Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione – In breve – È l’organo responsabile della gestione del Programma e quindi del raggiungimento degli obiettivi di attuazione.
Autorità di Gestione – In breve –
È l’organo responsabile della gestione del Programma e quindi del raggiungimento degli obiettivi di attuazione. La sua attività è disciplinata dall’art. n.72 del Regolamento 2021/1060.
Funzioni dell’Autorità di Gestione
Secondo quanto disposto dal Regolamento 2021/1060, l’Autorità di Gestione è responsabile delle seguenti funzioni:
- seleziona le operazioni applicando criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantendo quindi l’accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale (art.73);
- gestisce il programma, dal punto di vista finanziario, di controllo antifrode e dei flussi dei pagamenti, inoltre previene, individua e rettifica eventuali irregolarità (art.74);
- sostiene il lavoro del comitato di sorveglianza, inviando tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e proseguendo nell’attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni prodotte dal comitato (art.75);
- supervisiona gli organismi intermedi;
- svolge di attività di registrazione e archiviazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti;
I rapporti tra l’Autorità di Gestione e le altre strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte nella gestione del Programma Regionale sono regolati da atti e procedure interne.
Ultimo aggiornamento
4 Settembre 2026, 16:47
Regione Basilicata