FAQ Misura 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza
AGGIORNAMENTO DEL 26 SETTEMBRE 2019
D: L’art. 7, punto 5, lettera a) dell’Avviso Pubblico prevede l’obbligatorietà di un modulo che abbia ad oggetto “applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza aziendale (D. Lgs. N. 81/2008) e D. Lgs. N. 150/2012 – Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Premesso che la disciplina per la gestione dei corsi per il rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto e l’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari è stabilita dalla D.G.R. del 10 agosto 2015 n.1094, la quale riserva la gestione dei corsi abilitanti alla Regione, alle Organizzazioni di categoria, ai Collegi ed Ordini professionali ed dalle Associazioni dei produttori, escludendo quindi gli Enti di Formazione accreditati, è possibile erogare i contenuti “obbligatoriamente richiesti” dal bando (vedi sopra art. 7), tenendo presente che essi potranno in seguito essere certificati come crediti formativi e, in tal caso, dispensano dalla frequenza totale o parziale di alcuni moduli nell’ambito dei corsi abilitanti, ai sensi della disciplina sulla certificazione delle competenze di cui alla DGR n.845 del 04.08.2017?
R: Premesso che è stato già chiarito in una FAQ pubblicata in data 17 settembre che gli enti preposti all’erogazione dei corsi sono esclusivamente quelli individuati dall’art.4, comma 2 della D.G.R. del 10 agosto 2015 n.1094, e rinviando all’art.7 della medesima Delibera per le disposizioni sul sistema dei crediti formativi nell’ambito della gestione dei corsi di formazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’acquisito e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che il bando sulla sottomisura 1.1 risponde esclusivamente alle finalità esplicitate nell’art.2 e finanzia interventi formativi che soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui all’art.7 del medesimo. Ulteriori elementi che esulano dalle disposizioni specifiche del bando non sono oggetto di istruttoria e valutazione nell’ambito di questa procedura.
D: Con riferimento alle faq già pubblicate del 23 e 24 settembre, si chiede:
- Come sarà attribuito il punteggio relativo al Criterio C.1, laddove per la realizzazione dell’intervento vengano impegnati:
Docenti formatori con almeno 6 mesi di esperienza; Docenti formatori con più di 5 anni di esperienza e Docenti formatori con più di 10 anni di esperienza
- E’ possibile impegnare soltanto docenti formatori con almeno 6 mesi di esperienza? in questo caso il punteggio attribuito al Criterio C.1 corrisponderà a zero?
R: Non è possibile fornire un chiarimento in merito a tali richieste, atteso che le stesse rivestono carattere istruttorio. Si rinvia alle previsioni contenute nel bando, ed espressamente negli artt.6 e 11, ulteriormente esplicitate e chiarite nelle FAQ pubblicate in data 20 agosto, 23 e 24 settembre.
AGGIORNAMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2019
D: All’art. 6 – Condizioni di ammissibilità si prevede che “L’adeguatezza del personale sarà verificata in base alle esperienze curriculari collegate alle tematiche da trattare delle successiva tabella 1, nello specifico tutti i docenti devono possedere un’esperienza da formatore di almeno 6 mesi”. E’ corretta la seguente interpretazione:
– Il personale docente deve possedere un’esperienza professionale collegata alla materia d’insegnamento da trattare, oggetto di valutazione ai fini del punteggio secondo il criterio C – art. 11 – Criteri di selezione;
– Il personale docente deve possedere come requisito minimo almeno n. 6 mesi di esperienza da formatore nella materia di insegnamento da trattare,
considerata la risposta alla seguente Faq, da cui si evince che per l’attribuzione del punteggio si terrà conto degli anni di esperienza professionale (tecnica) sulle materie d’insegnamento?:
“D: In riferimento al criterio di selezione c.1 si chiede di chiarire qual è il metodo con cui verranno attribuiti i punteggi.
