Principio DNSH

Il Principio DNSH – Do No Significant Harm assicura che gli interventi sostenuti dai Fondi della politica di coesione non arrechino un danno significativo all’ambiente, in coerenza con il Reg. (UE) 2020/852, il c.d. Regolamento Tassonomia.
In concreto, un’operazione è conforme se non produce impatti significativi su sei obiettivi: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Manuale delle Procedure (Si.Ge.Co.), al Paragrafo 4.4.1 , descrive le modalità di integrazione del principio DNSH nei dispositivi attuativi (avvisi/bandi) e nella successiva istruttoria. Ai fini della corretta applicazione del DNSH, l’AdG si avvale altresì della “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” predisposta dal MEF (Circolare n. 22 del 14/05/2024), che mette a disposizione schede tecniche e check-list per tipologia di investimento, e permette di selezionare ulteriori misure di mitigazione ritenute necessarie.

Il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, costituisce lo strumento di supporto operativo per la corretta applicazione delle procedure del Sistema di Gestione e Controllo del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027. Il paragrafo 4.4.1 e gli Allegati 9.a-9.d descrivono e contengono gli strumenti necessari agli Uffici Responsabili dell’Attuazione, ai fini del rispetto del Principio DNSH applicato alle azioni previste dal PR.

La ”Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” predisposta dal MEF (Circolare n. 22 del 14/05/2024) fornisce alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

Per ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata.