Cumulo del sostegno delle misure del PSR Basilicata 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali entro i limiti fissati dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013
In riferimento al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento del PSR Basilicata 2014/2020 con i crediti d’imposta, si esplicita quanto segue:
1) Ai fini dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), l’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono in alcun caso essere superate;
2) Che per tasso di sostegno si intende l’aliquota del contributo pubblico a un’operazione [articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013], mentre per spesa pubblica si intende qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell’Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico [articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013].
Tale contributo pubblico comprende anche esenzioni dall’onore fiscale altrimenti applicabile, in quanto riducono il costo globale a carico del beneficiario per l’attuazione dell’attività in questione.
Fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d’imposta sono concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l’intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.
Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d’imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013