R: I punteggi saranno assegnati secondo il criterio della prevalenza, vale a dire:
-
- – 10 punti se almeno il 50% dei docenti ha più di 5 anni di esperienza sulle tematiche formative individuate;
- – 15 punti se almeno il 50% dei docenti ha più di 10 anni di esperienza sulle tematiche formative individuate.”
R: Nel rinviare a quanto già chiarito nella alla faq pubblicata in data 23 settembre, si riconferma che l’esperienza richiesta nel criterio di selezione C.1 è quella di formatore, atteso che nel criterio è riportato esplicitamente che “i singoli docenti devono essere qualificati per la formazione attinente alle tematiche formative individuate dalla Misura attraverso gli anni di esperienza del formatore”.
D: In riferimento all’art 8 Spese ammissibili, alla fine della tabella viene riportata la seguente dicitura: “relativamente alla macro-voci 1 e 2 della tabella sopra riportata e con esplicito riferimento ai costi di progettazione e coordinamento organizzativo, questi non potranno superare il 20% del costo complessivo del singolo intervento“. Si chiede se il 20% va considerato per ogni singola voce o la loro somma non deve superare il 20%.
R: La somma dei costi imputati alle voci di progettazione e coordinamento organizzativo non dovrà essere superare il 20% del costo complessivo dell’intervento formativo.
D: Atteso che uno stesso Ente di formazione può candidare massimo tre Interventi, si chiede se è possibile prevedere che lo stesso Intervento si svolga in due sedi/comuni diversi e prevedere, quindi, per lo stesso intervento due edizioni/aule di massimo 15 partecipanti ciascuna. In tal caso è necessario presentare due Domande di sostegno SIAN separate o basta presentare una stessa domanda/intervento in cui si indicano le due sedi/comuni previste?
R: il bando non prevede né esclude esplicitamente tale possibilità. Atteso che tale richiesta è pervenuta da più Organismi di formazione, e al fine di consentire la massima partecipazione da parte dei destinatari agli interventi formativi, si chiarisce che la presentazione di due interventi formativi identici nella progettazione ma differenti per composizione di aula (costituendo pertanto due edizioni del medesimo intervento formativo) può essere ammissibile. Si invitano, tuttavia, gli Organismi di formazione a prestare la massima attenzione alla corretta impostazione dei relativi piani finanziari per l’ammissibilità dei costi, atteso che per alcuni di questi (per es. la progettazione) si potrebbe trattare di una doppia imputazione del medesimo costo su due interventi identici ed, in quanto tali, non ammissibili.
D: E’ possibile inserire nell’intervento formativo uno o più moduli incentrati su tematiche che consentano l’acquisizione di competenze utili al rilascio di specifiche attestazioni (p.e. DLSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008)?
R: Fermo restando che ai fini dell’ammissibilità al Bando, gli interventi formativi devono essere coerenti con quanto stabilito all’art. 7, qualora l’Organismo di Formazione decida di inserire moduli incentrati su tematiche che consentano l’acquisizione di competenze utili al rilascio di specifiche attestazioni, rimane in capo allo stesso la verifica di coerenza con la normativa di riferimento e con le procedure atte al rilascio delle attestazioni.
AGGIORNAMENTO DEL 23 SETTEMBRE 2019
D: Nel riquadro relativo alla descrizione dei moduli formativi, in riferimento alla “Durata” del modulo va indicata la durata complessiva dello stesso, incluso il monte ore riservato per l’eventuale workshop previsto e di cui anche si richiede nella parte sottostante la durata?
R: Si, nel riquadro si inserisce la durata complessiva del modulo, ripartita in ore teoriche o pratiche se previste: la durata del workshop è un di cui ovviamente (per es. modulo durata complessiva ore 15, di cui workshop durata n.3 ore)
D: In riferimento al p. 6 – Articolazione dei moduli di ciascun intervento formativo, si chiede di indicare per ciascun Modulo formativo la Modalità di erogazione: A se l’attività sarà svolta in aula, B se a distanza e C se in modalità coaching. Si può prevedere per ciascun modulo formativo più di una modalità di erogazione, ad esempio, se un modulo ha una durata complessiva di 15 ore, prevedere 10 ore di Aula e 5 ore di Coaching?
