AGGIORNAMENTO DEL 22 GIUGNO 2018
D: Il cedente ha inoltrato domanda unica in data 15 giugno 2018, successivamente a tale data chiude P. iva, iscrizione INPS, CCIAA e fascicolo az. (lasciando solo l’anagrafica). Il figlio subentra prendendo in affitto i terreni senza titoli (farà richiesta a riserva nazionale) in data successiva al 15 maggio 2018, aprendo partita iva, iscrivendosi a CCIAA, INPS e aprendo fascicolo aziendale. Se tale situazione è ammissibile (il dubbio è sulla detenzione dei terreni in data successiva al 15 maggio) a quale fascicolo aziendale si farà riferimento per calcolare l’S.O.?
R: Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art 6 del bando, per come formulato il quesito non esistono vincoli per il possesso dei terreni in data successiva al 15 maggio e per lo SO si farà riferimento al fascicolo aziendale collegato alla domanda unica, se effettuata altrimenti all’ultima scheda di validazione precedente la domanda di sostegno. Nel caso specifico, per il calcolo dello SO si farà riferimento al fascicolo aziendale del cedente.
***
AGGIORNAMENTO DEL 20 GIUGNO 2018
D: Il titolare di un’azienda zootecnica normalmente fa pascolare le sue podoliche nel bosco aziendale, con una superficie di circa 25 ettari. Per quanto riguarda il calcolo dello S.O. questa superficie viene assimilata a pascolo o viene valutata come superficie boschiva?
R: Il bosco deve essere classificato nel fascicolo aziendale come bosco pascolabile, in tal caso, ai fini del calcolo della SO, il 50% della superficie è classificata come pascolo (non computata per le aziende zootecniche) mentre la parte restante è classificata come bosco.
D: Nel caso di subentro (giugno 2018) di un azienda zootecnica condotta stato brado, il calcolo medio dei capi è uguale a quello riportato nel fascicolo aziendale?
R: Per i subentri derivanti da aziende zootecniche preesistenti si farà riferimento alla media dei capi detenuti nell’anno solare 2017 secondo la formula: (Numero Capi X numero mesi di permanenza in stalla)/12
D: Dopo aver calcolato le Unità Foraggere di Produzione e di consumo mi trovo un surplus di Unità Foraggere, posso mettere le superfici con tali Unità Foraggere nel calcolo della SO?
R: No in quanto ai sensi del Reg. CE 1242/2008 e della DD n. 447/2016, in caso di presenza in azienda di erbivori, si ha uno SO nullo.
D: La superficie boschiva posseduta da un’azienda zootecnica sviluppa uno S.O. pari al 55% di quello totale. Questa condizione è motivo di esclusione della pratica, oppure la percentuale dello SO boschiva deve essere ricalcolata e riportata al 49% dello S.O. totale, come prescritto dall’art. 6 del bando.
R: Per come posto il quesito la risposta è negativa. Si precisa, a tal proposito, che le aziende agricole con superfici boschive possono accedere al sostegno solo se lo S.O. riveniente dai boschi non superi il 49% dello S.O. totale.
D: Il cedente attualmente è titolare dell’azienda agricola che vorrebbe cedere interamente al figlio e contemporaneamente è socio di una società agricola semplice che gestisce altra azienda agricola, tale situazione è ammissibile per il subentro del figlio?
R: Per come posto il quesito la risposta è positiva
D: Un azienda ha presentato la domanda pac nei termini del 15.06.2018, ma a causa di errori informatici non è stata riportata la corretta destinazione d’uso dei terreni, ad oggi è ancora possibile presentare una domanda di modifica della domanda unica che sostituisce quella presentata in data 15.06.2018, con una nuova scheda di validazione che avrà una data successiva al 15/06/2018. Per il calcolo della SO del primo insediamento sarà valutata la scheda successiva, che è quella a cui si lega la domanda unica 2018?
