Cos’è il comitato

Il Comitato di sorveglianza del PO FSE Basilicata 2021-2027 è stato istituito con la D.G.R. n. 116 del 24.02.2023 e parzialmente modificato con la  D.G.R. n. 134 del 10.03.2023, in conformità agli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all’anno per valutare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. È, altresì, convocato su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato di sorveglianza esamina tutte le questioni che incidono sull’attuazione del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

Il Comitato di Sorveglianza, conformemente a quanto disposto dall’art. 40 del Reg. (UE) 2021/1060, esamina:

a) i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse alla sua attuazione;

d) gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti finanziari (art. 58.3 Reg. (UE) 2021/1060) e il documento strategico di cui all’articolo 59.1 del Reg. (UE) 2021/1060 (contenente i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario);

e) i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g) i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica;

h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;

Il Comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) il regolamento interno e sue eventuali modifiche;

b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 2021/1060;

c) la relazione finale in materia di performance del programma;

d) eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall’autorità di gestione. In tali casi, ricevuta l’approvazione da parte del Comitato, si adotta la procedura prevista dall’Art. 24 del Regolamento 1060/2021.

e) il piano di valutazione del programma, entro un anno dalla decisione di approvazione del programma, ed eventuali modifiche allo stesso.

Il Comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni alle Autorità di Gestione anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i Beneficiari.

Ai sensi dell’art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in ordine agli adempimenti per il sostegno all’attività del Comitato di Sorveglianza, l’Autorità di Gestione:

a) fornisce tempestivamente al Comitato di Sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.