Fondi strutturali di investimento europei (SIE): criteri di ammissibilità delle spese
I Fondi SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei) sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
Con questo nome s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell’ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 che che riporta il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
Con il provvedimento vengono introdotte nuove norme (ed adeguate quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina la programmazione e l’uso dei Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020.
Il regolamento definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE consentendo l’avvio e la corretta attuazione dei Programmi operativi nazionali e regionali e assicurando la continuità della normativa sull’ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2007-2013.
Gli obiettivi generali del provvedimento sono:
– enunciare le forme di sostegno dei Fondi citati e i principi generali di ammissibilità delle spese per le quali è possibile richiedere il contributo europeo e nazionale;
– ribadire il divieto di doppio finanziamento;
– introdurre, in caso di utilizzo dei costi standard, meccanismi sanzionatori utili a innalzare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi finanziati.
È stata prevista, inoltre, una specifica normativa sulle condizioni in base alle quali sono ammissibili le spese connesse al credito d’imposta e all’esonero contributivo. In particolare, il credito di imposta deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con la previsione di adeguate verifiche per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all’Unione europea degli importi relativi al credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari.
Inoltre, il testo del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo temporale di ammissibilità delle spese.
Requisiti di ammissibilità
La spesa per essere ritenuta ammissibile deve soddisfare alcuni requisiti, in particolare deve essere:
a) pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno;
c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall’Autorità di Gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell’Autorità di Gestione.