Misura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole – Anno 2022, Aggiornate le FAQ
Si informano i potenziali beneficiari che sono state AGGIORNATE LE FAQ, con la risposta a un nuovo quesito, della Misura 4.1 Investimenti nelle aziende agricole – Anno 2022
AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2023
D.26 – L’Art. 8 dei criteri di selezione al -punto 2- del Bando stabilisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla Dimensione aziendale sarà considerato lo S.O. riferito all’anno precedente a quello del rilascio della domanda di sostegno (OTE da fascicolo aziendale), per le domande presentate nel 2023, quindi, quale annualità sarà presa in considerazione?
R26: Anche per le domande presentate nel 2023 sarà preso in considerazione lo S.O. (OTE da fascicolo aziendale) riferito all’ultima validazione del F.A. annualità 2021
D.25 – L’utilizzo del SIAN per le richieste di preventivi è obbligatorio anche per beni di piccola entità (meno di 1.000 euro)?
R25: Si, tutte le richieste di preventivo andranno effettuate mediante il SIAN
D.24 – Con le risorse Euri sotto la voce sicurezza del lavoro è possibile realizzare piccoli ampliamenti di strutture esistenti (stalle, fienili, depositi)?
R24: La formulazione dell’articolo 6 del Bando consente queste possibilità. Sarà necessario spiegare bene all’interno del BPOL l’investimento e la sua ricaduta in termini di sicurezza
D.23 – I criteri di selezione (quelli relativi a vendita diretta, gestione della risorsa idrica) si applicano per operazioni candidate in entrambe le linee di finanziamento?
R23: SI
D.22 – Nel caso di tecnico abilitato che voglia presentare domanda per la propria ditta individuale a propria firma come si configura tutto il processo?
R22: Può farlo nel rispetto delle regole della procedura
D.21b – Nel caso di aziende che partecipano in forma associata, delle quali soltanto una delle due è Biologica e già in possesso di Certificato di Conformità, il punteggio attribuito relativo all’azienda Biologica è applicabile oppure no?
R21b: No, devono essere entrambe BIO
D.21a – Per il calcolo del SO relativo al punteggio attribuito, nel caso di partecipazione al bando in forma associata, si devono sommare gli SO delle due aziende oppure si prende in considerazione l’SO dell’azienda capofila?
R21a: Per l’attribuzione del punteggio si prenderà in considerazione le media dei vari SO. Qualsiasi richiesta in forma associata deve essere adeguatamente motivata evitando possibili azioni strumentali. Ovviamente tutte le aziende devono singolarmente avere un SO di almeno € 10.000,00
D.21 – Nel caso di aziende che decidono di partecipare in forma associata come si configura la presentazione della domanda? È l’azienda capofila a presentare domanda sia sul SIARB che sul SIAN? Bisogna creare un legame associativo (opportunamente inserito nel fascicolo aziendale) tra le due aziende o non è necessario? Sulle fatture (e quindi anche per la gestione dei preventivi sul SIAN) devono configurare entrambe le ditte o solo la capofila?
R21: La presentazione della domanda sul SIARB che sul SIAN va fatta dal capofila. Va creato il legame associativo e i pagamenti devono essere effettuati solo dal Capofila dimostrabili con fatture a lui intestate. Il capofila deve chiedere le offerte mediante la funzione specifica sul SIAN
D.20 – Come considerare l’OTE per i punteggi per un insediato a febbraio 2022?
R20: Per le aziende neocostituite e solo per loro, si farà riferimento al FA validato prima della presentazione della domanda di finanziamento (Fase 1) sul SIARB
D.19 – Un’azienda che ha un OTE nel 2021 di € 8500,00, per partecipare al bando prenderà in conduzione altri terreni che gli consentono di superare la soglia dei 10.000,00 €, può farlo? In quel caso il punteggio attribuitogli in merito alla dimensione aziendale sarà di 4 punti?
