Comitato di sorveglianza
Il Regolamento n.1305/2013, art.74, prevede l’istituzione del Comitato di Sorveglianza per accertare l’effettiva attuazione del Programma Operativo FESR.
Responsabilità del comitato di sorveglianza
Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell’effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:
a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall’approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell’attuazione del piano di valutazione del programma;
c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all’adempimento delle condizionalità ex ante nell’ambito delle responsabilità dell’autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all’adempimento di altre condizionalità ex ante;
d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull’attuazione del programma;
e e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione