FAQ Misura 16.4, Filiere corte

AGGIORNAMENTO DEL 23 APRILE 2019

Il sistema SIAN non concede l’accesso attraverso la modalità <Progetti Collettivi>. Riesco però ad accedere con altra modalità. Tanto è motivo di esclusione?

Per motivi tecnici indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, non è possibile accedere attraverso la modalità <Progetto Collettivo>. I richiedenti potranno accedere attraverso differenti modalità, tra cui quella <Accesso Individuale>.

 

AGGIORNAMENTO DEL 18 APRILE 2019

I preventivi possono essere intestati esclusivamente al capofila o anche agli altri partners di progetto?

I preventivi devono essere intestati al partner che sosterrà i relativi costi in fase di attuazione del progetto.

 

E’ ammissibile l’acquisizione di certificazioni / sistemi di gestione?

No.

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AGGIORNAMENTO DEL 15 APRILE 2019

Le due misure in oggetto prevedono l’impossibilità a partecipare ai rispettivi bandi per le aziende che hanno già aderito alla misura 16.0 “Valorizzazione delle filiere agroalimentari”, questa limitazione vale sia per le aziende che a suo tempo hanno aderito alla misura 16.0 come partner che come beneficiario?

La limitazione riguarda le aziende che hanno aderito alla sottomisura 16.0 in qualità di partner e beneficiario.

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AGGIORNAMENTO DEL 22 MARZO 2019

Rispetto al criterio di selezione principio nr. 1:

il calcolo del numero dei produttori primari che partecipano alla filiera, che determinerà il punteggio di riferimento, lo si farà considerando solo i partners diretti o considerando anche i partners indiretti?

Es. il partenariato è costituito da 15 partners di cui 3 partners diretti compreso il capofila che quindi faranno investimenti e 12 partners indiretti che pur condividendo gli obiettivi dell’accordo di cooperazione non faranno investimenti

Il punteggio attribuito sarà 42?

Il punteggio viene attribuito in base al numero di produttori coinvolti in qualità di partners diretti, che dunque prevedono di realizzare investimenti.

 

Quando si fa riferimento ai comparti non vi è alcun riferimento al numero di partner per comparto: il numero si deve intendere libero?

Il punteggio viene attribuito in base al numero di comparti di produzione primaria rappresentanti nella filiera. Non è previsto un numero minimo.

 

Gli investimenti vanno riferiti alla sola commercializzazione o anche alla trasformazione e produzione primaria?

Gli investimenti possono riguardare la fase di produzione, di trasformazione (se necessaria) e di commercializzazione e potranno essere proposti esclusivamente dai partners diretti.

Per come è formulato il quesito, si ritiene opportuno porre l’accento sulle seguenti previsioni del bando:

  1. non sono ammissibili investimenti individuali, ma solo investimenti collettivi, per i quali sia dimostrabile il vantaggio per l’intero partenariato;
  2. la Sottomisura 16.4 finanzia filiere che prevedono nessun, o al massimo uno, intermediario fra produttore primario e consumatore.

 

Articolo 11, attribuzione punteggi , punto “a”, cosa succede se il numero di partner Horeca supera i partner diretti di produttori primari? Esempio, se ho 16 partner produttori primari e 16 partner Horeca dovrei avere un rapporto 100%, se invece ho 16 partner produttori primari e 18 partner Horeca, con un rapporto percentuale di 112,5%, in caso di parità, sono avvantaggiato rispetto al primo caso?  

Come specificato nel bando, a parità di punteggio sarà data priorità ai progetti di filiera corta caratterizzati dalla maggior presenza percentuale di partners Ho.Re.Ca.

 

Il capofila del progetto può essere un partner diretto non agricolo? Ad esempio un consorzio di operatori dell’HORECA che si mette in partenariato con produttori agricoli?

Si.

 

Articolo 15, premessa l’imputazione dei costi di cui all’articolo 6 punto 7, la fatturazione può avvenire per intero in capo al capofila?

Sì, anzi appare opportuno ricordare come l’art 7 stabilisce che “le erogazioni saranno effettuate solo nei confronti del Capofila“. Resta inteso che le modalità di gestione dei flussi finanziari devono essere puntualmente definite nell’accordo di partenariato.

 

Un’azienda agricola produce latte, dispone di un caseificio aziendale, produce formaggi che vende ai punti vendita per prodotti agroalimentari regionali della Basilicata. È interessata a realizzare una filiera corta con altri produttori di foraggi e di latte per realizzare le seguenti attività: i produttori di foraggi li consegnano alle aziende zootecniche, le aziende zootecniche consegnano il latte all’azienda che dispone del caseificio, l’azienda che dispone del caseificio trasforma il latte ritirato dalle altre aziende, unitamente a quello di propria produzione , e vende i formaggi ai punti vendita per prodotti agroalimentari regionali della Basilicata. In questo modo è salvaguardato il principio di una o nessuna intermediazione commerciale anche se i punti vendita vendono ai consumatori finali?

In tal caso si riscontra più di una intermediazione commerciale, pertanto il modello proposto non è compatibile con l’approccio di filiera corta.

