FAQ – Bando Misura 19 “Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP LEADER” Sottomisura 19.1 – Supporto preparatorio
GAL LE MACINE (30.06.2016)
D1. Con riferimento al paragrafo 3.4 dell’Avviso Pubblico, “affidabilità dei soggetti proponenti”, si chiede come e dove sia possibile verificare lo status di affidabilità di un soggetto proponente, qualora il soggetto stesso non ne sia a conoscenza oltre che per una maggiore sicurezza oggettiva del carattere di affidabilità.
R1. Fatta salva la definizione di “Soggetto inaffidabile” di cui alla sezione 2 (Normativa di riferimento, definizioni ed acronimi) delle “Disposizioni di Attuazione della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP LEADER, richiamata anche nella sezione 3 (Avviso Pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) nella nota a piè pagina n. 8 della sezione 3.4, non potendo non saperlo, all’atto della costituzione del Soggetto Proponente ogni partner deve dichiarare di non trovarsi in condizioni di inaffidabilità. In fase di istruttoria sarà verificata la dichiarazione resa da ogni partner, con l’esclusione di quelli inaffidabili. Qualora l’esclusione di un partner per inaffidabilità pregiudichi i requisiti di ammissibilità del Soggetto Proponente, lo stesso sarà escluso dalla procedura. Il Soggetto Proponente sarà comunque escluso dalla procedura se a trovarsi nella condizione di inaffidabilità è il soggetto capofila.
D2. Con riferimento al criterio di selezione 1.b) – quinta parte del punteggio, si chiede se per associazione di promozione del territorio a carattere comprensoriale si possa intendere un Gruppo di Azione Locale già costituito.
R2. Sì, un GAL già costituito, e che ha operato nelle precedenti esperienze Leader, se affidabile, è da intendere come associazione di promozione del territorio a carattere comprensoriale.
D3. Con riferimento al criterio di selezione 8.a), si chiede se il punteggio per singolo Comune viene assegnato nel caso in cui 1 solo incontro sia rivolto a più Comuni. È il caso di piccoli Comuni per i quali è difficile anche assommare il numero di partecipanti di cui al punteggio 8.b) e per i quali sarebbe più semplice unirli a Comuni vicini con maggiore numero di abitanti.
R3. Si, è possibile assegnare il punteggio per singolo Comune nel caso in cui un solo incontro sia rivolto a più Comuni (con un massimo di n. 3 comuni, purché ogni singolo comuni abbia meno di 2000 abitanti), ma il punteggio di cui al criterio 8.b) viene assegnato solo in base al comune ospitante l’incontro.
D4. Con riferimento al criterio di selezione 8.c) – prima parte del punteggio, si chiede se per attività di animazione – oltre alle iniziative classiche – possano intendersi anche le iniziative basate sulle nuove tecnologie web based quali ad esempio i profili social.
R4. Si, anche ogni iniziativa basata sulle nuove tecnologie web based, quali ad esempio i profili social, può intendersi come attività di animazione.
D5. Con riferimento al criterio di selezione 9.d), si chiede se per demarcazione del PAL rispetto alle SSL si intende la connessione dello stesso con quanto previsto al criterio di selezione 3.e).
R5. Si, per demarcazione del Piano di Azione rispetto alle SSL si intende la connessione dello stesso con quanto previsto al criterio di selezione 3.e).
GAL BRADANICA – GAL COSVEL (05.07.2016)
D6. Si chiede se, ai fini della presentazione delle SSL, un GAL che abbia già operato nei precedenti periodi di programmazione dovesse risultare inaffidabile o comunque avere in corso con la Regione procedure di recupero fondi, possa comunque costituire un novo soggetto giuridico (con nuovo codice fiscale e/o partita IVA e regolarmente iscritto presso il Registro delle imprese con autonoma capacità giuridica), partecipando come socio, unico o con altri, e quindi diventare soggetto Proponente con il ruolo di Capofila del Partenariato.
R6. La costituzione di un nuovo Soggetto Giuridico deve concretizzarsi nel rispetto della vigente normativa nazionale, cui inderogabilmente si rinvia.
Al netto di ciò, un nuovo soggetto giuridico, che non porta con sé le situazioni debitorie di uno o più soci verso la regione, può partecipare alla costituzione di un Soggetto Proponente, anche diventandone soggetto Capofila. In questo caso, però, non vale quanto affermato nella risposta alla “FAQ” n. 2: un nuovo soggetto giuridico senza esperienza diretta, infatti, non può considerare le esperienze dei soci (eventualmente inaffidabili) e, pertanto, non può intendersi come associazione di promozione del territorio a carattere comprensoriale e non può beneficiare del punteggio (punti 0,5) previsto nel criterio 1.b).
