AGEA, Approvate le istruzioni operative per la presentazione delle appendici alle garanzie
Si evidenzia che la modifica di uno solo dei dati essenziali presenti nella domanda di sostegno, di pagamento o dell’atto di concessione, comporta obbligatoriamente la modifica della garanzia connessa, mediante l’emissione di una appendice di garanzia sottoscritta dall’Ente garante e dal beneficiario dell’aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia mantenendo invariate il resto delle condizioni.
Nei casi di proroga della data di ultimazione lavori e/o in caso di subentro nella titolarità di un progetto in corso d’opera (cambio beneficiario), l’azienda è tenuta a presentare all’Ente istruttore apposita appendice di variazione della garanzia madre, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell’anticipo.
Nel caso in cui la modifica riguardi unicamente la proroga della data di ultimazione lavori, inferiore o uguale a 3 anni rispetto alla data inizialmente prevista nell’atto di concessione, il beneficiario non è tenuto a presentare all’Ente istruttore apposita appendice di variazione della garanzia connessa, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell’anticipo.
Nel caso in cui la modifica riguardi unicamente la proroga della data di ultimazione lavori superiore a 3 anni, rispetto alla data inizialmente prevista nell’atto di concessione, resta fermo l’obbligo per il beneficiario di presentare all’Ente istruttore apposita appendice di variazione della garanzia connessa, a suo tempo presentata ai fini del pagamento dell’anticipo. Tale appendice deve stabilire la sussistenza della garanzia almeno fino al termine prorogato di ultimazione lavori più due rinnovi taciti annuali.
Allegati:
Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020
all. 1 Appendice proroga Termine Lavori