R19: Considerato che i due parametri sono rilevati in momenti differenti l’azienda è ammissibile ed avrà diritto a 4 punti
D.18b – Un’azienda nel 2021 era ad indirizzo zootecnico con OTE > 100.000 euro, alla fine 2021 ha venduto bovini in modo che la sua OTE è scesa sono 100.000 euro a quale punteggio avrà diritto?
R18b: Il punteggio attribuibile sarà quello calcolato dall’OTE desumibile dal fascicolo aziendale come previsto dal Bando. Qualora questo non rispecchi la realtà sarà necessaria una specifica nota asseverata da tecnico abilitato suffragata da evidenze documentali
D.18a – Come comportarsi se l’OTE a fascicolo differisce per alcune voci dagli standard indicati dall’Autorità di Gestione con suoi atti? L’eventuale documento del tecnico quando va presentato?
R18a: In questi casi e solo limitatamente a queste voci, a corredo dell’istanza di candidatura, dovrà essere elaborata una relazione tecnica asseverata che giustifichi la differenza dello S.O., rispetto all’OTE del F.A. validato. Resta inteso che tale documentazione è riferita al momento dell’invio della domanda sul SIARB
D.18 – Quando per il calcolo del punteggio si fa riferimento che l’OTE presa in considerazione sarà quella riferita all’anno precedente a quello del rilascio della domanda di sostegno (OTE da fascicolo aziendale), premesso che in un anno solare le schede di validazione possono essere anche più di una, il riferimento è quella alle coltivazioni/allevamenti presenti al 15 maggio del 2021?
R18: L’OTE presa in considerazione è sempre riferita all’ultima scheda di validazione presente sul F.A dell’anno 2021, prima dell’inoltro della candidatura (Fase 1) sul SIARB, come espressamente previsto dall’Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio – Dimensione aziendale – del Bando
D.17b – Un agricoltore che ha aderito al biologico ed avrà la relativa certificazione prima della scadenza della seconda FASE può accedere al punteggio con il Giustificativo, salvo integrare poi alla certificazione in tempo per la Fase 2?
R17b: NO. Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio – Azienda Biologica – del Bando
D.17a – Un’azienda di nuova costituzione (gennaio 2022) in possesso di prima notifica biologica e documento giustificativo potrà usufruire del punteggio relativo alle produzioni biologiche, visto che per forza di cose dovrà aspettare il periodo di conversione?
R17a: No. Il punteggio potrà essere assegnato solo se in possesso di certificato di conformità
D.17 – Ai fini della validità del punteggio come azienda biologica è indispensabile che l’azienda nella prima fase abbia già il documento giustificativo/certificato di conformità o la presenza dello stesso potrà essere perfezionata nella seconda fase? In questa prima fase potrebbe bastare la presentazione della notifica?
R17: Il punteggio risulta assegnabile se l’azienda, al momento della presentazione della domanda di finanziamento sul SIARB (Fase 1), è dotata di Certificato di conformità (non documento giustificativo) rilevabile dal SINAB, all’Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio – Azienda Biologica – del Bando
D.16 – Un’azienda con certificato di conformità ma biologica per 25 ha su un totale di 50 ha di SAU può accedere al punteggio riservato alle aziende biologiche?
R16: Atteso che la condizione per cui l’azienda sia riconosciuta biologica in quanto dotata del certificato di conformità presente su SINAB, la condizione affinché venga attribuito il punteggio, così come previsto dall’Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio – Azienda Biologica – nella fattispecie l’idea progettuale dovrà essere tutta orientata allo sviluppo delle produzioni biologiche
D.15 – Dove devo indicare l’intenzione di accedere all’aliquota del 40% e non del 50%?
R15: Ci sono due possibilità: o nella descrizione del progetto oppure nella Tabella del Quadro Economico
D.14a – Un giovane che compie 41 anni di età nel corso del corrente mese di giugno (giorno 29), insediato due anni fa, può beneficiare del 70% di contributo se partecipa alla fase 1
R14a: Solo se presenta entro il giorno 28 l’istanza di candidatura sulla piattaforma SIARB – FASE 1
D.14 – Un imprenditore già attivo con la propria azienda da oltre 4 anni di età pari a 38 anni è anche rappresentante legale di una nuova società costituita da meno di 4 anni con P.IVA diversa. Può usufruire del 70% di contributo con la nuova società?
