COVID 19: modifica ai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 – misure specifiche flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
Con il regolamento 558/2020 il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa ha apportato della modifiche ai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere all’epidemia di COVID-19 in merito alle risorse disponibili per la programmazione del 2020 dispensando, in via eccezionale, gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica per la parte rimanente del periodo di programmazione.
Pertanto le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà.
Le misure eccezionali per l’impiego dei fondi SIE in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono, su richiesta di uno Stato membro, il tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.
Inoltre, sempre su richiesta, le risorse disponibili per la programmazione dell’anno 2020 per l’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione possono essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione indipendentemente dalle percentuali precedentemente stabilite.
Il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi può essere, quindi, posticipato di conseguenza.
Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.