Faq Bando Misura 10 – Operazione 10.2.1

D1: Il bando all’art. 6 riporta testualmente: “Relativamente alle condizioni di ammissibilità si richiede ai beneficiari quanto segue: 1) Presentazione di un Progetto (secondo il format di cui all’Allegato 1 al Bando) che descriva almeno: a) Attività previste nell’ambito delle azioni programmate b) Elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività c) Tempistiche di svolgimento delle attività progettate d) Budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse azioni e) Reporting dei risultati ottenuti 2. Per le specie vegetali, dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o nell’attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario.
In riferimento al punto 1; sub punto b) Elenco delle risorse genetiche interessate dalla diverse attività chiede di conoscere a quali specie si può fare riferimento? Ovvero soltanto alle specie riportate nell’elenco di cui allegato n° 2 del bando oppure possono essere considera anche le esperienze dei diversi enti di ricerca su altre specie/subspecies/famiglie botaniche /generi che hanno comunque importanza ai fini della tutela e valorizzazione/conservazione ma che non sono state fino ad oggi riportate nel registro regionale ai sensi della L.R. n° 26 del 2008? (ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE – GIULIO SARLI)?

R1: Il riferimento è ai contenuti del Progetto oggetto dell’istanza. Pertanto al punto 1b vanno indicate le specie vegetali / razze animali interessate dall’iniziativa progettuale da parte del potenziale beneficiario. Il Bando specifica che il progetto deve essere impostato rispetto alla specie vegetali e razze animali di cui all’Allegato 2.

D2: Il limite di due proposte da parte della stessa Università si applica all'ente nel suo complesso o ad un suo dipartimento? (Agreenment srl)

R2: In base al bando si applica all’Università nel suo complesso.

D3: Per Istituto di ricerca privato può essere considerata una azienda privata iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, come uno Spin Off Accademico? (Agreenment srl)

R3: No. Un soggetto privato deve essere in possesso del riconoscimento ex D. M. 593/2000 e ss. m. ii.

D4: In relazione al bando in oggetto (Operazione 10.2.1 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura) gradirei sapere se è possibile attribuire un budget ai partner e se si in quale voce del piano finanziario inserirlo. (Giuseppe Marsico)

R4: Il beneficiario della sottomisura / bando è l’Istituto di ricerca pubblico o privato. Ai partner non può quindi essere assegnato alcun budget di progetto. Con le prescrizioni del bando un partner può tuttavia essere fornitore di servizi per il beneficiario ma non assegnatario di una voce specifica del Budget. In fase di rendicontazione le fatture / ricevute, ecc. dovranno essere intestate al beneficiario che dovrà essere l’unico soggetto che effettuata i pagamenti. L’Organismo Pagatore potrà liquidare solo spese sostenute dal beneficiario. Nella tabella VIII del format si potrà indicare il ruolo del partner, quali attività svolgerà e quale valore aggiunto queste apportano all’iniziativa.

D5: Una medesima ditta può figurare come partner di due distinti beneficiari che presentano due distinti progetti? (T.E.R.R.A. Consulting srl)

R5: Si.

D6: Per “coltivatori” si intendono solo i coltivatori custodi oppure possono essere coinvolti anche coltivatori di altro tipo? (T.E.R.R.A. Consulting srl)

R6: Coltivatori custodi.

D7: Il mio ente ha un unico codice fiscale ma ogni Istituto è un’entità giuridica distinta. Possono due istituti diversi dello stesso ente presentare ciascuno uno domanda? (Stefano Del Lungo, CNR)

R7: NO,  l’art. 7 stabilisce che ciascun potenziale beneficiario potrà presentare una sola istanza (una codice fiscale  una proposta progettuale), con eccezione delle Università che ne potranno presentare sino ad un massimo di due.

D8: esistono dei limiti numerici di adesione anche in qualità di partner ? (Carlo Cosentino, UNIBAS – SAFE)

R8: NO, il bando non prevede limiti numerici di adesione in qualità di partner.

D9: Un partner può essere fornitore di servizi per il beneficiario (art. 8 pag. 6), servizi che dovranno essere svolti direttamente dal partner e non da terzi ad un prezzo economicamente conveniente. E’ corretto dire che a conclusione dell’erogazione del servizio previsto il partner emetta una specifica fattura nei confronti del soggetto beneficiario? Fattura che naturalmente quest’ultimo dovrà rendicontare
(Dott. Agr.mo Pietro Zienna).

R9: A conclusione dell’erogazione del servizio previsto il partner emette una fattura nei confronti del soggetto beneficiario, fattura che assieme al titolo di pagamento effettuato dovrà essere rendicontata dal beneficiario in sede di domanda di pagamento. Si ricorda in tali casi il beneficiario dovrà adeguatamente relazionare circa la convenienza / necessità di individuare il partner come fornitore del servizio rispetto alla usuale procedura di selezione sul mercato della proposta più vantaggiosa.

D10: A riguardo dei prodotti extra allegato, interessati in maniera magari marginale nelle proposte progettuali, ma comunque classificabili “da conservazione”, e previsto l’aiuto egualmente? (Angelo Lacivita)

R10: Se il riferimento è all’Allegato 2 del Bando, il progetto presentato deve essere incentrato su una specie/razza prevista nell’allegato al bando. I criteri di selezione premiano le proposte che prevedano “l’individuazione di nuove razze animali e/o varietà vegetali da inserire in proposte di conservazione”. Ne consegue che il progetto potrà fare riferimento anche a razze / varietà extra Allegato 2 a condizione che per esse si prefiguri una proposta di conservazione.