CONFCOOPERATIVE (06.07.2016)
D7. In riferimento al criterio 1.a) Omogeneità territoriale (rispetto alla presenza nel territorio preso a riferimento di centri in grado di offrire servizi comprensoriali) si chiede se detta presenza deve essere dimostrata semplicemente citandoli nella descrizione delle caratteristiche del territorio oppure se i suddetti centri (scuole, poliambulatori, ecc….) devono essere partner del Soggetto Proponente.
R7. E’ sufficiente la descrizione che se ne fa nelle caratteristiche del territorio.
D8. In riferimento al criterio 1.b) Rappresentatività della componente privata del Soggetto Proponente, ed alla previsione formulata nell’avviso Pubblico alla pag. 7 “Sezione 3.4 Soggetti Proponenti e requisiti di ammissibilità” al primo comma, quinto punto dell’elenco puntato, secondo la quale il Soggetto Proponente, pena la non ammissibilità,
1. deve “avere al proprio interno partner che non partecipino ad altri Soggetti Proponenti, né dello stesso territorio, né di altri territori”;
2. deve “avere partner pubblici e privati che siano espressione del territorio per il quale propongono la Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipato (SSL)”,
si domanda:
1. se un’associazione di categoria articolata in due o più “Sezioni” (es. provinciali) ciascuna con propria personalità giuridica, codice fiscale ecc……. può essere partner di due o più Soggetti Proponenti che candideranno altrettante Strategie di Sviluppo Locale (SSL) attraverso le diverse “Sezioni”;
2. se ciascun territorio comunale rientrante nell’area individuata dalla SSL deve essere rappresentato all’interno del partenariato del Soggetto Proponente da un soggetto pubblico o in rappresentanza di interessi privati.
R8. Al riguardo, si ribadisce quanto già riportato nel PSR e nell’avviso pubblico, per cui:
1. uno stesso partner può aderire ad un solo Soggetto Proponente. Pertanto, una “sezione” di una determinata associazione di categoria, con propria personalità giuridica, può aderire ad un solo Soggetto Proponente. Inoltre, i partner pubblici e privati che aderiscono ad un Soggetto Proponente devono avere almeno una sede operativa in uno dei comuni dell’area interessate dalla Strategie di Sviluppo Locale;
2. Non è necessario che ogni territorio comunale rientrante nell’area individuata nelle SSL debba essere rappresentato all’interno del Soggetto Proponente da un partner pubblico e/o privato.
D9. In riferimento al criterio 6.a) Indicazione puntuale dei rischi connessi all’attuazione delle azioni specifiche LEADER definite nell’ambito delle SSL proposte , cui è strettamente collegato il criterio 6.b) Indicazione puntuale dei rimedi da adottare per prevenire i rischi connessi all’attuazione delle azioni specifiche LEADER definite nell’ambito delle SSL proposte, si chiede cosa si intenda per rischi connessi all’attuazione delle azioni specifiche LEADER definite nell’ambito delle SSL proposte.
R9. la definizione dei rischi connessi all’attuazione delle misure attivate nell’ambito del PSR, nonché l’individuazione dei relativi rimedi, è una pre-condizione del PSR 2014-2020. Così come la Regione ha definito i rischi connessi all’attuazione delle Misure del proprio PSR, alle quali si rinvia, i Soggetti Proponenti le SSL devono definire i rischi connessi all’attuazione delle proprie misure specifiche, diverse da quelle del PSR, nonché individuare i relativi rimedi. Si tratta di un esercizio di stretta competenza del Soggetto Proponente, il cui svolgimento scaturisce dalla competenza e dall’esperienza dello stesso in materia di programmazione comunitaria, con specifico riferimento allo Sviluppo Rurale, ed ai programmi e progetti a vario titolo condotti.
D10. In riferimento al criterio 10.e) Attività di monitoraggio e valutazione previste nel Piano di Azione, si chiede se, nell’attribuzione del punteggio previsto dai criteri di selezione, il Comitato di Selezione si baserà sulla valutazione delle MODALITA’ DI REALIZZAZIONE delle attività di monitoraggio e valutazione che il Soggetto Proponente descriverà nella proposta progettuale.
R10. l’interpretazione è corretta. Il Comitato di Selezione valuterà le modalità di realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione che il Soggetto Proponente descriverà nelle proprie SSL.