R: Si, l’articolazione in ciascun modulo formativo delle modalità di erogazione è una scelta rimessa ad una autonoma scelta progettuale dell’Organismo di Formazione, fermo restando tutte le altre previsioni contenute nell’art.7 del bando.
D: L’art. 6 – Condizioni di ammissibilità, prevede che “l’adeguatezza del personale sarà verificata in base alle esperienze curriculari collegate alle tematiche da trattare della successiva Tabella 1, nello specifico tutti i docenti devono possedere un’esperienza da formatore di almeno 6 mesi”.
Si chiede se la seguente interpretazione è corretta:
- Il personale docente deve possedere un’esperienza professionale nelle tematiche dell’intervento di oltre 5 anni;
- Il personale docente deve possedere, inoltre, un’esperienza in qualità di formatore di almeno 6 mesi.
Si chiede se l’attività di formatore deve essere intesa strettamente connessa alla tematiche dell’intervento ovvero in ambiti diversi.
Si richiedono indicazioni circa l’inserimento sul formulario del Titolo Modulo formativo e relativo/i Docente/i.
R: Nell’art.6 del bando è specificato che l’adeguatezza del personale docente sarà valutata in base all’esperienza da formatore sulle tematiche oggetto della formazione: il personale docente dovrà avere un’esperienza di formatore di almeno 6 mesi, quale condizione minima richiesta, sulle tematiche oggetto dell’attività di formazione.
Il possesso di un’esperienza di formatore di almeno 5 anni non è invece una condizione minima richiesta ma è un criterio di selezione, in base al quale sarà assegnato un punteggio in fase di valutazione di merito.
Nella Tabella di cui al punto 7 dell’All.3 Format intervento formativo dovrà essere messo in relazione il docente con la specifica materia oggetto di formazione e relativo Modulo formativo.
AGGIORNAMENTO DEL 19 SETTEMBRE 2019
D: La scrivente società, per il tramite di un CAA abilitato, sta provvedendo all’inserimento in SIAN della domanda di sostegno relativa alla Misura in oggetto, ma si trova di fronte alla seguente problematica: pur essendo società privata e regolare soggetto IVA, nel caso specifico del Bando della Regione Basilicata di cui sopra, sosterrà delle spese per le quali l’IVA risulterà indetraibile. Ai sensi del punto 2 della Circolare n.20/E del 11.05.2015 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, “Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”. Poiché il documento contabile che la scrivente società emetterà a carico della Regione Basilicata in caso di approvazione del contributo non sarà soggetto all’imposta, se ne deduce che per tutte le spese relative a tale operazione l’IVA sarà indetraibile e, quindi, dovrà essere richiesta come contributo nella domanda di sostegno SIAN. Tuttavia, il sistema non consente di considerare l’importo dell’IVA come parte del contributo, escludendolo automaticamente e riportando nella somma del sostegno richiesto il solo imponibile. Si precisa, inoltre, che provando a rettificare i dati manualmente, nel sistema SIAN compare un messaggio di errore e ciò rende impossibile il completamento della procedura.
R: In seguito a verifiche tecniche è emerso l’esistenza di un problema informatico sul sistema SIAN, attualmente risolto. I soggetti richiedenti per i quali sussistono le casistiche di indetraibilità dell’IVA, dovranno “flaggare” il campo “Iva rendicontabile” ed inserire il valore dell’Iva nell’apposito campo.
D: In riferimento all’art. 6 – Condizioni di ammissibilità, con quali parametri sarà verificata l’Esperienza da formatore di almeno 6 mesi? Per essere considerata valida una mensilità, occorre aver sviluppato un monte ore predefinito, oppure va considerato il periodo di svolgimento dell’incarico di docenza?