R14: Il bando prevede (D.G.R. n° 338/2022) all’Articolo 7 – Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell’aiuto:
La percentuale di sostegno è del 50% dell’investimento totale. Detta percentuale è incrementata di un ulteriore 20%, fino ad un massimo del 70% nel caso:
– di giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all’articolo 19.1 a) del Reg. (UE) 1305/2013, con esclusione di quelli che fanno investimenti su trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, vale a dire che hanno avuto accesso alla sottomisura 6.1;
– di giovane agricoltore che si è insediato durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, che rispetti tutti i requisiti della definizione di giovani agricoltori, compresa l’età, con esclusione di quelli che fanno investimenti su trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (non si attua per le “risorse EURI”).
Per la data di costituzione si farà riferimento all’apertura della partita IVA. L’intensità dell’aiuto è sempre comunque pari al 50% se il proponente presenta investimenti legati a trasformazione / commercializzazione
D.13 – Nella misura 4.1. è ammissibile acquisto di un furgone (tipologia Ducato) per movimentazione sementi di grano e/o concimi, prodotti ortofrutticoli in generale?
R13: No
D.12b – L’acquisto di mobili finalizzati all’allestimento di uffici tecnico-amministrativi all’interno dell’opificio è ammissibile?
R12b: No
D.12a – Sono ammissibili i mini – escavatori aziendali?
R12a: Solo se è inseriti in un contesto di attività praticate dall’azienda agricola, queste vanno adeguatamente motivate e spiegate all’interno della relazione di accompagnamento al BPOL, in particolare va descritta la loro utilità nell’ambito dell’attività propria dell’azienda proponente
D.12 – Come gestire la meccanizzazione per una azienda che ha già una trattrice di 80 kW ed un areale seminativo di circa 35 ha?
R12: Se il riferimento è ai vincoli legati alla potenza già disponibile opportuno considerare alcuni aspetti: 1) tecnologie con una età superiore a dieci anni possono, previa idonea giustificazione, essere ignorate nel calcolo della potenza che può candidare l’azienda agricola; 2) Per motivi ambientali e/o di sicurezza sul lavoro, previa idonea giustificazione, è possibile non considerare la potenza già esistente in azienda. Si evidenzia tuttavia che tali deroghe saranno considerate solo dietro adeguata giustificazione in sede di stesura del BP. Analogamente se il progetto prevede acquisto di nuovi terreni questi possono giustificare un incremento di potenza secondo quanto previsto dall’ Art. 6 – Investimenti e spese ammissibili – Specifica su trattrici e macchine agricole – del Bando
D.11c – Un’azienda agricola vorrebbe ammodernare un impianto irriguo in connessione con una vasca di accumulo già esistente. Può essere attribuito il punteggio relativo agli investimenti finalizzati alla gestione più efficiente della risorsa idrica visto che la vasca è già presente?
R11c: Si, a condizione che l’impianto di irrigazione sia riammodernato secondo le specifiche indicate nel criterio di selezione. Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio Investimenti finalizzati alla gestione più efficiente della risorsa idrica del Bando
D.11b – Le vasche irrigue sono da considerarsi sistemi di accumulo delle acque meteoriche? Oppure non sono annoverate tra l’investimento che da punteggio?
R11b: Sono configurabili come sistemi di accumulo di acque meteoriche e adibite principalmente a quella funzione. Per l’attribuzione del punteggio si farà riferimento all’Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio Investimenti finalizzati alla gestione più efficiente della risorsa idrica del Bando
D.11a – Circa il sistema di connessione degli impianti irrigui con i sistemi di accumulo delle acque meteoriche: il punteggio verrà attributo se l’impianto irriguo ad alta efficienza (micro-portata) è in connessione con una vasca irrigua già esistente? Atteso il 15% del costo del progetto?
