{"id":3083,"date":"2020-04-16T13:01:57","date_gmt":"2020-04-16T11:01:57","guid":{"rendered":"http:\/\/europa.basilicata.it\/fesr\/?p=3083"},"modified":"2020-04-27T12:48:10","modified_gmt":"2020-04-27T10:48:10","slug":"la-risposta-dellunione-europea-alla-pandemia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/europa.regione.basilicata.it\/fesr\/la-risposta-dellunione-europea-alla-pandemia\/","title":{"rendered":"La risposta economica delle Istituzioni Europee"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/live-work-travel-eu\/health\/coronavirus-response\/coordinated-eu-response_it\" target=\"_blank\">Sono misure eccezionali<\/a> quelle messe in campo per far fronte agli effetti diretti e indiretti derivanti dall\u2019epidemia di COVID-19. L\u2019emergenza sanitaria sta avendo gravi ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo pertanto \u00e8 necessario mettere in campo ogni azione utile a contrastare le difficolt\u00e0 causate della pandemia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione europea ha infatti  riorientato i fondi strutturali per la lotta contro il coronavirus, al fine di aiutare soprattutto i sistemi sanitari, le imprese e i lavoratori colpiti dall\u2019emergenza. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una flessibilit\u00e0 straordinaria<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> La Commissione Europea ha approvato il  <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32020R0558&amp;from=IT\">Regolamento (UE) 558\/2020 che modifica i  regolamenti (UE) n. 1301\/2013 e (UE) n. 1303\/2013 per quanto riguarda  misure specifiche volte a fornire flessibilit\u00e0 eccezionale nell&#8217;impiego  dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all&#8217;epidemia  di COVID-19<\/a> . Si tratta di una misura eccezionale per garantire che tutti gli aiuti dei Fondi possano essere mobilitati per far fronte agli effetti dell&#8217;epidemia sulle nostre economie e societ\u00e0 mobilitando i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) non utilizzati. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sintesi dei principali provvedimenti contenuti nel Regolamento:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> \u2022 <strong>Cofinanziamento al 100%:<\/strong>  Possibilit\u00e0 \u201ceccezionale\u201d di richiedere per i programmi della politica di coesione (FESR, FSE) un tasso di cofinanziamento del 100% da applicare unicamente alle domande di pagamento presentate nell\u2019anno contabile che inizia il 1\u00b0 luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021 su uno o pi\u00f9 assi prioritari, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e a condizione che vi siano risorse disponibili<em>.<\/em> L\u2019incremento del tasso di cofinanziamento viene richiesto attraverso un emendamento al programma. Il programma emendato deve essere approvato dalla Commissione secondo la procedura ordinaria (art.30 regolamento di disposizioni comuni o RDC). Per l\u2019anno contabile che inizia il 1\u00b0 luglio 2021 sono confermati, per le priorit\u00e0 interessate, i tassi di cofinanziamento in uso fino al 30 giugno 2020. Sulla base di una valutazione dell\u2019applicazione della misura, la Commissione pu\u00f2 proporre una proroga di questa misura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Trasferimento tra fondi<\/strong>. Al fine di rispondere all\u2019emergenza sanitaria, \u00e8 possibile trasferire le risorse programmabili per l\u2019anno 2020 nell\u2019ambito dell\u2019obiettivo \u201cInvestimenti per la crescita e l\u2019occupazione\u201d tra i fondi FESR e FSE, in deroga alle soglie stabilite dal regolamento (in particolare, all\u2019art. 92.4 RDC che fissa la quota minima relativa al FSE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> \u2022 <strong>Trasferimenti tra categorie di regioni.<\/strong> \u00c8 possibile trasferire risorse tracategorie di regioni limitatamente alle risorse programmabili per l\u2019anno 2020 e nel rispetto degli obiettivi del Trattato in materia di politica di coesione. Tale previsione eccezionale va in deroga al divieto di trasferimenti tra categorie di regioni (art.93.1 RDC) e quale ampliamento della deroga gi\u00e0 prevista nella misura del 3%, per circostanza debitamente giustificate (art. 93.2 RDC). Per entrambe le misure di flessibilit\u00e0 (tra fondi e tra categorie di regioni), \u00e8 necessario sottoporre ad approvazione della Commissione, secondo la procedura ordinaria, i programmi emendati che sono interessati dai trasferimenti dei fondi. Le risorse FESR utilizzate nell\u2019ambito dell\u2019obiettivo &#8220;Cooperazione territoriale europea&#8221;, le assegnazioni alle regioni ultraperiferiche e il sostegno all\u2019iniziativa a favore dell\u2019occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli indigenti non sono interessate da tali trasferimenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Deroga obblighi di concentrazione tematica<\/strong>. Tenendo conto che la riprogrammazione\ndelle risorse pu\u00f2 riguardare solo le risorse disponibili per l\u2019anno 2020, gli\nStati membri sono eccezionalmente esonerati dalla necessit\u00e0 di conformarsi alle\nregole di concentrazione tematica fino alla fine del periodo di programmazione.\nLa deroga vale per tutti i fondi e per le differenti tipologie (art.18 RDC e\ndisposizioni specifiche dei fondi) sia per le riprogrammazioni soggette alla\nsola notifica (art. 30.5 RDC), sia per quelle da approvare con decisione della\nCommissione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Nessuna modifica Accordo di partenariato<\/strong>. Per ridurre gli oneri\namministrativi, gli Accordi di partenariato non devono essere pi\u00f9 essere modificati,\nn\u00e9 per riflettere i precedenti cambiamenti nei programmi operativi, n\u00e9 per\nintrodurre nuovi cambiamenti (in deroga all\u2019art.16 RDC). Conseguentemente, la\ncoerenza dei programmi con gli Accordi di partenariato non sar\u00e0 verificata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Ammissibilit\u00e0 spese per operazioni in risposta alla crisi gi\u00e0 completate<\/strong>.\nL\u2019ammissibilit\u00e0 delle spese che promuovono la capacit\u00e0 di risposta alle crisi\nnel contesto dell\u2019epidemia COVID-19 \u00e8 eccezionalmente consentita per le\noperazioni completate o pienamente attuate prima che la domanda di\nfinanziamento nell&#8217;ambito del programma sia presentata dal beneficiario\nall&#8217;autorit\u00e0 di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi\npagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (in deroga all\u2019art. 65.6 RDC).\nTali operazioni possono essere ammesse a finanziamento anche prima\ndell\u2019approvazione della necessaria modifica del programma da parte della\nCommissione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Forza maggiore e disimpegno automatico<\/strong>. Sono previste modalit\u00e0\nspecifiche per chiedere l\u2019applicazione della clausola di forza maggiore a\nseguito dell\u2019emergenza COVID-19, quale giustificazione della mancata\npresentazione delle domande di pagamento. In questo caso, le informazioni da\nfornire alla Commissione sugli importi per i quali non \u00e8 stato possibile\npresentare una domanda di pagamento sono aggregate a livello di priorit\u00e0 per le\noperazioni con costi ammissibili totali inferiori a 1 milione di euro. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Posticipo scadenza presentazione RAA 2019<\/strong>. Il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione dei Fondi SIE per l\u2019anno 2019 \u00e8 rinviato al 30 settembre 2020. \u00c8 rinviata, altres\u00ec, la trasmissione della relazione di sintesi della Commissione basata su tali relazioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 S<strong>emplificazione Audit<\/strong>. L\u2019epidemia COVID-19 rappresenta un caso che\nle Autorit\u00e0 di Audit possono invocare per giustificare l\u2019uso del campionamento\nnon statistico per i controlli per l\u2019attuale anno contabile, 1\u00b0 luglio 2019 \u2013\n30 giugno 2020. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Trasferimenti di risorse, deroga utilizzo stanziamenti per lo stesso obiettivo<\/strong>. Ai trasferimenti tra Fondi e tra categorie di regioni non si applica la disposizione di cui all\u2019art.30), lettera f) del regolamento finanziario (<em>Storni a opera della Commissione<\/em>), che permette tali trasferimenti a condizione che gli stanziamenti siano destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Flessibilit\u00e0 in chiusura<\/strong>. Per assicurare il pieno utilizzo dei\nfondi della coesione e del FEAMP, \u00e8 prevista una flessibilit\u00e0 del 10% per\npriorit\u00e0, per fondo e categoria di regioni ai fini del calcolo del saldo finale\nriferito all\u2019anno contabile finale (1 luglio 2023 al 30 giugno 2024). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2022 <strong>Imprese in difficolt\u00e0<\/strong>. Al fine di garantire la coerenza tra l\u2019approccio adottato nell\u2019ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell\u2019economia nell\u2019attuale epidemia di COVID-19 e nell\u2019ambito del regime de minimis con le disposizioni del regolamento FESR, il regolamento (UE) n. 1301\/2013 \u00e8 modificato, confermando l\u2019esclusione delle imprese in difficolt\u00e0, ma con l\u2019aggiunta di alcune deroghe. In particolare, viene sancito che non sono considerate imprese in difficolt\u00e0, e quindi possono beneficare del contributo FESR, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al  <br>   <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:52020XC0320(03)\">Quadro temporaneo sugli Aiuti di stato<\/a>, nonch\u00e9 quelle che ricevono gli aiuti de minimis secondo i regolamenti EU 1407\/2013 (aiuti \u201cde minimis\u201d), EU 1408\/2013 (agricoltura) e EU 717\/2014 (pesca e acquacoltura). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Sono misure eccezionali quelle messe in campo per far fronte agli effetti diretti e indiretti derivanti dall\u2019epidemia di COVID-19. 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