R: L’adeguatezza del personale docente deve essere dimostrata con un’esperienza da formatore di almeno 6 mesi, con riferimento al periodo di durata di ogni incarico. Una durata di un incarico inferiore ad un mese sarà conteggiato proporzionalmente (per es. un incarico la cui durata è pari ad una settimana sarà conteggiata per un quarto di mensilità, due settimane sarà conteggiata per mezza mensilità, tre settimane tre quarti di una mensilità).
AGGIORNAMENTO DEL 17 SETTEMBRE 2019
D: In una proposta formativa abbiamo deciso di inserire un modulo didattico preparatorio al rilascio del Patentino per prodotti fitosanitaria, è possibile farlo e avviare anche in questo caso successivamente all’approvazione del corso l’autorizzazione del modulo cosi richiesto dalla normativa regionale?
R: La disciplina per la gestione dei corsi per il rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto e l’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, per la consulenza e la vendita è stabilita dalla D.G.R. del 10 agosto 2015 n.1094. Detta disciplina consente la gestione dei corsi alla Regione, alle Organizzazioni di categoria, ai Collegi ed Ordini professionali ed dalle Associazioni dei produttori, per questi limitatamente ai propri iscritti. Al momento sono esclusi gli Enti di formazione, ancorché accreditati.
AGGIORNAMENTO DEL 16 SETTEMBRE 2019
D: Si chiede conferma che ai fini dell’ammissibilità del corso, il numero dei destinatari debba essere sempre pari ad 8. Inoltre, se durante l’attuazione dell’intervento formativo dovessero esserci delle rinunce, cosa accade? è prevista una “percentuale di presenza” da garantire per conservare l’ammissibilità dell’intervento?
R: Si conferma che, come previsto dall’art.7 del bando e dall’art.4 dell’Allegato 1 – Allegato tecnico del bando, il numero minimo di destinatari presenti in aula deve essere pari ad 8 destinatari e tale numero minimo deve permanere per tutta la realizzazione dell’intervento.
Inoltre, nell’art.4 dell’allegato 1 – Allegato tecnico al bando, punti 4.1 e al punto 4.2 è specificato che:
- “Sono consentite sostituzioni di allievi sino ad un massimo del 50% dei componenti l’aula. Le sostituzioni potranno aver luogo solo in presenza di un elenco di soggetti già selezionati”;
- “Il tutor garantisce un’adeguata presenza in aula comunque superiore al 50% delle ore di durata del corso, documentata mediante l’apposizione della relativa firma sul registro didattico d’aula”
Pertanto l’ammissibilità di un intervento permane se la frequenza del corso di almeno 8 partecipanti è superiore al 50% delle ore complessive dello stesso.
D: In riferimento ai dipendenti delle aziende agricole, si richiede se le ore di formazione devono essere svolte in orario di lavoro o extra orario di lavoro?
R: Non sono previste nel bando preclusioni particolari in merito.
D: La definizione “beneficiario della Misura 6” fa riferimento sia a coloro inseriti nell’elenco delle domande di aiuto ammissibili, sia a coloro inseriti nell’elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento?
R: I beneficiari della Sottomisura 6.1 sono esclusivamente i soggetti ammessi al sostegno e, pertanto, finanziati.
D: L’Amministratore dell’ente di formazione che percepisce compensi deliberati dall’assemblea in base ai singoli progetti e che è iscritto alla gestione separata INPS è da considerare personale dipendente interno o personale esterno?
R: La tipologia di personale è distinta sulla base della natura contrattuale che intercorre fra un ente ed un soggetto (contratto di lavoro subordinato o contratto d’opera o di lavoro autonomo).
