FAQ Misura 2.1, Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura aventi sede legale in Regione Basilicata
AGGIORNAMENTO DEL 9 APRILE 2019
D: Al punto 4 “Documentazione Richiesta” al punto b viene richiesto CV redatto utilizzando l’Allegato B (CV Europass). Si chiede di conoscere se necessita da parte dei professionisti individuati la compilazione del modello su indicato o se si ritiene sufficiente che il CV allegato, in formato Europass, contenga i requisiti minimi contenuti nel modello allegato (INFORMAZIONI PERSONALI, ESPERIENZA PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, COMPETENZE PERSONALI) tali da far emergere le competenze professionali per gli ambiti di consulenza per i quali si richiede accreditamentento.
R: I CV devono essere presentato in formato Europass, al fine di consentire una più agevole ed omogenea valutazione dell’esperienza professionale/formativa dei consulenti di cui intende avvalersi l’Organismo di consulenza che chiede il riconoscimento e devono riportare, in ogni caso, puntualmente tutte le informazioni richieste all’art.6, lettera C delle disposizioni attuative regionali, per consentirne la corretta valutazione ai fini dell’ammissibilità.
D: Una associazione no profit, che svolge servizi alla cittadinanza del settore ambientale,mitigazione cambiamenti climatici , protezione biodiversità e delle acque,ecc. può richiedere il riconoscimento come organismo di consulenza?
L’art. 5, commi 1 e 2 del DM 3 febbraio 2016, recepito negli artt. 5 e 6 delle disposizioni attuative regionali, prevede che possano essere riconosciuti quali organismi di consulenza privati “le imprese, costituite anche in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale” e l’oggetto sociale deve prevedere espressamente l’erogazione di attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale. Gli organismi che intendono richiedere il riconoscimento devono possedere, pena l’inammissibilità, tali caratteristiche.
AGGIORNAMENTO DEL 27 MARZO 2019
D: Per la misura 2.1 è possibile costituirsi in ATP? Associazione tra professionisti con solo partita Iva? Bisogna eventualmente registrarla?
R: L’associazione temporanea tra professionisti è caratterizzato da un vincolo associativo occasionale, temporale e limitato (con scadenza) alla realizzazione di un’attività specifica, che i singoli soggetti da soli non potrebbero affrontare e/o svolgere compiutamente. La costituzione di una ATP non instaura fra i soggetti che vi partecipano un vincolo di natura societaria o associativa permanente, né tantomeno, in una ATP, si ravvisa la finalità richiesta ai sensi dell’art. 6, punto elenco B) delle Disposizioni regionali. I soggetti pertanto devono essere costituiti in forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale, quali società tra professionisti.
Il riconoscimento ai sensi del DM 3 febbraio 2016, è finalizzato all’iscrizione in un registro nazionale quale organismo di consulenza, nell’ambito dell’istituzione del sistema di consulenza in agricoltura ai sensi del Reg. UE 1306/2013, che non si configura quale attività specifica e determinata nel tempo e non prevede scadenza.
Pertanto, ai fini del riconoscimento, la forma dell’ATP o similari non è ammissibile.
Ultimo aggiornamento 9 aprile 2019, ore 8:35