INNOVA MEZZOGIORNO SRL (20.07.2016)
D11. Nell’ambito delle spese ammissibili della sottomisura 19.1 riferite alle attività preparatorie finalizzate alla definizione di una Strategia di Sviluppo Locale secondo quanto espresso dalla Misura 19 del PSR, si richiede se:
10.1 fosse possibile formalizzare alcuni contratti a tempo determinato o delle prestazioni occasionali o rimborsi spesa ad alcuni giovani che stanno collaborando con il comitato promotore all’organizzazione dell’animazione sul territorio. Non detenendo partita IVA sarà possibile offrir loro dei compensi per le attività svolte?
10.2 non essendo ancora definito il comitato promotore che presenterà la SSL, e quindi non essendoci ancora un capofila, eventuali contratti da chi debbono essere emessi? Quindi, se prima della firma del protocollo d’intesa, in cui vi è la delega dei partner a un soggetto capofila, il comitato deve far fronte a delle spese come devono essere gestite per poterle poi correttamente rendicontare?
R11. Al pari della domanda, anche la risposta è duplice:
10.1 le spese ammissibili a valere sulla sottomisura 19.1 sono quelle previste nella Sezione 6.1 – Spese ammissibili in relazione alla Sottomisura 19.1 – Supporto preparatorio, di cui alle Disposizioni di Attuazione della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP LEADER approvate con DGR n. 598/2016 (BUR n. 21 del 10/06/2016) che, in riferimento alle consulenze, nel cui ambito ricade il quesito posto, ricomprendono solo quelle fornite attraverso incarichi professionali con emissione di fattura.
10.2 Tutti i contratti con tutti i fornitori dei servizi funzionali alla elaborazione delle strategie di Sviluppo Locale devono essere stipulati dal Soggetto Capofila, in qualità di unico beneficiario della Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” del PSR Basilicata 2014-2020. Pertanto, eventuali spese sostenute prima della firma del protocollo di intesa, comunque successivamente alla pubblicazione delle suddette Disposizioni di Attuazione, sono ammissibili solo se sostenute e rendicontate dal Soggetto Capofila.
D12. In fase di definizione del partenariato necessario per la definizione e presentazione di una strategia di sviluppo locale alcune Amministrazioni ci chiedono quale può essere la procedura più corretta per sottoscrivere un protocollo di intesa, non essendoci la possibilità di sottoscriverne più di uno, anche in considerazione del fatto che in alcuni casi i comuni sono stati coinvolti da più comitati promotori. Si chiede In particolare, come possono scegliere tra più proposte? Possono autonomamente decidere se far parte di un gruppo perché preferiscono la strategia e il partenariato o solo perché è arrivata prima la proposta? Oppure devono seguire una procedure di “manifestazione di interesse” o “Selezione pubblica” pur non essendoci impegni economici?
R12. La sottoscrizione del protocollo di intesa, così come indicata nell’avviso pubblico (Sezione 3 delle Disposizioni di Attuazione), e nel relativo allegato 3, è richiesta solo per i comuni che, a proprio, insindacabile, giudizio, intendono aderire ad un determinato Soggetto Proponente. Poiché, nel rispetto delle previsioni formulate nel PSR Basilicata 2014-2020, la procedura di cui alle suddette “Disposizioni di Attuazione” è finalizzata alla selezione delle migliori Strategie di Sviluppo Locale, ai comuni che non aderiscono ad un Soggetto Proponente non è richiesto alcun atto ed alcun impegno. Eventuali atti, comunque dagli stessi adottati, pertanto, non apportano alcun valore aggiunto alle strategie presentate, né impediscono ad altri Soggetti Proponenti di presentare Strategie di Sviluppo Locale sullo stesso territorio.
CONFCOOPERATIVE BASILICATA (22.07.2016)
D13. In fase di definizione del partenariato, “nel caso in cui una STRATEGIA contemplasse un’AREA INTERNA, i territori dei Comuni facenti parte di detta area interna devono necessariamente essere rappresentati, ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO, dalle rispettive amministrazioni comunali oppure POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI anche da altri soggetti pubblici o privati dello stesso comune?”
R13. Atteso che il Soggetto Proponente deve costituirsi in Partenariato pubblico-privato composto da minimo n. 6 partner, di cui almeno la metà in rappresentanza di interessi privati, come precisato nel terzo punto elenco della Sezione 3.4 dell’avviso pubblico, tali partner devono essere espressione del territorio per il quale propongono la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
FILIPPI GIUSEPPE (27.07.2016)
D14. Nella sezione 3.4 del bando-Soggetti Proponenti: caratteristiche e requisiti di ammissibilità, si afferma che “i Soggetti Proponenti che candideranno una propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) avente le caratteristiche di cui alla precedente Sezione 3.2 dovranno, alla data di candidatura delle SSL e pena la non ammissibilità, assicurare il rispetto Di una serie di requisiti, tra cui quello di costituirsi in partenariato pubblico-privato composto da minimo n. 6 (sei) partner, di cui almeno la metà in rappresentanza di interessi privati”.