R: Si (il fascicolo riferito alla DU 2018)
***
AGGIORNAMENTO DEL 14 GIUGNO 2018
D: In base all’articolo 10 del bando “competenze dell’insediato”, uno dei criteri per l’assegnazione del punteggio recita “24 mesi di anzianità in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola”. Nel caso di un neo Imprenditore Agricolo Professionale regolarmente iscritto all’Inps ad inizio 2017 e tutt’ora iscritto (in regola con l’imposizione contributiva annuale), che ha partecipato al precedente bando, può essere considerato alla stregua della tipologia anzi considerata, pur non avendo precedentemente mai svolto le 51 giornate di lavoro in 24 mesi in qualità di dipendente o coadiuvante di azienda agricola, in quanto si è iscritto direttamente all’INPS come IAP?
La sola iscrizione INPS come imprenditore agricolo Professionale è considerato valida ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio in oggetto (punti 15). L’esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte della Regione (per un minimo di 150 ore, attestata da Organismi di Formazione accreditati dalla Regione) potrà essere conseguita entro 36 mesi dalla data della decisione di concedere il sostegno?
R: La sola iscrizione IAP non è considerata valida ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio in oggetto, ma si richiama l’attenzione sul fatto che le 51 giornate bisogna averle svolte in un arco temporale massimo 24 mesi. L’esperienza formativa per il rilascio della qualifica di IAP potrà essere conseguita entro 36 mesi dalla data di concessione del sostegno, come previsto dall’art. 6 comma 1 del bando.
D: Per un giovane che si insedia per la prima volta in agricoltura, in base all’articolo 10 del bando “competenze dell’insediato”, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (15 punti), chiedevo se le 51 giornate di lavoro in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola, da dimostrare mediante estratto conto contributivo/previdenziale INPS, devono essere state svolte per forza in 24 mesi? nel caso in cui siano state svolte in 12 mesi o tempo minore cambia qualcosa?
R: Per l’attribuzione del punteggio le 51 giornate bisogna averle svolte in un arco temporale massimo di 24 mesi. Risulta chiaro che nel caso siano state svolte in un tempo minore il criterio si considera soddisfatto.
D: L’art 6 comma 5 della misura 6.1 – bando 2018, tra i requisiti di ammissibilità recita: “L’azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di Produzione Lorda Standard (Standard Output – SO) non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro (ai sensi dell’art.19 paragrafo 4 del Reg.(UE) n.1305). Le soglie minima e massima per l’ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all’indagine RICA/INEA per l’analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando). Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento:
– Per le produzioni vegetali, al piano colturale presente sul fascicolo aziendale alla data del 15/5/2018 (Domanda unica 2018);
– Per il patrimonio zootecnico, alla media dei capi detenuti nell’anno solare 2017;”
In merito al patrimonio zootecnico, come viene calcolata la media dei capi detenuti nell’anno solare, se un’azienda ha acquistato i capi nel mese di ottobre 2017, il “patrimonio zootecnico va rapportato all’intero 2017, per poter calcolare correttamente la SO?. Ad esempio se un’azienda ha acquistato 20 capi bovini adulti ad ottobre 2017, il numero dei capi da indicare nel calcolo della SO dovrebbe essere così calcolato: (20 capi x 3 mesi)/12 = 5?
R: In merito alle produzioni vegetali considerando la proroga dei termini per il rilascio della DU 2018 al 15 giugno, anche per il bando sottomisura 6.1 la scheda di validazione da utilizzare per il calcolo della PS è quella legata alla Domanda Unica 2018.
In riferimento al patrimonio zootecnico, la consistenza media può essere calcolata ricorrendo alla formula esposta nel quesito.
D: Un’azienda ha uno S.O. di euro 33.000 derivante dall’allevamento di Podoliche sui pascoli aziendali, euro 4.000 dalla coltivazione di un oliveto e euro 124.000 da superficie a bosco.
Lo S.O. totale sarà uguale a euro 72.549, di cui il 51% (euro 33.000 da allevamento delle Podoliche, euro 4000 dalla coltivazione di un oliveto) e il 49% (euro 35.549 da superficie a bosco).
R: La faq si configura quale attività pre – istruttoria. Il servizio faq è finalizzato a fornire spiegazioni e chiarimenti su aspetti del Bando.