D: È possibile accreditare, dopo approvazione del progetto, sedi temporanee per lo sviluppo dell’attività formativa? In caso affermativo, non conoscendo la località della sede, che sarà determinata dalla provenienza degli allievi, si stima il costo del fitto degli immobili e delle strutture didattiche ma non è possibile presentare i preventivi. Come procedere?
R: Si rinvia a quanto esplicitato nelle FAQ precedenti già pubblicate.
AGGIORNAMENTO DEL 11 SETTEMBRE 2019
D: È possibile accreditare, dopo approvazione del progetto, sedi temporanee per lo sviluppo dell’attività formativa? In caso affermativo, non conoscendo la località della sede, che sarà determinata dalla provenienza degli allievi, si stima il costo del fitto degli immobili e delle strutture didattiche ma non è possibile presentare i preventivi. Come procedere?
R: La possibilità di utilizzare sedi temporanee non è preclusa dal bando, atteso che tale previsione è contenuta nell’ambito delle disposizioni regionali per l’accreditamento degli organismi di formazione. Si evidenzia, a tal proposito, che in fase di presentazione della domanda di sostegno, deve essere inserita la sede presso la quale si prevede di attuare l’intervento: l’indicazione di utilizzare altre sedi temporanee in fase attuativa non esonera il beneficiario dall’obbligo di presentazione, in fase di domanda di sostegno, della documentazione richiesta negli artt.8 e 13 del bando, e cioè i tre preventivi, atteso che la presentazione della suddetta documentazione ha il fine di consentire la verifica della ragionevolezza dei costi ammissibili (nel caso specifico il fitto di immobili e/o strutture didattiche). Non è preclusa, altresì, in fase attuativa, la possibilità di variare le sedi: in tal caso, a tale richiesta, sarà necessario allegare nuove terne di preventivi per valutare la congruità della spesa.
D: Laddove si richiede di indicare la sede accreditata di svolgimento, nel caso in cui si intendesse realizzare un intervento formativo presso una città diversa da quella in cui l’Organismo di formazione ha la propria sede accreditata, quale sede occorre indicare, atteso che l’Organismo si riserva in fase di avvio dell’intervento di individuare una sede temporanea presso la città in cui si andrà a realizzare l’intervento?
R: Se l’Organismo di formazione ha già individuato il Comune dove intendere svolgere l’intervento formativo, potrà indicarlo già nella fase di presentazione del progetto, specificando che si avvarrà di una sede temporanea, di cui verrà chiesto l’accreditamento in caso di ammissione al sostegno. Se ancora non lo avesse individuato, si rammenta che la sede dell’intervento dovrà essere in ogni caso specificata, non potendo, in questo caso, non coincidere se non con quella della sede accreditata dell’Organismo stesso, atteso che l’Organismo dovrà garantire lo svolgimento delle attività presso una sede accreditata.
Si rinvia, inoltre, a quanto già esplicitato nella FAQ precedente, riguardo alla presentazione della documentazione ai fini della verifica di congruità dei costi ammissibili.
D: Riguardo alla durata, laddove si richiede di inserire il numero delle ore di pratica, cosa si intende per “pratica”?
R: Per pratica si intende la possibilità di prevedere, nell’ambito dell’erogazione dell’attività formativa, anche una parte del monte ore del modulo formativo dedicata all’applicazione pratica in campo. Si precisa che eventuali spese inerenti la partecipazione dei destinatari a tali attività possono essere ricondotte alla voce di costo di cui all’art.8 punto elenco 7 dell’art.8.
D: Tra le attività di coaching, si può prevedere l’attività di supporto per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e manageriali?
R: Il bando non preclude tale attività: si rinvia, per quanto riguarda l’attività di coaching, a quanto disposto nell’art.7 del bando.
D: E’ possibile candidare proposte che si realizzano in sede didattiche diverse dalla sede di accreditamento dell’organismo di formazione? se si, è sufficiente indicare solo il comune dove verrà svolto il corso e successivamente nella fase operativa (a progetto approvato) accreditare provvisoriamente la sede?