Questo implica che imprese private, produttori e/o fornitori di beni e/o servizi, in forma singola e/o associata, non possano far parte di un Soggetto Proponente?
R14. L’interpretazione è corretta. Con l’eccezione di soggetti di natura privata, anche a partecipazione mista pubblico-privata, che si occupano di promozione dei territori, le imprese private che producono beni e/o forniscono servizi non possono far pare di un Soggetto Proponente.
GIOVANNI SAMELA (01.08.2016)
D15. Con riferimento alla sezione 9 del Format progettuale “Piano Finanziario della SSL” si domanda cosa concretamente è da intendersi per le sottomisure 19.1 e 19.2 per dotazione a supporto delle Aree Interne. Se va interpretato come possibilità di destinare una quota delle risorse finanziarie della SSL a beneficiari delle sole Aree Interne.
R15. Per le SSL rivolte anche alle Aree Interne l’interpretazione è corretta, ed esclusivamente in riferimento alla Sottomisura 16.9 del PSR, attuabile solo attraverso la Sottomisura 19.2.A, ed alla Sottomisura 19.2.B – Azioni specifiche Leader.
D16. In riferimento alla FAQ n.14 si chiede se soggetti costituiti sotto forma di Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) che realizzano eventi e spettacoli di promo-valorizzazione del territorio o che realizzano video e programmi televisivi di promozione territoriale, possono far parte del Partenariato pubblico-privato senza causarne la non-ammissibilità del Soggetto Proponente.
R16. Come evidenziato nella FAQ n. 14, alla quale si rinvia, la risposta è NO. Lo stesso soggetto potrà comunque nelle fasi successive entrare a far parte del partenariato del GAL, secondo le modalità previste dall’avviso.
D17. Gli incontri di animazione territoriale relativi alla FASE 1 “Presentazione e selezione della SSL” sono validi a partire dalla data di approvazione del PSR Basilicata 2014-2020 oppure dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BUR Basilicata n.21 del 10.06.2016?
R17. Dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR Basilicata n.21 del 10.06.2016.
CONFCOOPERATIVE BASILICATA (30.08.2016)
D18. Le spese relative alla sottomisura 19.1, eleggibili a far data dalla pubblicazione del Bando sul BUR della Regione Basilicata, devono essere materialmente pagate entro la data di scadenza dell’Avviso oppure entro tale data è sufficiente l’impegno di spesa?
R18. La documentazione relativa alle spese non rientra tra quella da presentare alla scadenza del bando con la domanda di aiuto. Le spese (impegni e pagamenti), infatti, vanno presentate in occasione della domanda di pagamento, a SSL approvate e finanziate e possono essere sostenute (pagate) anche dopo la presentazione della domanda di aiuto prevista per il prossimo 19/09/2016.
COMUNE DI STIGLIANO – LUCANIA INTERIORE (31.08.2016)
D19. Ai fini dell’applicazione del punteggio di cui al criterio 8,a), e conseguentemente anche del criterio 8,b), si chiede:
D19.1 se lo stesso vada calcolato non sul totale dei comuni rientranti nella strategia , ma sul totale dei Comuni che hanno permesso lo svolgimento delle attività di animazione;
D19.2 se valgono anche le attività di animazione svolte in strutture private e /o in luoghi non pubblici pur garantendo accesso pubblico.
COMUNE DI POLICORO (31.08.2016)
D20. Il comune di Policoro, che non ricade in area LEADER, chiede se, in previsione di future integrazioni, può partecipare ad un partenariato pubblico-privato, previsto dalla DGR n. 598 del 31.mqggio 2016.
R20 Poiché l’avviso pubblico (sezione 3 allegato alla DGR 598/2016) prevede espressamente (3° punto allinea del paragrafo 3.4) che il Soggetto Proponente abbia <> non è possibile in questa fase della procedura la partecipazione del comune di Policoro, il cui territorio non rientra nell’ambito delle aree ammissibili alla sottomisura misura 19.1.
CONFCOOPERATIVE BASILICATA (01.09.2016)
D21. Rispetto alla presenza nel territorio preso a riferimento di centri in grado di offrire servizi comprensoriali, il criterio di selezione 1.a) Omogeneità territoriale, prevede l’attribuzione di un punteggio in caso di presenza di n. 1 o più centri che ospitano attività economiche di tipo comprensoriali.
Si chiede se, tra i centri che ospitano attività economiche di tipo comprensoriali, sia possibile annoverare le Aree Industriali e/o le Aree P.I.P.
R21. SI
SVILUPPO LOCALE 2020 (12.09.2016)
D22. Considerato che nel Bando in oggetto, alla sez. 3.4, nota n. 5, è riportato che la sede legale/operativa deve essere rilevabile dal Certificato Camerale, e che le Associazioni e le Pro Loco non risultano iscritte presso la Camera di Commercio, è sufficiente che la sede legale/operativa si rilevi dallo Statuto e/o da successive Delibere Assembleari?
R22. Premesso che laddove le Associazioni e le Pro Loco non risultassero iscritte alla Camera di Commercio valgono le seguenti condizioni, comunque va allegata un copia dello Statuto (e/o di successive delibere assembleari), è possibile allegare copia del corrispondente albo regionale (come nel caso delle Pro Loco) o una dichiarazione del competente ufficio comunale che ne attesti la presenza (sede legale/operativa) sul proprio territorio.
GAL LE MACINE (07.09.2016 – 13.09.2016)
D23. Alla luce della risposta alla FAQ n. 22 nella quale, per le Associazioni che non siano Pro Loco, si chiede di allegare “dichiarazione del competente ufficio comunale che ne attesti la presenza (sede legale/operativa) sul proprio territorio”, in considerazione dei ristrettissimi tempi per il reperimento di tale documentazione, sarebbe possibile sostituire tale dichiarazione con la Copia di Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale/Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate che specifica l’ubicazione delle sede?
R23. SI. In alternativa o in sostituzione della “dichiarazione del competente ufficio comunale” è possibile sostituire tale dichiarazione con la copia de Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con l’ubicazione delle sede.
D24. Si chiede se, nella sezione 8. Piano di azione in forma sintetica (Max. n. 16 pagine) del Formulario, in considerazione dei ridotti spazi di esplicitazione del Piano di Azione,
• si possa far riferimento ad allegati da aggiungere a corredo della documentazione progettuale ad integrazione dei contenuti del Piano di Azione in forma sintetica;
• se tale procedura (aggiunta di allegati) possa essere estesa anche ad altre informazioni del formulario, analogamente a quanto previsto al paragrafo 2 del formulario per la cartina dell’area.
R24. In aggiunta a quanto già richiesto nel formulario, ed in analogia a quanto previsto per il paragrafo 5 – analisi territoriale, possono essere allegate solo tabelle riepilogative e diagrammi esplicativi di quanto descritto nel testo.
INNOVA MEZZOGIORNO (14.09.2016)
D25. Considerato che su un medesimo territorio della Basilicata insiste più di un gruppo promotore di SSL e che questi gruppi dopo confronti e verifiche delle strategie hanno constatato che le varie strategie convergono sugli elementi principali e hanno quindi deciso di unirsi in un unico partenariato promotore e confluire in un’unica strategia si chiede a codesta Amministrazione se in fase di compilazione della proposta progettuale si possano sommare le azioni di animazione svolte dai singoli gruppi al fine dell’ottenimento di un punteggio complessivo attribuibile all’unica strategia proposta.
R25. SI.
GATTO ANTONIO (15.09.2016)
D26. Si chiedono informazioni in merito alla possibilità di integrare due SSL per presentarne solo una; o meglio avendo già tutta la documentazione sia dell’una che dell’altra SSL si può tramite un documento d’intesa firmato dai capofila delle due Strategie presentare un’unica SSL?
R26. NO. Le SSL devono essere presentate da un Soggetto Proponente avente i requisiti di cui alla sezione 3.4 dell’avviso pubblico. Pertanto, un documento di intesa firmato dai capifila di due Strategie può essere propedeutico alla formazione di un Soggetto Proponente unico, diverso dai due di partenza, ma non sostituirsi ad esso.
LUCANIA INTERIORE (14.09.2016)
D27. Rispetto alla rappresentatività degli interessi privati in seno al soggetto proponente, si chiede se il contratto di rete (istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell’Ordinamento dal Legislatore nel 2009 -D.L. 5 del 10 febbraio 2009 convertito in L. n.33 del 9 aprile 2009) rientra in questa casistica.
R27. SI, se non svolge attività commerciale verso l’esterno