D: Per un’azienda costituita nel marzo 2017, come viene calcolata la consistenza media del patrimonio zootecnico detenuto nell’anno 2017.
R: Rispetto alla faq in questione va chiarito se trattasi di subentro oppure di nuovo inserimento della zootecnia per l’anno 2017. Si precisa che per le nuove aziende neo-fascicolate per la consistenza zootecnica si farà riferimento al dato reale, al momento della presentazione dell’istanza, mentre per i subentri derivanti da aziende zootecniche preesistenti si farà riferimento alla media dei capi detenuti nell’anno solare 2017 secondo la formula: (Numero Capi X numero mesi di permanenza in stalla)/12
D: l’agronomo regolarmente iscritto all’albo può firmarsi e timbrarsi la sua stessa domanda del progetto o deve avvalersi di un tecnico esterno?
R: Si, così come ribadito all’art 9 comma 2 del bando di misura
D: Leggendo testualmente il bando per le piante officinali non destinate all’estrazione, ma destinate all’essiccamento non dovrebbero essere previsti particolari oneri contabili o probatori. Nel dettaglio ho letto: “Per le coltivazioni di erbe officinali ai fini produttivi dell’estratto, in fase di accertamento della seconda rata, pari al 30% dell’importo dell’aiuto, la relativa domanda di pagamento dovrà essere corredata da documentazione contabile che evidenzi il conferimento a centri di trasformazione per l’esecuzione dell’estrazione.” Io coltiverò rosmarino e timo che come lavorazione di “officina” richiederanno l’essicazione. Potete confermarmi che per tale casistica non devono essere prodotti documenti?
Qualora debba produrre una documentazione, non trattandosi di estrazione di oli essenziali, va bene la fattura di vendita del prodotto ad un produttore che effettua l’essicazione e che poi rivende il prodotto essiccato attraverso i suoi canali commerciali?
R: Per le officinali il cui prodotto sono le foglie essiccate, se non presente in azienda un sistema di essiccazione, occorre allegare a corredo della domanda la fattura di vendita del prodotto che dimostri il conferimento per l’esecuzione dell’essicazione a strutture specializzate nella trasformazione e commercializzazione di piante officinali.
D: Salve volevo chiedere per la mis 6.1 alla voce fiori e piante ornamentali, se il girasole ornamentale può essere utilizzato per il calcolo dello standard out, oppure non va bene visto che c’è già una voce girasole?. Altra domanda, se io oggi dico che nei terreni faccio fiori e non possono essere messi a dimora in questo periodo perché non idoneo possono essere piantati in autunno pena esclusione della domanda?
R: Non va bene in quanto, per la coltivazione del Girasole, esiste il codice D27. In riferimento al secondo quesito la risposta è negativa in quanto, l’art 6 del bando prevede che al momento della presentazione della domanda l’azienda debba avere uno standard output non inferiore a € 10.000,00. Per le aziende neo – fascicolate, per il calcolo dello SO si farà riferimento all’ultimo piano colturale presente sul fascicolo aziendale precedente la presentazione della domanda di aiuto.
***
AGGIORNAMENTO DEL 1 GIUGNO 2018
D: Nel Dicembre 2014 mio cognato imprenditore agricolo a titolo principale regolarmente iscritto all’INPS e conduttorre dell’omonima impresa, è stato colpito da una grave malattia invalidante, anche se non al 100%, per il quale tutt’ora come risulta dall’INPS ha degli esiti ed ha una percentuale di invalidità ed handicap. A partire dal Dicembre 2014 ho collaborato con lui nelle faccende dell’azienda agricola anche se non in maniera continuativa. Tutt’oggi continuo a collaborare con lui e per questo ho acquisito una certa passione per la terra e vorrei partecipare al bando insediandomi nella sua azienda che lui mi cederebbe completamente, visto l’impossibilità da parte sua di proseguire in questa attività.
Vi chiedo pertanto, come posso dimostrare di aver lavorato come coadiuvante familiare, sicuramente per oltre 52 giornate negli ultimi 24 mesi ?
Considerando che posso produrre testimonianze e che sicuramente mio cognato può confermare anche in forma scritta la mia collaborazione ?
