Valutazione

Nell’attuazione della programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014 – 2020 la pratica della valutazione assume una rilevanza decisamente maggiore rispetto a quella che è stata l’esperienza della precedente programmazione 2007 – 2013. A fronte, infatti, di una impostazione generale sostanzialmente invariata rispetto a quanto prescritto per il 2007-2013, nel processo di sorveglianza dei Programmi Operativi 2014-2020 la valutazione viene richiamata esplicitamente come modalità cardine di analisi cui fare riferimento per l’acquisizione di elementi informativi e di conoscenza a integrazione di quelli forniti dal sistema di monitoraggio dei programmi. Rispetto al passato cambia anche il focus valutativo che in maniera esplicita impone che l’osservazione debba concentrarsi sul contributo delle azioni attuate a valere sui Programmi in termini sia di impatto che di valore aggiunto. In altri termini la valutazione non si deve limitare alla sola misurazione dell’efficacia ed efficienza del singolo Programma, ma deve comprendere anche la dimensione di analisi delle attività implementate in relazione ai risultati attesi.

L’articolo 114 del Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede che l’Autorità di Gestione debba predisporre un Piano di valutazione da presentare al Comitato di Sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del Programma Operativo. Il Piano consente di assicurare che le valutazioni saranno disponibili in tempo utile per ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2 del citato articolo 114 circa la redazione entro la fine del 2022 di una relazione che sintetizzi le conclusioni delle valutazioni effettuate nell’arco del periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo.

Il Capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione e dispone che le valutazioni hanno la finalità di migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei programmi e di misurare l’efficacia, l’efficienza e l’impatto tenendo conto dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e degli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Le attività di valutazione sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell’attuazione del programma.

In particolare gli articoli 55 – 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedono che il processo di valutazione venga suddiviso in tre fasi strettamente correlate al ciclo di vita del Programma:

  • Valutazione ex-ante, finalizzata a migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma, realizzata sotto la responsabilità dell’autorità competente e presentata alla Commissione unitamente al Programma;
  • Valutazione in itinere, garantita dall’Autorità di Gestione sulla base di un Piano di Valutazione, che prevede la realizzazione di valutazioni su ciascun Programma, volte a valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto, e l’appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
  • Valutazione ex-post, effettuata dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione, che deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2024 e prende in esame l’efficacia e l’efficienza dei Fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Piano di Valutazione, redatto nel 2016 e approvato dal Comitato di Sorveglianza a gennaio 2017, ha tenuto conto delle evidenze raccolte in precedenti valutazioni e nella letteratura relativamente al periodo di programmazione 2007/2013, ivi inclusa la valutazione ex ante del PO FESR 2014/2020.

Il Piano di valutazione è un documento destinato a evolvere nel corso dell’attuazione del PO e, pertanto, sarà oggetto di un processo di revisione e approfondimento a fronte del quale le nuove versioni saranno presentate con cadenza regolare al Comitato di Sorveglianza.

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