D11: Nell’articolo 8 del bando e precisamente nell’azione 1 “azioni mirate”, e citata l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, e quindi la messa in campo per la produzione, è possibile quindi la realizzazione di campi – impianti pilota che consentano l’ottenimento di quantità di prodotto non così esiguo in modo da farlo conoscere al consumatore? (Angelo Lacivita)

R11: No. Il bando ha la finalità di sostenere progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e non per far conoscere il prodotto al consumatore. Sono ovviamente ammessi campi ed impianti pilota per il conseguimento delle finalità del Bando.

D12: All’articolo 10 del bando i punti n. 5 e 9 viene specificato che è necessario allegare in domanda di sostegno: A) Lettera di adesione su carta intestata al progetto da parte di eventuali partner (punto n. 5 dell’art. n. 10): B) lettera di formale adesione dei soggetti partner con indicazione delle attività che questi espleteranno nel corso del progetto (punto n.9 dell’art. n. 10). Cosa si intende con “CARTA INTESTATA AL PROGETTO”? In cosa differiscono i due documenti richiesti al punto 5 e 9 dell’art. 10? (Federico Schiavi)

R12: I Punti 5 e 9 dell’art. 10 del Bando fanno riferimento al medesimo documento. Occorre che ciascun partner su sua carta intestata presenti al beneficiario una formale adesione al progetto, indicando le attività che sarà chiamato ad espletare nel coso dell’attuazione dell’iniziativa.

D13: All’articolo 10 del bando viene descritta la modalità di presentazione della domanda di sostegno, ma non è specificato se il rilascio della domanda sul portale SIAN deve avvenire con firma digitale “semplice” o con firma digitale OTP. Quale delle due modalità di firma (digitale semplice o con OTP) è necessario utilizzare per il rilascio informatico della domanda sul portale SIAN? Grazie. (Federico Schiavi)

R13: Il rilascio della domanda di sostegno avviene mediante l’applicativo SIAN, senza specifiche particolari, il riferimento alla firma digitale concerne solo la trasmissione della documentazione, dopo il rilascio della domanda di sostegno.

D14: In merito all’allegato 2 del suddetto bando, si parla di un patrimonio genetico comunque soggetto a mappatura, dunque, chi è titolato al controllo e alla veridicità delle risorse genetiche oggetto degli interventi delle azioni di cui al bando, ad esempio: cartellino ex ense, passaporto del vivaista o altro? (Angelo Lacivita)

R14: L’allegato 2 del bando riporta l’elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche minacciate di erosione genetiche, sul quale dovrà essere impostato il progetto. E’ compito dei beneficiari, in qualità di istituti di ricerca, lavorare sulla mappatura delle risorse genetiche, secondo percorsi, indicatori e procedure tecnico – scientifiche previsti dalla letteratura scientifica.

D15: A sostegno dei costi relativi alla fornitura di un bene o servizio è sufficiente allegare in domanda una terna di preventivi per ogni singola fornitura, oppure oltre alla terna di preventivi è necessario allegare anche le richieste di formulazione dell’offerta fatte via PEC dal beneficiario al fornitore? (Federico Schiavi)

R15: Ai sensi del bando serve la terna dei tre preventivi.

D16: Il progetto nell’ambito delle azioni mirate, prevede la coltivazione di diversi campi catalogo condotti dagli agricoltori custodi partner.  Al fine ammettere le spese sostenute dagli agricoltori custodi, per la conduzione dei campi è sufficiente allegare in domanda di sostegno un computo metrico estimativo con il quale si dimostrano i costi inseriti nel progetto, oppure è necessario che gli agricoltori stessi formulino un preventivo di spesa? Nel caso in cui è necessario il computo metrico estimativo, quale è il prezzario regionale di riferimento? (Federico Schiavi)

R16: Un tecnico abilitato potrà stimare tali costi secondo un metodo oggettivo verificabile (non vanno bene in questa circostanza tre preventivi), avendo cura di asseverare che “i costi non sono riferiti ad attività che rientrano negli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’Operazione 10.1.3 Allevatori ed coltivatori custodi”.

D17: Cosa si intende per personale di qualsiasi natura? Sono ammissibili i contratti a T.D. e gli assegni di ricerca? Possono essere svolte trasferte fuori Regione Basilicata e/o estero, per la partecipazione a convegni, da parte del responsabile scientifico del progetto o di altro collaboratore del progetto capofila? Sono altresì ammissibili trasferte svolte fuori Regione, dalla sede legale del capofila (Puglia) alla sede della regione Basilicata o dei partner residenti in regione Basilicata? Sono ammissibili spese per pubblicazioni scientifiche? La misura del 3% per le spese di consumo è superabile. Per debitamente giustificata si intende anche presentare una relazione che ne giustifichi l’aumento percentuale? (Giulia Ranieri CNR-IBBR)

R17:

  • Tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato sono ammissibili;
  • Non sono ammesse spese per trasferte del personale del soggetto beneficiario dal territorio regionale verso altro territorio;
  • Nell’ipotesi la sede operativa / legale del beneficiario sia extra – regionale le suddette spese sono invece ammissibili;
  • Non sono ammissibili spese per missioni riferite a partner (che non son beneficiari della sottomisura 10.2);
  • Sono ammissibili spese per pubblicazioni scientifiche (vedi voce azioni di accompagnamento);
  • Per l’eventuale superamento del 3% per le spese per materiale di consumo è ammissibile una relazione che ne giustifichi l’aumento percentuale;

Si specifica che non può esistere un capofila, ma c’è un solo beneficiario più eventuali partner.

D18: L’art. 4 del bando cita ” l’operazione si applica su tutto il territorio regionale”. Si intende che tutte le spese devono essere realizzate da fornitori/operatori economici che abbiano residenza nella regione Basilicata? (Giulia Ranieri CNR-IBBR)

R18: No.

 

 

Pin It on Pinterest