R: Sulla possibilità di realizzare l’intervento formativo in sedi temporanee, si rinvia a quanto esplicitato nelle FAQ precedenti già pubblicate.
AGGIORNAMENTO DEL 10 SETTEMBRE 2019
D: Destinatari sotto i 40 anni di età significa 39 anni e 364 giorni? Occorre avere tale requisito SOLO all’atto di iscrizione all’avviso di selezione dei destinatari dell’intervento formativo?
R: Si conferma che i destinatari sotto i 40 anni dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla fase di selezione, al massimo 39 anni e 364 giorni.
D: Nel piano finanziario del formulario sono previste ALTRE SPESE che riguardano le “SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’INTERVENTO”, invece all’art.8 dell’avviso sono previste ALTRE SPESE che riguardano la SELEZIONE DEI DESTINATARI. Nella compilazione dell’analisi costi del formulario come procediamo?
R: La voce “altre spese” riguarda la fase di “selezione dei destinatari”: a causa di un errore materiale nel format dell’intervento formativo tale riga appare inserita in spese di “pubblicizzazione dell’intervento”: si specifica che le voci di costo inserite nella voce “altre spese” potrà essere utilizzata per l’inserimento di costi afferenti alla selezione dei destinatari, come disposto dall’art.8 del bando.
D: Si richiede se la seguente interpretazione del bando è corretta oppure no: nell’allegato 3 “Format Intervento formativo”, al punto 2 “Destinatari e loro caratteristiche” e alla voce “Categorie di destinatari”, occorre far differenza tra:
• Addetti del settore agricolo:
• Addetti del settore agroalimentare:
• Addetti del settore forestale:
• Addetti del settore agricolo, agro-alimentare e forestale sotto i 40 anni di età:
• Addetti del settore agricolo, agro-alimentare e forestale sopra i 40 anni di età:
• Beneficiari della Sottomisura 6.1
R: Nel confermare la correttezza dell’interpretazione, si rinvia a quanto già chiarito nella alla faq pubblicata in data 4 settembre.
AGGIORNAMENTO DEL 4 SETTEMBRE 2019
D: Premesso che l’Art. 7 del Bando in oggetto afferma che ciascun Intervento deve riferirsi agli Ambiti prioritari di intervento individuati nel PSR Basilicata 2014/2020 (indicati nella tabella 1) e trattare obbligatoriamente almeno 2 di essi, si chiede se nel “Format –Intervento formativo Allegato 3”, nella Parte Seconda – Descrizione Intervento, dovendo indicare obbligatoriamente due ambiti prioritari, bisogna fare riferimento ad una sola Focus Area o è possibile fare riferimento a più Focus Aree di intervento individuate dal PSR?
R: La tabella ha la funzione di mettere in coerenza gli ambiti di intervento sui quali devono vertere gli interventi formativi con le Focus Area, che rappresentano gli obiettivi specifici delle priorità del PSR, l’opzione della Focus Area coerente con l’intervento formativo proposto è una scelta che compete all’organismo di formazione. Nulla osta alla possibilità che un medesimo intervento formativo, attraverso la combinazione dei due ambiti prioritari di intervento, possano essere ricondotto a due Focus Area differenti.
D: Considerati i requisiti di accesso dei destinatari dell’intervento formativo come previsti dall’art. 5 – Destinatari del Bando, che cosa si intende per “Categorie di destinatari” al Paragrafo 2 – Descrizione dei destinatari nel Format – Intervento formativo Allegato 3”? Bisogna fare una previsione numerica distinta tra Addetti al settore agricolo, addetti al settore agroalimentare e addetti al settore forestale e quindi in base agli Ambiti prioritari individuati? Oppure per “Categoria” si intende la posizione lavorativa: Imprenditore, Dipendente e/o Coadiuvante?