R: La dimostrazione di aver lavorato come coadiuvante familiare avviene tramite estratto conto previdenziale dell’INPS così come previsto dall’art 6 comma 15 del Bando di Misura – (sezione controlli ammissibilità)
D: Un mio cliente ha partecipato alla misura 6.1 nell’anno 2017, alla seconda finestra. Non avendo avuto esito positivo la sua partecipazione al bando del 2017, vorrebbe partecipare nuovamente. E’ possibile, considerando che la data di inizio attività (apertura partita iva agricola per la prima volta) è 01/07/2017?
R: Si.
D: Un mio cliente ha aperto la partita iva agricola a luglio del 2016 come ditta individuale, ma con questa partita iva non ha mai avviato l’attività e non l’ha mai utilizzata per fare fatture. Ora ha aperto una partita iva agricola come società, insediandosi come capo della società. Può partecipare al bando del primo insediamento annualità 2018?
R: La risposta è negativa perché la domanda di sostegno non sarebbe ammissibile, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del bando, infatti l’insediamento è identificato con la data in cui risulta, per la prima volta, l’apertura della partita IVA agricola.
***
AGGIORNAMENTO DEL 29 MAGGIO 2018
D: E’ possibile inserire nel PSA l’acquisto di un mezzo agricolo “multi-utility”, ovvero quella tipologia di mezzi omologati come mezzi agricoli ed utilizzabili per attività aziendali, come la movimentazione di merci, trasporto (carico e scarico) di attrezzature, attività di manutenzione ecc. Tali mezzi negli ultimi anni sono sempre più presenti nelle aziende agricole. A titolo di esempio molte case costruttrici leader in questo settore, come John Deere, Kubota ecc, producono tali mezzi anche per il comparto agricolo. I modelli di interesse sono John Deere Gator XUV, Polaris Ranger SD, Kubota RTV, Kavasaki MULE 4010, tutti omologati per uso agricolo.
R: Indipendentemente dalla casa costruttrice, essendo l’aiuto di tipo forfettario è possibile prevedere l’acquisto di qualsiasi mezzo idoneo per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale (PSA), purché si dimostri la stretta coerenza tra il bene e il conseguimento degli obiettivi del PSA.
***
AGGIORNAMENTO DEL 21 MAGGIO 2018
D: Considerato che all’articolo 10 del bando, riguardo il Principio “competenze dell’insediato”, uno dei criteri per l’assegnazione del punteggio recita “24 mesi di anzianità in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola”.
Nel caso di un neo coltivatore diretto, iscrittosi all’Inps dal 01/01/2017 tutt’ora iscritto, può essere considerato alla stregua della tipologia anzi considerata?
Precisiamo che l’impresa dimostra di avere ben più di 51 giornate di lavoro in 24 mesi in qualità di Coltivatore Diretto.
R: Si, il periodo di insediamento nel caso di IAP e CD è considerato valido ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio in oggetto.
***
AGGIORNAMENTO DEL 15 MAGGIO 2018
D: Le lauree in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, classe 82/S” (con iscrizione all’ordine degli agrotecnici laureati) e “Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, classe 79/S” vengono considerate come lauree in ambito agrario?”
R: La laurea in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, classe 82/S non è considerata laurea in ambito agrario. La laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, classe 79/S viene considerata laurea in ambito agrario come da tabelle miur consultabili al seguente link http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
D: nel caso di terreni mai fascicolati e che per un qualsivoglia motivo non si riesce a introdurre nel fascicolo entro il 15 maggio ma successivamente e comunque entro il 15 giugno 2018, facendo la domanda unica 2018 legata alla scheda di validazione che annovera anche questi terreni, può partecipare al bando basandosi sulla scheda di validazione validata entro il 15 giugno 2018?
R: Si, indipendentemente dal fatto che i terreni non sono mai stati fascicolati, in seguito alla proroga dei termini per il rilascio della DU 2018 al 15 giugno, anche per il bando sottomisura 6.1 la scheda di validazione da utilizzare per il calcolo della PS è quella legata alla Domanda Unica 2018.
Ultimo aggiornamento 22 giugno 2018, ore 8:21