R11a: Si. Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio Investimenti finalizzati alla gestione più efficiente della risorsa idrica
D.11 – È considerato un impianto di accumulo idrico delle acque meteoriche un sistema di raccolta dal tetto di una abitazione rurale? Ciò si farebbe impermeabilizzando il tetto e collegando le grondaie ad un bacino di accumulo
R11: In linea generale sì. L’invaso non dovrà essere opera marginale rispetto al resto delle azioni descritte: a mero titolo esemplificativo per l’attribuzione del punteggio ai sensi dell’Articolo 8 – Criteri di selezione – Il punteggio è assegnato se il costo per l’impiantistica (invasi, impianti irrigui) è almeno il 15% del costo del progetto.
D.10f – I vincoli legati alla complementarità per il miele significano che gli acquisti indicati in quella parte non sono ammissibili?
R10f: L’OCM miele finanzia acquisto arnie e sciami, presidi sanitari, analisi del miele e relativa assistenza tecnica. Tali investimenti non sono quindi ammissibili sul presente Bando
D.10e – Un’azienda che possiede una cella frigorifera per lo stoccaggio dei prodotti realizzerà un impianto fotovoltaico (almeno il 10 % dell’investimento complessivo – assegnazione 2 punti) con produzione di corrente per autoconsumo – utilizzata dalla cella frigorifera. Visto che si tratta di giovane agricoltore, la percentuale di contributo in questo caso è del 70%? I due punti saranno assegnati?
R.10e: L’impianto FV, se questo rappresenta il solo investimento e non ve ne sono altri indirizzati alla trasformazione / commercializzazione, è coerente con l’aliquota al 70%. Il punteggio è assegnato se lo stesso cuba almeno il 10% rispetto al progetto complessivo. Articolo 8 – Criteri di selezione – Principio – Energie rinnovabili
D.10d – E’ ammissibile l’acquisto di un furgone refrigerato per la vendita diretta…..?
R10d: No, non sono ammessi mezzi mobili
D.10c – L’acquisto di macchinari tutti finalizzati alla prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, in parte da destinarsi alla vendita diretta, è da considerarsi un processo di trasformazione e commercializzazione, rispetto all’aliquota attribuibile all’aiuto (50 / 70 %)?
R10c: SI, verrà attribuita una aliquota del 50%
D.10b – Sono ammissibili investimenti relativi ad un laboratorio analisi vino?
R10b: SI
D.10a – Se ammoderno un laboratorio per la trasformazione dei prodotti primari, posso acquisire questo punteggio? Se acquisto macchinari per la trasformazione del mio prodotto annesso al punto vendita (es: forno) accedo al punteggio?
R10a: Si; il punteggio è assegnato purché il costo dell’investimento risulti almeno il 15% del costo progetto. Articolo 8 – Criteri di selezione
D.10 – È possibile l’abbattimento, la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento di locali adibiti alla vendita (filiera corta)?
R10: Si
D.9 – La realizzazione di impianti di biogas sono ammissibili? Solo per consumo aziendale?
R9: Tutti gli investimenti per la produzione di energia con la sottomisura 4.1 sono vincolati all’autoconsumo. La vendita è oggetto della sottomisura 6.4.3
D.8 – I terreni su cui saranno poi effettuati gli investimenti dovranno essere presenti sul fascicolo già prima della conclusione della prima fase?
R8: Si. La disponibilità dei terreni deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda ex Fase 1
D.7 – Le recinzioni fisse sono ammesse a finanziamento?
R7: Solo quelle connesse al benessere animale o giustificate per ragioni di biosicurezza
D.6a – Se un’azienda acquista dei terreni prima della domanda su SIARB per giustificare l’acquisto ad una trattrice di una certa potenza, quando deve adeguare il fascicolo aziendale prima della domanda sul SIARB o sul SIAN?
