AGGIORNAMENTO DEL 11 LUGLIO 2018
D: Nel 2016 sono subentrato in un’azienda in agricoltura biologica dal 2008. Essendo tuttavia a capo di una nuova azienda e non avendo mai aderito in precedenza al biologico, posso presentare domanda sul bando 3.1 per le spese di certificazione, sostenute dopo la domanda di sostegno, per il 2018, 2019, 2020?
R: Il bando finanzia la nuova adesione ad un regime di qualità, consentendo anche che questa possa essere effettuata fino a 5 anni precedenti la data di rilascio della domanda di sostegno, come indicato nell’Art.6 del bando. Ai potenziali beneficiari che ricadono nella casistica delle nuove adesioni avvenute nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, è richiesta la trasmissione della documentazione comprovante tale adesione, come indicato nell’Art.10 del bando. Se tale documentazione non è inclusa nella trasmissione della domanda di sostegno, o comprovasse l’adesione in un’annualità non ricompresa nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno (come nel caso del quesito), la stessa non è ammissibile.
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AGGIORNAMENTO DEL 4 LUGLIO 2018
D: Nel caso di adesione entro i cinque anni precedenti alla domanda di sostegno, il valore da inserire nella domanda di sostegno è sempre relativo ad un quinquennio? Se si come va calcolato tale importo?
R: L’importo che può essere richiesto nella domanda di sostegno, come evidenziato nell’art.8 del bando è pari ai costi annuali da sostenere a partire dalla data di rilascio della domanda di sostegno, atteso che i costi già sostenuti nelle annualità precedenti alla stessa non sono in alcun caso ammissibili. Si rammenta, a tal proposito, che, come specificato nell’art.15 del bando, per i beneficiari che hanno aderito ai regimi di qualità entro i cinque anni precedenti il rilascio della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno: esemplificando, in caso di adesione ad un regime di qualità nell’anno 2015 (e quindi tre anni precedenti alla domanda di sostegno), si potrà presentare domanda di sostegno esclusivamente per le annualità residue (2018 e 2019).
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AGGIORNAMENTO DEL 29 GIUGNO 2018
D: A riguardo dei 3 preventivi nominali da presentare nella documentazione, il singolo preventivo dovrà rappresentare l’importo complessivo di spesa per i 5 anni di sostegno previsti dal Bando?
O vanno inseriti preventivi con importi di spesa del singolo anno, per poi essere moltiplicato per i 5 anni ed inserito come importo complessivo di spesa nella domanda di sostegno?
R: Come stabilito dall’articolo 10 del Bando, ciascuno dei tre preventivi dovrà indicare il dettaglio dei costi che verranno sostenuti per ciascun anno solare. A titolo di esempio, qualora si tratti di un’azienda che aderisce per la prima volta ad un sistema di qualità i preventivi dovranno indicare il dettaglio dei costi che verranno sostenuti nel 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Qualora invece dovesse trattarsi di un’azienda che abbia aderito ad un sistema di qualità nei cinque anni precedenti (es. nel 2016) alla data di rilascio della domanda di sostegno, i preventivi dovranno indicare il dettaglio dei costi che verranno sostenuti a partire dalla data di rilascio della domanda di sostegno (nell’esempio 2018, 2019 e 2020). A tal proposito si rammenta infatti che il Reg. UE n.2393/2017 pur avendo previsto la possibilità di retrodatare l’ammissibilità fino a cinque anni precedenti la domanda di sostegno, prevede che i costi ammissibili siano solo quelli sostenuti a partire dalla data di rilascio della domanda di sostegno.
Infine, si precisa che nella domanda di sostegno dovrà essere inserito l’importo complessivo di spesa preventivato.
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AGGIORNAMENTO DEL 27 GIUGNO 2018
D: Sia la mia azienda che quella di mio fratello hanno la certificazione biologica 834/07 e fanno parte di una ATS registrata che ha partecipato al bando 3.2, qualora candidano le proprie domande singolarmente hanno diritto al criterio di selezione in forma associata?
In caso in cui venga candidata una sola domanda a nome dell’ATS devono necessariamente partecipare tutte le aziende che fanno parte del contratto?
R: Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa: i punteggi relativi ai principi e relativi criteri di selezione sono attribuiti sulla base dei requisiti oggettivi dei beneficiari, che, nel caso proposto, come previsto nell’art.5 del bando, sarebbero due imprese singole.
Con riferimento al secondo quesito, come previsto nell’art.6 del bando, non ricorre, in capo alle associazioni di agricoltori, l’obbligo della presentazione per tutte le aziende associate, bensì quello di indicare puntualmente le imprese associate per le quali l’associazione presenta la domanda di sostegno: si rammenta, a tal proposito, che le associazioni devono avere uno specifico mandato da parte delle aziende associate, per conto delle quali queste presentano la domanda, provvedere alla richiesta di legame associativo dei fascicoli aziendali presso i CAA, e compilare dettagliatamente gli allegati al bando predisposti per la presentazione in approccio collettivo.
D: Un tecnico può accreditarsi per l’inoltro della domanda dal portale Sian oppure solo tramite CAA?
R: Al fine di fugare qualunque eventuale dubbio sulla possibilità da parte dei tecnici abilitati all’inoltro della domanda di sostegno per conto dei potenziali beneficiari, si rammenta che, come previsto nel paragrafo 7) delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n.254/2017, le domande di sostegno devono essere inoltrate tramite i CAA o da tecnici abilitati ai quali sono conferiti espliciti mandati.
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AGGIORNAMENTO DEL 20 GIUGNO 2018
D: Sono validi i preventivi effettuati dagli organismi di controllo nello scorso Gennaio 2018, da presentare per la Misura 3.1?
R: Si, atteso che tali preventivi sono riferibili all’anno di presentazione della domanda di sostegno, che coincide con il primo anno di impegno, a condizione che gli stessi siano riferiti a voci di spese ammissibili di cui all’8 del bando, articolati secondo le indicazioni di cui al punto 2 dell’art.10 del bando e comparabili. Si ricorda, in ogni caso, che l’ammissibilità delle spese, in caso di ammissione al sostegno, decorre dalla data di rilascio della domanda di sostegno.
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Ultimo aggiornamento 11 luglio 2018, ore 17:04