FAQ Misura 7.2: Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili
AGGIORNAMENTO DEL 12 FEBBRAIO 2019
D.: Vorrei sapere se le check list di autovalutazione di cui all’allegato 2 vanno compilate e presentate a corredo della domanda di aiuto.
R.: Ai sensi dell’art. 10 del bando è previsto che le check list di autovalutazione (allegato 2) vanno presentate, a pena di esclusione, a corredo della domanda.
L’ente richiedente dovrà compilare ed allegare le check list alla domanda di aiuto effettuando una previsione sulle procedure di gara che andrà ad adottare.
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AGGIORNAMENTO DEL 7 FEBBRAIO 2019
D.: Vorrei sapere, se, fermo restando l’importo max ammissibile (150.000 euro) è possibile fare da parte di un Comune, un unico progetto, contenente 2/3 impianti fotovoltaici su strutture di proprietà comunale.
R.: Vedasi risposta alla faq n. 1
D.: Premesso che:
– Al 1° comma dell’art. 5 si riporta che l’impianto deve essere dimensionato per l’esclusiva alimentazione della struttura pubblica e per il solo autoconsumo;
– l’ultimo comma dell’art 5 riporta: “gli investimenti previsti non dovranno avere finalità economica ma solo quella di migliorare le condizioni ambientali e ridurre gli oneri di consumo energetico per i beneficiari”;
– al punto 6 dell’art. 10 si richiede una diagnosi energetica complessiva dell’edificio comprendente sia consumi elettrici che termici;
Ritenuto pertanto che l’investimento deve mirare al contenimento dei consumi energetici complessivi dell’edificio si chiede:
Nel caso di un edificio che attualmente soddisfa il fabbisogno energetico termico mediante una caldaia alimentata a gas metano è possibile prevederne la sostituzione con una pompa di calore alimentata da energia elettrica?
Nel caso di risposta affermativa è corretto dimensionare l’impianto fotovoltaico tenendo conto sia dei consumi elettrici attuali che di quelli derivanti dalla installazione della pompa di calore in sostituzione della vecchia caldaia a gas?
Se le spese per la trasformazione della centrale termica, derivanti dalla sostituzione della vecchia caldaia a gas con la pompa di calore, rientra tra le spese ammissibili.
R.: In generale, fermo restando il principio dell’autoconsumo e l’obiettivo di realizzare impianti pubblici destinati alla produzione di energia alternativa, in grado di migliorare le condizioni ambientali e ridurre gli oneri di consumo energetico e non aventi finalità economica, si fa rilevare che l’art 5, punto 2, del Bando di Misura prevede che tra le spese ammissibili ci siano quelle relative alle spese edili e all’impiantistica strettamente necessarie e connesse all’istallazione e al funzionamento degli impianti. Per tali categorie di voci è prevista una spesa ammissibile pari al 40% del costo dell’investimento al netto delle spese generali.
D.: E’ possibile che dei Comuni si associno per candidare un progetto anche se non confinanti o limitrofi?
R.: Non si ritiene ammissibile un’associazione tra Comuni non confinanti o non limitrofi.
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AGGIORNAMENTO DEL 24 GENNAIO 2019
D: Può essere ammesso un intervento costituito da due impianti fotovoltaici su due edifici pubblici non adiacenti con integrato un sistema di accumulo dell’energia che alimenta nelle ore notturne gli edifici stessi e l’impianto di illuminazione pubblica?
R: In generale il bando, all’art. 7 “Spese ammissibili”, stabilisce che è ammissibile un progetto che preveda l’utilizzo di un’unica fonte energetica (nel caso specifico un intervento costituito da due impianti fotovoltaici su due edifici pubblici non adiacenti).
Nello specifico, l’art. 5 “Interventi ammissibili” prevede che “L’impianto dovrà essere dimensionato per l’esclusiva alimentazione della/ struttura/e pubblica/e e per il solo autoconsumo”.
