La risposta economica delle Istituzioni Europee

Sono misure eccezionali quelle messe in campo per far fronte agli effetti diretti e indiretti derivanti dall’epidemia di COVID-19. L’emergenza sanitaria sta avendo gravi ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo pertanto è necessario mettere in campo ogni azione utile a contrastare le difficoltà causate della pandemia.

La Commissione europea ha infatti riorientato i fondi strutturali per la lotta contro il coronavirus, al fine di aiutare soprattutto i sistemi sanitari, le imprese e i lavoratori colpiti dall’emergenza.

Una flessibilità straordinaria

La Commissione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 558/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 . Si tratta di una misura eccezionale per garantire che tutti gli aiuti dei Fondi possano essere mobilitati per far fronte agli effetti dell’epidemia sulle nostre economie e società mobilitando i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) non utilizzati.

Sintesi dei principali provvedimenti contenuti nel Regolamento:

Cofinanziamento al 100%: Possibilità “eccezionale” di richiedere per i programmi della politica di coesione (FESR, FSE) un tasso di cofinanziamento del 100% da applicare unicamente alle domande di pagamento presentate nell’anno contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021 su uno o più assi prioritari, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e a condizione che vi siano risorse disponibili. L’incremento del tasso di cofinanziamento viene richiesto attraverso un emendamento al programma. Il programma emendato deve essere approvato dalla Commissione secondo la procedura ordinaria (art.30 regolamento di disposizioni comuni o RDC). Per l’anno contabile che inizia il 1° luglio 2021 sono confermati, per le priorità interessate, i tassi di cofinanziamento in uso fino al 30 giugno 2020. Sulla base di una valutazione dell’applicazione della misura, la Commissione può proporre una proroga di questa misura.

Trasferimento tra fondi. Al fine di rispondere all’emergenza sanitaria, è possibile trasferire le risorse programmabili per l’anno 2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per la crescita e l’occupazione” tra i fondi FESR e FSE, in deroga alle soglie stabilite dal regolamento (in particolare, all’art. 92.4 RDC che fissa la quota minima relativa al FSE).

Trasferimenti tra categorie di regioni. È possibile trasferire risorse tracategorie di regioni limitatamente alle risorse programmabili per l’anno 2020 e nel rispetto degli obiettivi del Trattato in materia di politica di coesione. Tale previsione eccezionale va in deroga al divieto di trasferimenti tra categorie di regioni (art.93.1 RDC) e quale ampliamento della deroga già prevista nella misura del 3%, per circostanza debitamente giustificate (art. 93.2 RDC). Per entrambe le misure di flessibilità (tra fondi e tra categorie di regioni), è necessario sottoporre ad approvazione della Commissione, secondo la procedura ordinaria, i programmi emendati che sono interessati dai trasferimenti dei fondi. Le risorse FESR utilizzate nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, le assegnazioni alle regioni ultraperiferiche e il sostegno all’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli indigenti non sono interessate da tali trasferimenti.

Deroga obblighi di concentrazione tematica. Tenendo conto che la riprogrammazione delle risorse può riguardare solo le risorse disponibili per l’anno 2020, gli Stati membri sono eccezionalmente esonerati dalla necessità di conformarsi alle regole di concentrazione tematica fino alla fine del periodo di programmazione. La deroga vale per tutti i fondi e per le differenti tipologie (art.18 RDC e disposizioni specifiche dei fondi) sia per le riprogrammazioni soggette alla sola notifica (art. 30.5 RDC), sia per quelle da approvare con decisione della Commissione.

Nessuna modifica Accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi, gli Accordi di partenariato non devono essere più essere modificati, né per riflettere i precedenti cambiamenti nei programmi operativi, né per introdurre nuovi cambiamenti (in deroga all’art.16 RDC). Conseguentemente, la coerenza dei programmi con gli Accordi di partenariato non sarà verificata.

Ammissibilità spese per operazioni in risposta alla crisi già completate. L’ammissibilità delle spese che promuovono la capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia COVID-19 è eccezionalmente consentita per le operazioni completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (in deroga all’art. 65.6 RDC). Tali operazioni possono essere ammesse a finanziamento anche prima dell’approvazione della necessaria modifica del programma da parte della Commissione.

Forza maggiore e disimpegno automatico. Sono previste modalità specifiche per chiedere l’applicazione della clausola di forza maggiore a seguito dell’emergenza COVID-19, quale giustificazione della mancata presentazione delle domande di pagamento. In questo caso, le informazioni da fornire alla Commissione sugli importi per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento sono aggregate a livello di priorità per le operazioni con costi ammissibili totali inferiori a 1 milione di euro.

Posticipo scadenza presentazione RAA 2019. Il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione dei Fondi SIE per l’anno 2019 è rinviato al 30 settembre 2020. È rinviata, altresì, la trasmissione della relazione di sintesi della Commissione basata su tali relazioni

• Semplificazione Audit. L’epidemia COVID-19 rappresenta un caso che le Autorità di Audit possono invocare per giustificare l’uso del campionamento non statistico per i controlli per l’attuale anno contabile, 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Trasferimenti di risorse, deroga utilizzo stanziamenti per lo stesso obiettivo. Ai trasferimenti tra Fondi e tra categorie di regioni non si applica la disposizione di cui all’art.30), lettera f) del regolamento finanziario (Storni a opera della Commissione), che permette tali trasferimenti a condizione che gli stanziamenti siano destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato o che costituiscano spese di assistenza tecnica.

Flessibilità in chiusura. Per assicurare il pieno utilizzo dei fondi della coesione e del FEAMP, è prevista una flessibilità del 10% per priorità, per fondo e categoria di regioni ai fini del calcolo del saldo finale riferito all’anno contabile finale (1 luglio 2023 al 30 giugno 2024).

Imprese in difficoltà. Al fine di garantire la coerenza tra l’approccio adottato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19 e nell’ambito del regime de minimis con le disposizioni del regolamento FESR, il regolamento (UE) n. 1301/2013 è modificato, confermando l’esclusione delle imprese in difficoltà, ma con l’aggiunta di alcune deroghe. In particolare, viene sancito che non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono beneficare del contributo FESR, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al
Quadro temporaneo sugli Aiuti di stato, nonché quelle che ricevono gli aiuti de minimis secondo i regolamenti EU 1407/2013 (aiuti “de minimis”), EU 1408/2013 (agricoltura) e EU 717/2014 (pesca e acquacoltura).

Allegati

  • pdf COM(2020) 112 Final
    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E ALL'EUROGRUPPO Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19
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  • pdf COM (2020)1863 Final
    COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
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  • pdf Comunicaz_orientam_appal_pubb_emerg_COVID_19_1_4_020
    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01)
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  • pdf REG_521_EMERG_COVID_15_4_020
    Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio del 14 aprile 2020 che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia
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  • pdf REGOLAMENTO (UE) 558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020
    Regolamento (UE) 558/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19
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