R: Le categorie di destinatari sono gli addetti del settore agricolo, agro-alimentare e forestale. Nella tabella di cui al punto 2 del “Format –Intervento formativo Allegato 3” deve essere altresì specificato, se nella composizione dell’aula si intende selezionare un numero preciso di giovani agricoltori sotto i 40 anni di età o se l’intervento è diretto ai beneficiari della Sottomisura 6.1. Si ricorda, a tal proposito, che la composizione dell’aula proposta in sede di presentazione della domanda, dovrà rimanere inalterata in sede di attuazione negli ultimi due casi evidenziati, atteso che tale composizione è oggetto di assegnazione di un punteggio in sede di valutazione di merito.
D: I docenti possono prestare la loro attività di formazione su più proposte formative e per diversi enti di formazione?
R: Non è preclusa dal bando tale possibilità.
D: Gli anni di esperienza del formatore sono calcolati solo se l’attività avviene in maniera continuativa (Se un formatore ha svolto attività più di dieci anni fa, poi ha sospeso l’attività e l’ha ripresa negli ultimi anni, come si determina il punteggio?)
R: No, non è necessario che i sei mesi siano continuativi.
D: Nella composizione del piano formativo possono essere inserite sia attività di coaching che di workshop (15 ore per ciascuno)? Queste attività risultano parte integrante del piano e quindi concorrano al raggiungimento delle 150 ore?
R: si, concorrono al raggiungimento delle 150 ore massime di cui può essere composto un intervento formativo.
D: Gli incarichi esterni possono essere affidati anche a società di servizi o ditte individuali?
R: Il bando non preclude tale possibilità: si rammenta che in ogni caso, la congruità dei costi degli incarichi esterni dovrà essere dimostrata sulla base delle disposizioni di cui all’Art.8 del Bando e, pertanto, in caso di personale esterno, sulla base della Circolare MLPS n.2/2009.
D: Per ottenere il punteggio del criterio C.1 (corretta individuazione dei soggetti destinatari) tutti i partecipanti del corso devono essere beneficiari della misura 6? O è sufficiente la maggioranza o una partecipazione minima?
R: Per quanto riguarda il criterio di selezione di cui al punto D.1, l’ottenimento del punteggio si raggiunge solo nel caso in cui l’intera aula sia composta da soggetti beneficiari della Sottomisura 6.1.
D: In merito alla dichiarazione di attestazione relativa all’irrecuperabilità dell’Iva si chiede di sapere se questa debba essere fatta da un ESPERTO CONTABILE (iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), così come previsto dall’articolo 13 comma 6 del Bando, oppure da un REVISORE LEGALE (iscritto presso il Registro dei Revisori Legali) come richiesto invece dall’Allegato 2.
R: L’attestazione può essere effettuata da un esperto contabile o da un revisore legale.
AGGIORNAMENTO DEL 21 AGOSTO 2019
D: Le spese di progettazione possono essere riferite anche a personale esterno? Oppure sono riconosciute solo se riferite a dipendenti del soggetto richiedente?
R: L’art.8 “Costi ammissibili” del bando, prevede che le spese di progettazione sono ammissibili sia se riferite a personale interno sia esterno: si rinvia, a tal proposito, a quanto previsto nella “Tipologia personale impiegato per l’attuazione” della tabella riportata nel medesimo articolo. Si specifica che i costi del personale dovranno essere giustificati sulla base di differenti disposizioni normative, a seconda che sia esterno o interno, come indicato nella colonna “Rif. Per il calcolo delle spese ammissibili” della tabella.
D: L’art. 7 dell’avviso dice che “Ogni beneficiario può presentare al massimo 3 interventi formativi”. Qualora un beneficiario voglia avvalersi di tale opportunità, ovvero presentare 2 o 3 interventi formativi, deve presentare 1 domanda per ogni intervento formativo? oppure può presentare un’unica domanda e quindi un unico formulario inserendo, in esso, i tre interventi formativi? In questo ultimo caso lo schema di piano finanziario va replicato 3 volte (uno per ogni intervento formativo previsto)?
