Registro Nazionale Aiuti di Stato – operativo dal 12 agosto 2017

Il ministero dello Sviluppo economico ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che sarà operativo dal prossimo 12 Agosto sul sito www.rna.gov.it.

Il 28 luglio scorso, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento n.115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e il decreto direttoriale del 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l’utilizzo del sistema informatico.
(Allegato A – Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento e Allegato B – Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale aiuti)

L’articolo 14 della legge europea 2014, contiene alcune disposizioni fondamentali in materia di aiuti di Stato e quello italiano è il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro per il controllo e la pubblicità degli stessi.

Le amministrazioni pubbliche dovranno inserire nel Registro gli aiuti di Stato concessi e potranno effettuare i controlli amministrativi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, con modalità automatiche senza più richiedere alle imprese la dichiarazione sostitutiva. Si eviteranno, così, duplicazioni di interventi da parte di diversi enti pubblici e il conseguente superamento dei limiti massimi concedibili a ciascuna impresa.

Nello specifico, la piattaforma conterrà informazioni in merito a:

  • gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
  • gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
  • gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro conterrà i dati identificativi del beneficiario, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell’Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.

Il Registro conterrà anche l’elenco dei beneficiari su cui pendono ordini di recupero, ai quali ai sensi del diritto dell’Unione europea non possono essere concessi nuovi aiuti (regola Deggendorf).

I dati verranno conservati per dieci anni.

 

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