del soccorso istruttorio &#8211; istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali &#8211; possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui \u00e8 riferita l\u2019omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[:]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[:it]In questa pagina \u201cSentenze in evidenza anno 2018\u201d viene dato specifico rilievo agli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1061,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-2731","page","type-page","status-publish","hentry","category-appaltipsr-bas-1420"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-08-15 04:32:24","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2731"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2731\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3390,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2731\/revisions\/3390"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1061"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/feasr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}