 

L’art 7 stabilisce “le erogazioni saranno effettuate solo nei confronti del Capofila”. L’art 15 stabilisce “I pagamenti potranno essere effettuati sia dai singoli partner che dal capofila, rimanendo, comunque, a carico del capofila, la necessità di rendicontare la spesa all’OP, comprese le fatture acquisite e pagate dai singoli partners. Significa che ciascun partner riceve le fatture di sua competenza che paga, consegna fatture e documenti di pagamento al capofila che chiede l’erogazione del contributo con la domanda di pagamento? Ricevuto il pagamento dall’OP distribuisce il ricavato ai vari partner?

Si. Si ricorda che i dettagli relativi alle modalità di gestione dei flussi finanziari devono essere puntualmente definite nell’accordo di partenariato.

 

L’art 6 punto 7 stabilisce “Ciascun partner dispone di un budget minimo pari almeno al 5% del costo totale del progetto”. Si riferisce solo ai partner diretti?

Si.

 

L’art 8 punto 3 stabilisce “Costi per l’acquisizione di nuove attrezzature, solo se strettamente necessarie allo svolgimento del progetto, valutati sulla scorta di tre offerte”. Vale anche per l’acquisto delle attrezzature mobili per la consegna dei formaggi ai punti vendita e per il ritiro del latte dalle aziende zootecniche?

La funzionalità delle attrezzature deve essere dimostrata attraverso il progetto di filiera corta. Resta inteso che il modello di filiera proposto deve essere compatibile con le finalità della sottomisura 16.4 del PSR Basilicata (una o nessuna intermediazione commerciale).

 

L’art 8 punto 5 stabilisce “Costi per attività e servizi di marketing e comunicazione, valutati sulla scorta della Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte. E’ possibile solo presentare tre offerte? Per quanti anni si può svolgere l’attività di marketing?

E’ possibile presentare solo tre offerte, come previsto all’Art. 8 comma 5 del bando. Il progetto può avere una durata non superiore a 24 mesi, come previsto all’Art. 7 del Bando.

 

L’art 8 infine stabilisce “Si precisa che tutti gli asset acquisiti nell’ambito del progetto di filiera corta devono rimanere nella proprietà e disponibilità dell’intero partenariato per almeno 5 anni. Domanda: possono rimanere nella disponibilità dell’intero partenariato ma la proprietà resta, dal primo giorno dell’acquisto, dei partner che hanno ricevuto e pagato la fattura?

Si.

 

E’ definito dall’AdG l’elenco dei comparti agricoli regionali ammessi al bando? Elicicoltura, floro-ortovivaismo, apicoltura, officinali, etc, possono essere considerati dei comparti, come avviene nelle altre regioni d’Italia ?

Sì, è definito. L’elenco dei (sette) comparti ammissibili è quello già previsto per le filiere regionali della Sottomisura 16.0: cerealicoltura; ortofrutta; zootecnia da carne; zootecnia da latte; vitivinicolo; olivicolo; altre filiere.

 

I partner indiretti sono tenuti a sottoscrivere l’accordo di partenariato, anche se questi non ricadono nel settore agricolo (HoReCa)? È sufficiente definire con quest’ultimi degli accordi singoli (esempio, dettagliate lettere di intenti)?

No. Come previsto all’Art. 1 “Definizioni”, i partner indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo di Cooperazione.

 

“Il partenariato è costituito da almeno due operatori economici ed include al massimo un intermediario tra il/i produttore/i primario/i e il consumatore”. Questo vuol dire che nel partenariato può entrare al massimo un partner indiretto (es. Ho.Re.Ca)?

I partners indiretti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del progetto, pertanto possono rientrare in questa tipologia anche organizzazioni al di fuori del circuito Ho.Re.Ca. o produttori che intendano aderire alla filiera senza realizzare investimenti.

 

I partner privati intendono acquistare delle attrezzature/strumentazioni comuni, eccedenti il costi del singolo budget: è possibile acquisire le suddette con il noleggio?

No.

 

E’ indispensabile la costituzione di una nuova forma giuridica aggregativa, qualora fosse già esistente una ad hoc contenente le aziende del partenariato (Consorzio)?

No.

 

Le aziende partner devono rendicontare al Capofila le spese relative al progetto. Le suddette possono allegare alla rendicontazione solo le relative fatture?

Ai fini della rendicontazione del progetto è necessario produrre la documentazione di cui all’Art. 15 del Bando.

 

I costi per l’esercizio della cooperazione possono esser sostenuti avvalendosi di personale esterno (Consulenze), valutando la congruità della spesa secondo la Circolare 2 del 02/02/20009 del Ministero del Lavoro alla voce Consulenti piuttosto che sulla scorta della comparazione di 3 preventivi?

Si. Si precisa che, ai sensi della circolare 02/2009 richiamata, è possibile avvalersi di personale esterno sotto forma di consulenze fornite da persone fisiche.

 

L’art. 6 dell’Accordo di partenariato (format allegato 1) prevede le voci che dovrà contenere il “contratto di comunione di beni ad uso interaziendale”; a tal proposito si chiede se tale contratto dovrà esser predisposto solo in caso il progetto preveda costi per costruzione, acquisizione o miglioramento di immobili (punto 2 art. 8 avviso pubblico) e/o costi per l’acquisizione di nuove attrezzature (punto 3 art. 8 avviso pubblico)?

Sono interessate anche le attrezzature, in quanto asset acquisiti nell’ambito del progetto.

 

Ultimo aggiornamento 18 aprile 2019, ore 9:24

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