Tale previsione è confermata e ripresa dal successivo art. 6 “Condizioni di ammissibilità”, laddove è stabilito che “L’impianto da fonti rinnovabili deve essere dimensionato, al massimo, solo per il soddisfacimento del proprio consumo (autoconsumo)”, ovvero, in ossequio all’art. 7, in rispondenza ai fabbisogni energetici degli immobili a cui è asservito.
Pertanto nel caso specifico sarà ammissibile l’intervento proposto solo se, fermo restando il rispetto dell’autoconsumo, l’impianto di illuminazione pubblica è di asservimento all’edificio sul quale viene installato l’impianto fotovoltaico.
D: Con la presente si fa richiesta di chiarimenti inerenti il bando di cui in oggetto:
Art.11 Criteri di selezione
– Cosa si intende per progetto presentato da almeno due Enti di diritto Pubblico (esempio Amministrazione Comunale + Scuola elementare, sarebbe fattibile?)
– E’ possibile realizzare un impianto fotovoltaico su una palestra ricadente in area ES (Edilizia Scolastica), in caso affermativo qual è il punteggio assegnato;
– E’ possibile realizzare un impianto fotovoltaico sugli spogliatoio di un campo sportivo ricadente in area (Attrezzature sportive), in caso affermativo qual è il punteggio.
R2: In merito alla Sua faq occorre puntualizzare che una risposta esaustiva non potrebbe prescindere da una disquisizione di carattere squisitamente giuridico-amministrativo che, per ovvi motivi di carattere pratico, si è costretti ad omettere.
Ad ogni modo si segnala che l’art. 4 del bando individua ed elenca – tassativamente – i soggetti che possono qualificarsi come beneficiari e che, in quanto tali, possono presentare candidatura a valere sul bando de quo.
Beneficiari della Sottomisura in questione sono: i Comuni (singoli o associati), gli Enti Gestori di Aree Protette e il Consorzio di Bonifica.
Tra di essi non figura, assolutamente, la Scuola Elementare o l’istituzione scolastica che dir si voglia.
Pertanto, per quanto sopra detto, è da escludere la possibilità che l’Amministrazione Comunale + Scuola elementare possano presentare un progetto in forma associata e beneficiare, per ciò solo, dell’attribuzione di 10 punti.
Diversamente argomentando è possibile immaginare che un edificio/immobile – adibito ad ospitare una scuola – e purché sia di proprietà dell’Ente che si qualifichi beneficiario (es. Comune) diventi oggetto di investimento ai sensi del bando de quo.
2) In merito alla possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico su una palestra ricadente in area ES (Edilizia Scolastica) o, similmente, realizzare un impianto fotovoltaico sugli spogliatoi di un campo sportivo ricadente in area AS (Attrezzature Sportive) si precisa quanto segue.
E’ possibile realizzare un impianto fotovoltaico su una palestra scolastica o, similmente, sugli spogliatoi di un campo sportivo, a condizione che l’immobile sul quale dovrebbe essere installato l’impianto sia nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del Comune o di un Ente Gestore di Area Protetta o del Consorzio di Bonifica.
In virtù di quanto detto il punteggio attribuibile sarà determinato da:
- Numero di abitanti residenti nel Comune in cui ricade l’intervento (secondo ultimo censimento ISTAT);
- Individuazione dell’area in cui ricade il Comune.
In merito a tale ultimo punto si segnala che le aree citate nel bando, ovvero quelle richiamate nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale) Basilicata 2014/2020, sono 3 (Area B, Area C e Area D) e sono del tutto differenti dalle aree di classificazione urbana.
Nello specifico si segnala che non esiste, nel PSR, un’area individuata con “ES”, né, tantomeno, un’area individuata con “AS”; pertanto alcun punteggio è previsto per le aree così denominate.
Si invita a leggere attentamente la tabella di cui all’art. 11 Criteri di Selezione del bando, oltre che ad uno studio più approfondito di tutta la normativa di riferimento Versione n. 7 del PSR Basilicata 2014-2020 – pag. 56, consultabile al link: https://europa.regione.basilicata.it/feasr/aree-psr/
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Ultimo aggiornamento 12 febbraio 2019, ore 9:41