Regolamento (UE) n. 701/2018, proroga scadenze

Si comunica, che con il Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione del 08 maggio 2018, pubblicato sulla GUCE in data 14 maggio 2018, è stata approvata la modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, posticipando il termine di scadenza al 15 giugno 2018, per la presentazione della domanda unica, delle domande relative ai pagamenti per le misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014/2020.

Articolo 1

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2018 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2018 negli Stati membri che si avvalgano della deroga prevista dall’articolo 1 del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 15 giugno.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2018 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle domande relative all’anno 2018.

 

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