R: L’art.14 del bando specifica che “in considerazione del fatto che ogni beneficiario può presentare al massimo n.3 (tre) interventi formativi (art.7 del presente Bando), ogni beneficiario potrà rilasciare a SIAN al massimo n.3 (tre) domande di sostegno, alle quali dovranno corrispondere in maniera univoca tre domande candidate sul portale “SIA-RB”. Le successive domande di sostegno rilasciate a SIAN saranno ritenute irricevibili”. Pertanto dovranno essere rilasciate a Sian (al massimo) 3 domande di sostegno, alle quali dovranno corrispondere tante domande sul portale SIA-RB, ciascuna corredata da un intervento formativo (e relativo piano finanziario).
AGGIORNAMENTO DEL 20 AGOSTO 2019
D: È possibile prevedere delle ore dedicate a stage da svolgere presso aziende agricole? tali attività, computate nelle 150 ore, possono essere inserite in un apposito modulo didattico? possono, eventualmente, essere distribuite all’interno di ciascun modulo didattico? vi è un limite di durata dello stage?
R: La Sottomisura 1.1 sostiene la realizzazione di interventi costituiti da corsi di formazione collettivi, da realizzare in aula e/o in campo e/o a distanza eventualmente integrati con attività di workshop tematici di studio e approfondimento e coaching.
Le attività di stage presso le aziende agricole sono sostenute dalla Sottomisura 1.3 del PSR Basilicata 2014/2020.
D: È possibile prevedere visite didattiche in aziende agricole? le ore destinate a visite didattiche devono essere inserite in specifici moduli formativi?
R: La Sottomisura 1.1 sostiene la realizzazione di interventi costituiti da corsi di formazione collettivi, da realizzare in aula e/o in campo e/o a distanza eventualmente integrati con attività di workshop tematici di studio e approfondimento e coaching. Le visite alle aziende agricole e forestali sono sostenute dalla Sottomisura 1.3 del PSR Basilicata 2014/2020.
Si precisa che, attesa la specificità del bando e delle attività da esso previste, l’espressione “visite didattiche” nella voce di costo di cui all’art. 8, punto 7 si riferisce a spese inerenti la partecipazione dei destinatari alle attività di workshop tematici di studio e approfondimento, nei limiti delle ore stabilite dal Bando.
D: Le attività di coaching possono essere svolte presso aziende agricole?
R: Le attività di coaching sono finalizzate ad offrire soluzioni mirate a specifiche esigenze dei destinatari attraverso l’affiancamento di un tecnico (coach). Possono essere svolte con tutte le modalità previste per la formazione collettiva, vale a dire in aula e/o in campo e/o a distanza.
D: In riferimento al bando in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito alla definizione dei moduli formativi, in relazione alle specifiche previste all’art. 7 del bando. in particolare, si chiede se è possibile, per ciascuna delle tematiche identificate in ogni ambito prioritario, prevedere lo sviluppo di uno o più moduli formativi.
R: Si. Le tematiche individuate nella tab. 1 di cui all’art. 7 del bando possono essere declinate nei moduli (della durata minima di 5 ore e massima di 15 ore) che andranno a comporre ciascun intervento formativo (della durata minima di 60 ore e massima di 150 ore).
D: In riferimento al criterio di selezione c.1 si chiede di chiarire qual è il metodo con cui verranno attribuiti i punteggi.
R: I punteggi saranno assegnati secondo il criterio della prevalenza, vale a dire:
10 punti se almeno il 50% dei docenti ha più di 5 anni di esperienza sulle tematiche formative individuate;
15 punti se almeno il 50% dei docenti ha più di 10 anni di esperienza sulle tematiche formative individuate.
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Ultimo aggiornamento 26 settembre 2019, ore 14:18