R6a: Prima dell’inoltro dell’istanza di candidatura sulla piattaforma informatica SIARB. Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda – FASE 1
D.6 – Nel caso di partecipazione al bando di cui all’oggetto tramite finanziamento Risorse Ordinarie per l’acquisto di una mietitrebbiatrice, essendo stato posto il minimo di 150 Ha seminativi e dovendo quindi necessariamente partecipare al bando non come azienda singola ma in forma associata (2 ditte individuali), dato che una delle due aziende partecipanti è già stata beneficiaria della misura 4.1 negli scorsi anni con domanda già liquidata a saldo e chiusa, la dimensione massima dell’investimento è sempre di 300.000 euro (ponendo come capofila l’azienda che non ha mai aderito ad alcuna misura 4.1) o è comunque ridotto a 150.000 euro?
R6b: La dotazione di progetto candidabile nel caso specifico è € 150.000,00. Per i beneficiari che hanno già usufruito dalla sottomisura 4.1. (con liquidazione del saldo) il valore viene ridotto del 50% rispetto al valore massimo di € 300.000,00. Art. 7 – Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell’aiuto
D.5c – L’acquisto di mietitrebbiatrice è vincolato a quale potenza massima?
R5c: NO. La mietitrebbiatrice è ammissibile a finanziamento per aziende cerealicole con almeno 150 ettari di superficie destinati ai raccolti e non rientra nel calcolo della potenza aziendale. (Articolo 6 – Investimenti e spese ammissibili – Specifica su trattrici e macchine agricole)
D.5b – Per l’acquisto di una trattrice una azienda di 51 ha rispetto ad una azienda di 100 ha, a parità di ogni altra condizione, per il calcolo hanno diritto alla medesima potenza?
R5b: Si, è fissato forfetariamente in 100 kW la potenza massima totale delle macchine agricole motorizzate richieste per l’ordinaria gestione delle attività produttive in aziende con dimensioni fino a 10 ettari di SAU
D.5a – Qual’ è la potenza massima per l’ammissibilità delle trattrici?
R5a: KW 114: 100 kW sino a 10 ha, 8 kW per ulteriori 10 ha, 4 kW per ulteriori 30 kW e 2kw per gli ulteriori 50 ha
D.5 – È possibile ottenere il finanziamento della misura 4.1. per acquistare una trattrice di potenza superiore a quella massima indicata a pagina 11 del bando, circoscrivendo il contributo al costo della trattrice di dimensione inferiore e con accollo della differenza di spesa al richiedente?
R5: Non è ammissibile l’acquisto di macchine di potenza superiore a quella indicata nel bando (Art. 6 – Investimenti e spese ammissibili – Specifica su trattrici e macchine agricole)
D.4 – Per la ristrutturazione di fabbricati adibiti ad attività agricola è necessario che gli stessi siano accatastati? Se sì con quale categoria?
R5: SI, l’eventuale variazione di categoria può essere perfezionata anche dopo l’ammissione a finanziamento
D.3 – È possibile finanziare con le risorse del bando misura 4.1 alcuni degli obiettivi già indicati con la partecipazione al bando misura 6.1?
R3: Non è consentito il doppio finanziamento del medesimo intervento
D.2 – Tra le condizioni di ammissibilità rientra il Possesso titolo proprietà/conduzione delle aree interessate dalle operazioni, c’è una durata minima di conduzione? Gli atti (affitto/comodato) devono essere per forza registrati?
R2: La disponibilità delle aree interessate dall’operazione deve essere garantita per i 5 anni successivi alla conclusione degli interventi progettuali; pertanto, gli atti di conduzione (affitto/comodato) devono essere registrati a norma di legge. Infine, i titoli di conduzione devono risultare sul Fascicolo Aziendale ma non è previsto alcun obbligo circa la durata al momento della presentazione della domanda di finanziamento sul SIARB
D.1 – Ho notato che rispetto al precedente Bando ordinario al requisito di ammissibilità 1 “1. Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e partita IVA……” non c’è più la nota “In riferimento alla “prevalenza” si farà riferimento al tempo lavoro e/o reddito, con le deroghe di cui al D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. ii. per l’attività svolta nelle aree svantaggiate”. Tale specifica è ancora valida per il Bando in corso
R1: Si, l’approccio sul punto è lo stesso del bando precedente