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Prescrizioni aggiuntive al Piano di pascolamento di cui all’Allegato A del bando approvato con DGR235/21
1. il Piano di pascolamento deve prevedere:
a. Una superficie dei lotti, indicativamente, di 100-400 m2/UBA/giorno;
b. Punti di abbeverata per ogni lotto, che non devono coincidere con zone a ristagni idrici, pozze, fossi e laghetti, dei quali deve essere preservata la funzione naturalistica; qualora sulla superficie pascoliva siano presenti i punti d’acqua naturali indicati, è necessario proteggerli parzialmente con recinzione per evitare che la vegetazione venga distrutta dal continuo calpestio e con essa i potenziali siti di riproduzione della fauna legata agli ambienti umidi;
c. Zone di riposo per ogni lotto, da variare periodicamente, per evitare fenomeni di accumulo di deiezioni e l’invasione di flora nitrofila;
d. Tempi brevi di permanenza del bestiame su ogni lotto, non superiori ai 2-3 giorni.
2. Escludere dal pascolamento, anche mediante recinzione, le aree sottoposte ad erosione.
3. Realizzare le recinzioni necessarie alla definizione dei lotti secondo la tipologia elettrificata, a 2 o massimo 4 fili.
Ultimo aggiornamento 5 maggio 2021, ore 18:07